CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 08997/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24617/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA SALVO D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 16 C/O [OSCURATO:PERSONA] e Partner, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3754/2018 depositata il4.6.2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel marzo del 2010 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico in liquidazione e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c., oltre ad alcune altre agenzie in questa sede non ricorrenti, tutte agenzie concessionarie per la raccolta delle scommesse ippiche di cui al d.p.r. 169 del 1998, a seguito della partecipazione al bando pubblicato in G.U. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per aggiudicazione della concessione con durata 1.1.2000-31.12.2005 e sottoscrizione della relativa convenzione contratto, hanno instaurato un procedimento arbitrale nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), lamentando l’inadempimento dei Ministeri ad alcune obbligazioni contrattuali per la tardiva attivazione del meccanismo di accettazione delle scommesse a quota fissa, delle scommesse per via telefonica e telematica e delle scommesse a totalizzatore, nonché la mancata attuazione della esclusiva prevista quale condizione essenziale per l’esercizio dell’attività di raccolta e chiedendo il risarcimento dei danni. I Ministeri hanno declinato la competenza arbitrale e a titolo cautelativo hanno nominato i propri arbitri. Altrettanto ha fatto, intervenendo, l’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS),poi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il lodo è stato emesso il 7.2.2011 e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma il 24.11.2011. 2. I due Ministeri, MEF e MIPAAF , e ADM hanno impugnato il lodo dinanzi alla Corte di appello di Roma e le Agenzie concessionarie si sono costituite, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appello con sentenza del 4.6.2018 ha dichiarato la nullità del lodo richiamando il contenuto della propria sentenza n.7330/2017, dopo aver premesso che l’insussistenza della potestas iudicandi in capo al collegio arbitrale era sempre stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 13.8.2018 hanno proposto ricorso per cassazione le Agenzie concessionarie indicate in epigrafe, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 10.10.2018 hanno proposto controricorso i Ministeri, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. 4. Avverso la stessa sentenza al tro ricorso di analogo contenuto è stato proposto anche da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione il 13.6.2018 e anche avverso questo ricorso hanno proposto controricorso le tre Amministrazioni. 5. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa; le parti controricorrenti hanno chiesto fissarsi pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.37 cod.proc.civ. alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.24883/2008, dell’art.817 cod.proc.civ., dell’art.829, comma 1, n. 1 e 2, cod.proc.civ., dell’art.829, comma 1, n.1 1 e n.3 cod.proc.civ., dell’art.103 primo comma, Cost., dell’art.15 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.1034, dell’art.15 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.205, dell’art.113, comma 1, lettera b) c.p.a. dell’art.5 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.205 (tutti richiamati dalla sentenza 7330/2017), dell’art.7 c.p.c., dell’art.12 c.p.a. Le ricorrenti rilevano che le Amministrazioni non avevano sollevato né in sede di arbitrato, né nell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione alcuna questione di giurisdizione, che era stata tardivamente introdotta con la comparsa conclusionale dinanzi alla Corte di appello. 7.Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, proposto ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., le parti ricorrenti denunciano omesso esame di una serie di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti: l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione, la questione della validità della clausola compromissoria e della facoltà di declinatoria solo in capo alle Agenzie concessionarie, la configurazione della domanda come inadempimento contrattuale, la declinatoria della competenza arbitrale avanzata dai Ministeri e da ADM in favore del giudice ordinario. 8. Entrambi i ricorsi appaiono inammissibili sotto plurimi profili. In primo luogo, è del tutto carente in entrambi gli atti introduttivi di legittimità il requisito, richiesto ratione temporis, della «sommaria esposizione dei fatti di causa» di cui all’art.366, comma 1, n.3, cod.proc.civ., ora divenuto – con modifica non sostanziale, ma chiarificatrice - « chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso». Il nuovo testo dell’art.366, n.3, cod.proc.civ., introdotto dal d.lgs.10.10.2022 n.149, richiede infatti ora la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, ma non ha fatto che esplicitare un requisito di chiarezza, concisione e strumentalità giàimplicito nel sistema. L’esposizione, si ripete «sommaria», dei fatti di causa, ha l’essenziale funzione di mettere la Corte in condizione di valutare rilevanza, specificità e pertinenza dei motivi di ricorso. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 cod.proc.civ., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Sez. 2, n. 10072 del 24.4.2018; Sez. U, n. 22575 del 10.9.2019,). Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente (Sez. 6 - 3, n. 13312 del 28.5.2018). La prescrizione è volta ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara ricostruzione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Sez. 5, n. 24340 del 4.10.2018). Ciò ha condotto questa Corte ad affermare che il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Sez. L, n. 26837 del 25.11.2020; Sez. 6 - 3, n. 1278 del 21.1.2020; Sez. 6 - 3, n. 3385 del 22.2.2016; Sez. 6 - 1, n. 22185 del 30.10.2015). Anche le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Sez. U, n. 5698 del 11.4.2012). 8. Le ricorrenti si sono limitate (§ 4, pag.4 del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e altri; § 4, pag.3 del ricorso SGAI) a dar atto dell’esistenza del lodo arbitrale, senza riferirne il contenuto, le motivazioni e il dispositivo. Carenza questa, di per sé sola, che inficia in modo decisivo il ricorso perché rende incomprensibile anche lo svolgimento della vicenda processuale successiva, pure riferita, quanto al giudizio di impugnazione ex art.829 cod.proc.civ., e cioè illustrando le difese delle Agenzie resistenti più che i motivi di impugnazione delle Amministrazioni impugnanti, oltretutto accennati solo nelle rubriche. 9. Altra concorrente - e di per sé decisiva - ragione di inammissibilità dei ricorsi deriva nella specie dal fatto che la Corte di appello ha adottato una motivazione sommamente sintetica e concisa con la tecnica per relationem, prevista dall’art.118, comma 1, disp. att. cod.proc.civ., secondo il quale «La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». Secondo questa Corte, la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione. (Sez. 3, 20.10.2021, n. 29017; Sez.2, 14.10.2021 n. 28067; Sez. L. n.17640 del 6.9.2016) 10. La Corte capitolina ha dichiarato la nullità del lodo impugnato (del cui contenuto neppur essa ha dato conto) e ha giustificato questa decisione con l’identità della situazione di fatto e diritto oggetto di causa con quella decisa dalla propria precedente sentenza n.7330 del 2017. e con il rilievo che le Amministrazioni avevano sempre contestato il potere di decidere in capo al Collegio arbitrale. 11. In entrambi i ricorsi le ricorrenti non hanno allegato al ricorso la sentenza n.7330 del 2017 e neppure ne hanno riferito sinteticamente il contenuto, che hanno dato per scontato , e hanno argomentato in proposito per sottolineare le differenze dei due casi. Si può escludere il vizio di improcedibilità, perché il requisito di cui all’art.369, comma 2, n.2, cod.proc.civ. è stato soddisfatto con la produzione della copia autentica della sentenza impugnata e i casi di improcedibilità sono tipici e tassativi e insuscettibili di estensione analogica (Sez. 2, n. 15073 del 21.7.2016; Sez. 1, n. 23027 del 9.12.2004; Sez. 2, n. 1287 del 21.6.1965). L’inammissibilità è tuttavia evidente perché la mancata esposizione di quella che è nella sostanza la reale motivazione della sentenza impugnata (ossia quella contenuta nella sentenza richiamata n.7330/2017) e la sua indicazione e illustrazione anche ai sensi dell’art.366, comma 1, n.6, cod.proc.civ., nonché la sua mancata allegazione ex art.369, n. 4 , cod.proc.civ., rende pressoché incomprensibili le censure svolte. 12. Restano così assorbiti gli ulteriori rilievi: a) della infondatezza del primo motivo in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez.Un. n. 23418 del 26.10.2020; Sez.Un. n.26390 del 19.11.2020;Sez.1, n.3353 del 3.2.2023;Sez.1, n.1805 del 20.1.2022); b) della radicale inammissibilità del secondo motivo che denuncia vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi con riferimenti non già a fatti storici ma a una serie di questioni e rilievi di carattere processuale. 13. I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti, in solido fra loro, devono essere condannati al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna tutti i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di € 30.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito come per legge, Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ul