CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ed [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -controCAPACCHIONE ANNA, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Ventura- controricorrente-nonché controSALERNO ANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati-Numero registro generale 7891/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14732/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 306/2023,depositata il 2 marzo 2023 e notificata l’8 marzo 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e Sabatina o [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – tutti coeredi di DamianoCapacchione, deceduto il 1° dicembre 1968 – esponendo che laseconda aveva ottenuto dall’Ente regionale per lo sviluppo agricolo(E.R.S.A.C.) una quietanza per la cancellazione del patto di riservatodominio che gravava su un fondo già assegnato al de cujus ai sensidella l. n. 379 del 1967 (cd. riforma fondiaria) e che, nel frattempo, icoeredi avevano provveduto a redigere scrittura privata di divisionedel fondo; chiesero, conseguentemente, che, accertato il venir menodi ogni vincolo concessorio sul terreno, venisse pronunziato loscioglimento della comunione, con attribuzione delle quote pattuite aciascun condividente.Domandarono, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata arisarcire loro i danni cagionati per l’utilizzo dell’indice di fabbricabilitàsull’intero fondo, ai fini della realizzazione di un fabbricato.[OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo l’intervenuta formazionedi giudicato sulla domanda proposta, per effetto del decreto deltribunale di Salerno che ne aveva accertato il subingresso esclusivonel fondo in questione, divenuto definitivo dopo il rigetto del ricorsoper cassazione proposto dalle attrici.Il Tribunale respinse la domanda.Numero registro generale 7891/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14732/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Il successivo appello di Maria e Sabatina o SabatellaCapacchione subì identica sorte.La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe,dopo aver premesso che il regime antecedente all’entrata in vigoredella l. n. 191 del 1992 prevedeva l’indivisibilità dei poderi oggetto diassegnazione in forza della cd. riforma fondiaria, e che la disciplinasuccessivamente introdotta non aveva efficacia retroattiva, dovendosicosì applicare quella vigente al momento dell’apertura dellasuccessione, rilevò conseguentemente:- che al caso di specie non era applicabile il riscatto dal patto diriservato dominio, al quale aveva inizialmente fatto ricorso AnnaCapacchione, anche per delega degli altri coeredi, perché finalizzatoal frazionamento del terreno, in contrasto con il divieto vigenteall’epoca e previsto da norma imperativa;- che, pertanto, correttamente costei aveva chiesto e ottenuto insede giudiziale la sua designazione ai sensi dell’art. 7 della l. n. 379del 1967, prevista dal legislatore in deroga al regime dellasuccessione ordinaria al fine di favorire la continuità nella conduzionedei fondi vincolati alla non frazionabilità;- che tale designazione secundum legis era stata oggetto disuccessiva sentenza irrevocabile resa fra le parti;- che peraltro, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, leappellanti non avevano eccepito alcunché in ordine all’esercizio delriscatto dal patto di riservato dominio.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Maria e Sabatina oSabatella Capacchione con ricorso per cassazione affidato a tremotivi, illustrati da successiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; i restanti intimatinon hanno svolto difese.Numero registro generale 7891/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14732/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione della L. 230/50 – art.17 - e della L. 379/67 – art. 7 – falsa applicazione della L. 386/76 –art. 10 –, della L. 1078/40 – artt. 1 e 5 - e della Legge n°191/1992 –art. 1 - in relazione all’art. 360, punto 1, n°3, c.p.c.».La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui haritenuto che il fondo in questione sarebbe soggetto al vincolo di nonfrazionabilità vigente all’epoca dell’apertura della successione e che,conseguentemente, non avesse effetto l’affranco dal riservatodominio, trovando invece applicazione la disciplina recata dall’art. 7della l. n. 379 del 1967.Attraverso la loro rilettura delle vicende, alla luce del quadronormativo succedutosi, le ricorrenti sostengono che, con il rilasciodella quietanza a saldo del prezzo di assegnazione, l’E.R.S.A.C. aveva«ritenuto superato l’art. 7 L. 379/1967, vigente al momento dellamorte dell’assegnatario», aderendo all’assegnazione del bene incomunione fra gli eredi, e sul terreno era così insorta una comunioneincidentale.La Corte territoriale avrebbe pertanto errato nel ritenere chel’affranco operato ai sensi dell’art. 10 della l. n. 386 del 1976 nonavrebbe comportato il trasferimento del diritto di proprietà in capo aicoeredi del defunto, e conseguentemente a far ritenere, invece,prevalente il giudicato sull’assegnazione alla sola [OSCURATO:PERSONA] art. 7 della l. n. 379 del 1967; ciò che del resto era confermato dalfatto che tale circostanza risultava dalla nota di trascrizione allegataalla dichiarazione di successione dell’originario assegnatario DamianoCapacchione.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 7891/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14732/2026Data pubblicazione 18/05/2026In primo luogo, la premessa maggiore del ragionamento operatodai giudici d’appello, relativa alla non frazionabilità delle unità poderaligià oggetto di assegnazione in base alla riforma fondiaria finoall’entrata in vigore della l. n. 191 del 1992, è conforme al consolidatoorientamento di questa Corte in base al quale tutti i fondi, sia quelliassegnati in proprietà ai sensi della l. n. 1078 del 1940, sia quelliriscattati ai sensi della l. n. 279 del 1967, sia ancora quelli affrancatiai sensi della l. n. 386 del 1976, restano soggetti al vincolo perpetuodi infrazionabilità, sul quale neppure incide lo jus superveniens, nonapplicabile alle successioni apertesi in epoca anteriore alla sua entratain vigore; e ciò sia per il principio di irretroattività della legge, sia peril principio secondo cui la successione è regolata dalla legge in vigoreal momento della morte del de cuius (Cass. 21/5/2010, n. 12517;Cass. 4/11/2008, n. 26490; Cass. 13/4/2006, n. 8655; si veda ancheCass. 21/3/2022, n. 9071).Da tanto discende logicamente l’ulteriore affermazione, contenutanella sentenza impugnata, secondo cui «il riscatto, esercitato nel casodi specie dall’appellata anche come delegata degli altri coeredi, nonpoteva avere alcun rilievo», e con esso gli atti di divisione oggetto discritture private precedenti; ma, soprattutto, il fatto che per taleragione era divenuto inefficace il riscatto dal patto di riservatodominio, dal che conseguiva la legittimità del meccanismo diassegnazione avviato da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 7 della l.n. 279 del 1967, il quale, essendo finalizzato alla concentrazione dellatitolarità del fondo per consentirne la continuità nella coltivazione, sipone su un piano dicotomico con la sua comproprietà.Nel contestare tali argomenti, la censura contrasta dunque conl’indirizzo costante di questa Corte; ne deriva il rilievo della suainfondatezza.Numero registro generale 7891/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14732/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Il secondo motivo denunzia omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio.Nel rendere la decisione impugnata, la Corte d’appello avrebbeomesso di prendere in considerazione:a) la nota inviata dalle ricorrenti il 3 novembre 2011 alla RegioneCampania, subentrata all’E.R.S.A.C., con la quale costororappresentavano che, sulla base di una nota del Dirigente dell’AreaGenerale del [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio della Regione, l’Enteaveva rilasciato l’atto di quietanza per cancellazione del patto diriservato dominio gravante sul terreno in oggetto e, pertanto, laRegione Campania doveva ritenersi estranea alle successive vicenderelative allo stesso;b) il fatto che la sentenza della Corte di cassazione era statapronunziata dopo la soppressione dell’Ente, e dunque in mancanza diun litisconsorte necessario;c) infine, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato diaver chiesto alla Regione Campania, nei dieci anni dalla pronunciadella sentenza della Cassazione, la stipula del contratto di subingressonel rapporto concessorio relativo al fondo.Ove tali circostanze fossero state esaminate, i giudici d’appellonon avrebbero ritenuto sussistente il giudicato sulla designazione, inquanto formatosi: (a) dopo che l’E.R.S.A.C. si era già spogliato deldiritto di proprietà, sì da non avere più alcun diritto potestativo sulterreno; (b) all’esito di un giudizio reso in assenza di un litisconsortenecessario; (c) in assenza della possibilità, per [OSCURATO:PERSONA], diinvocarlo.2.1. Il motivo è inammissibile, essendo preclusa la deduzione delrelativo vizio dalla previsione di cui all’art. 360, comma quarto, c.p.c.Numero registro generale 7891/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14732/2026Data pubblicazione 18/05/2026La Corte d’appello ha infatti deciso la controversia per le stesseragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste alla base della sentenza diprimo grado, com’è agevolmente desumibile dalla lettura della partein fatto della sentenza impugnata, con la quale le ricorrenti non siconfrontano.Va ricordato che, secondo questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.“doppia conforme”, con conseguente inammissibilità della censura diomesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.,non solo quando la decisione di secondo grado sia interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi il fattoche il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori perrafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr.Cass. 30/4/2026, n. 12130, Cass. 29/1/2024, n. 2701, Cass.9/3/2022, n. 7724).3. Infine, il terzo motivo deduce nullità della sentenza impugnatain relazione all’art. 132, num. 4), c.p.c. e all’art. 111, comma 6, dellaCostituzione.Le ricorrenti assumono che la pronunzia della Corte territorialesarebbe «affetta da vizio di motivazione omessa od insufficiente ecomunque contraddittoria perché, dal ragionamento in essa svolto,emerge la totale obliterazione di elementi che avrebbero potutocondurre ad una diversa decisione, ovvero del procedimento logicoche lo ha indotto, in virtù di quegli elementi acquisiti, al suoconvincimento».3.1. La censura è inammissibile.Premesso, infatti, che il controllo di legittimità sulla motivazioneva ridotto al cd. minimo costituzionale e, dunque, consente diNumero registro generale 7891/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14732/2026Data pubblicazione 18/05/2026denunciare solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico»,nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (così la costantegiurisprudenza di questa Corte a partire da Cass., sez. U, 7/4/2014,n. 8053), gli argomenti di supporto alla pronunzia impugnata sonocompleti e coerenti, consentendo così di evincere il percorso logicoadottato dal giudice a quo per formare il suo convincimento.La doglianza, a ben vedere, non riguarda un’omissionemotivazionale (nei consentiti, ristretti termini di cui si è dato conto),ma si risolve nella prospettazione di un dissenso rispettoall’inquadramento giuridico e all’apprezzamento dei giudici d’appello;dal che, ovviamente, non può che derivarne l’inammissibilità.4. Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 4.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori.Numero registro generale 7891/2023Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14732/2026Data pubblicazione 18/05/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa