CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 22122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino con ordinanza del 21 luglio 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in regime di custodia cautelare in carcere dal 17 novembre 2014 al 9 febbraio 2015 e, poi, da tale data sino al 20 settembre 2016 agli arresti domiciliari in relazione alle accuse di ricettazione di oro rubato, articolate in due capi di imputazione (capi C e D, fatti entrambi collocati temporalmente nell'anno 2014), accuse da cui è stato irrevocabilmente assolto il 28 maggio 2019, in riforma della condanna in primo grado, dalla Corte di appello di Torino, a seguito di rinvio dalla S.C. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria ed illogica. In particolare, richiamati alcuni principi che disciplinano la materia dell'equa riparazione, l'impugnazione riferisce le motivazioni dell'ordinanza reiettiva e sottopone le stesse a critica, in quanto sarebbero errate, apodittiche ed apparenti ed in contrasto con quanto si legge nella sentenza impugnata, ossia che Chiappetta non era il finanziatore delle "operazioni" dei Sinti, Ma che ciò corrispondeva ad una loro aspettativa, cui il ricorrente non aveva aderito, non intendendo avere rapporti con loro; che non tutti gli oggetti rinvenuti presso l'imputato erano di provenienza furtiva, non essendovi comunque prova che Chiappetta avesse conoscenza della provenienza illecita, come si legge nella sentenza assolutoria, specialmente alle pp. 7-8, sentenza che si allega materialmente al ricorso. Dunque, «avere avuto contatti con persone che non hanno commesso un reato con [... cui] già in sede di indagini si poteva constatare che il Chiappetta non aveva voluto avere nulla a che fare, non può, di per sé, acquisire valore di dolo o colpa grave tale da poter giustificare, di per sé, il doveroso intervento dell'Autorità. La diversa valutazione effettuata, in merito, nell'ordinanza ora impugnata, è frutto di una non corretta applicazione della norma di riferimento (l'art. 314 1° co. c.p.p.) e la motivazione sul punto è comunque contraddittoria e viziata dal fatto che non è stato preso in considerazione il contenuto integrale delle intercettazioni già da subito a disposizione del Giudice della cautela - e peraltro anche richiamati nell'ordinanza ora impugnata che si dimostra, sul punto, contraddittoria - valorizzando fatti irrilevanti (i precedenti affari conclusi con i coimputati) o non veri (il rinvenimento di molti preziosi privi di fattura - fattura che, peraltro, non è indispensabile in quel tipo di rapporti), senza confrontarli con il contenuto concreto del fatto reato per cui si procedeva, in ordine al quale si poteva, sin da subito, escludere un coinvolgimento del Chiappetta (come dichiarato dai coimputati nelle intercettazioni richiamate dalla stessa Corte). In ogni caso, l'impugnata ordinanza non spiega perché sia una colpa "grave" avere solo colloquiato con i coimputati, per prendere sempre le distanze da quell'operazione» (così alle pp. 10-11 del ricorso). In conclusione, si domanda l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale nella requisitoria scritta del 23 febbraio 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura erariale nella memoria del 16 febbraio 2023, depositata il 23 febbraio 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Nella sentenza assolutoria del 28 maggio 2019, allegata al ricorso, si legge, quanto al capo C), che il finanziamento dei Sinti da parte di Chiappetta era - sì - una speranza dei Sinti ma anche, testualmente, che «non si dispone però di alcun dato certo che accrediti il fatto che il Chiappetta abbia effettivamente provveduto al finanziamento. Nelle stesse conversazioni tra i tre, al Giusti che sperava che Chiappetta aprisse i cordoni del finanziamento, ribatteva il Malvasi dicendo che Chiappetta non aveva alcuna intenzione di finanziare, aggiungendo testuale "perché tu fai affidamento su... se ti ha detto che non te ne vuole dare, poi vai a chiederci ventimila?» (così alla p. 7); inoltre nella stessa decisione liberatoria (sempre alla p. 7) si legge anche che «Risultano certamente contatti con il trio, a sua volta in costante collegamento con i [OSCURATO:PERSONA] e Lamberti, ma dalle conversazioni intercettate emerge anche che il Chiappetta avesse avuto a ridire con i Sinti [...] Risultano conversazioni da cui emerge che il Chiappetta avesse messo in guardia i tre dall'acquistare presso gli zingari L.] [OSCURATO:PERSONA] viene poi ricordata una conversazione in cui il trio diceva di contare su altri canali, oltre la banco oro del Chiappetta, per vendere l'oro commerciato, ad es. a Como». In relazione al capo D), nella sentenza di assoluzione si legge (alla p. 8) che è emerso «come gli oggetti preziosi rinvenuti nel laboratorio del Chiappetta risultassero per lo più tutti supportati da fatture di regolare acquisto e che soltanto alcuni oggetti, risultati provento del furto perpetrato in danno [... di] Pro cina Cristina, potevano considerarsi oggetto di reato. Sul punto va rilevato che non risulta prova certa che il Chiappetta abbia avuto contezza provenienza di detti monili, seppure certamente gravemente indiziante sia il fatto che non ci fosse regolare fattura del loro acquisto che giustificasse l'ingresso nel suo banco metalli. Anche sul punto va emessa sentenza assolutoria ex art. 530 c. 2 cpp, mancando la prova che il fatto costituisce reato, essendo carente la prova del dolo in capo all'imputato». 3. Ebbene, alla p. 4 dell'ordinanza reiettiva si presenta il finanziamento da parte di Chiappetta come possibile e si scrive che i Sinti lo consideravano il loro finanziatore, mentre ciò, come si è visto, è stato escluso dai Giudici della cognizione (p. 8 dell'assoluzione). Si valorizza, inoltre, sempre alla p. 4 dell'ordinanza reiettiva, il rinvenimento nella cassaforte di Chiappetta di beni rubati a tale [OSCURATO:PERSONA] e di altri di non dimostrata origine, mentre nella sentenza assolutoria si legge che tali oggetti di provenienza furtiva erano pochi e che manca la prova del dolo in capo all'imputato (p. 8). Rimane la valutazione in termini di opacità dei rapporti, al limite della legalità (così alla p. 7 della sentenza di assoluzione ed alla p. 3 dell'ordinanza reiettiva della invocata equa riparazione), ma effettuata in termini così vaghi da imporre, in accoglimento del ricorso, un ulteriore approfondimento fattuale da parte della Corte di appello che, naturalmente in piena libertà di valutazione, dovrà rispondere, prima, alla domanda circa l'eventuale esistenza o meno di una colpa grave da parte di [OSCURATO:PERSONA] avente efficacia concausativa della protratta custodia cautelare che risulti ostativa all'indennizzo e, poi, ove la risposta sia negativa, al quesito circa l'eventuale sussistenza di una colpa lieve, in ipotesi tale da incidere non già sull'an ma soltanto sul quantum dell'eventuale indennizzo (ex plurimis, Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V, Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212; Sez. 4, n. 2430 del 13712/2011, dep. 2012, Popa, Rv. 251739). 4. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino, che si atterrà agli indicati principi. Nulla per le spese per il Ministero resistente, che nella sua memoria non ha fornito alcun contributo apprezzabile per la decisione del ricorso, essendosi limitato a considerazioni di ordine generale ipoteticamente valevoli per qualsiasi ricorso in materia di equa riparazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di