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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 1973

Cassazione n. 21427/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/2/1973 avverso la sentenza emessa il 26/11/2021 dalla Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Nardis, difensore della parte civile Comune dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza resa in primo grado, dichiarava l'intervenuta prescrizione in ordine ai delitti di falsa autocertificazione, confermando la condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.

All'imputata veniva contestato di aver indebitamente ottenuto il contributo spettante per l'acquisto di un'abitazione sostitutiva di quella distrutta a seguito del terremoto che ha colpito la città di L'[OSCURATO:PERSONA].

Il presupposto per ottenere la suddetta erogazione pubblica era costituito dal fatto che l'immobile distrutto costituisse l'abitazione principale del richiedente mentre, nel caso di specie, emergeva che l'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era stato locato fin dal settembre 2008 fino ad agosto 2009, sicchè alla data del sisma (6 aprile 2009), non poteva costituire l'abitazione principale dell'imputata che, peraltro, in quel periodo dimorava in Milano.

Per effetto della suddetta falsa attestazione, inoltre, l'imputata percepiva anche il contributo per la cosiddetta "autonoma sistemazione", finalizzato ad indennizzare i soggetti che avevano perso l'abitazione delle spese sostenute per trovare una soluzione abitativa immediata e temporanea nel periodo immediatamente successivo al sisma.

2. Avverso la suddetta sentenza, la ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla normativa disciplinante l'erogazione del contributo, nonchè vizio di motivazione in relazione all'individuazione della nozione di "abitazione principale".

Si sostiene che la normativa emergenziale adottata a seguito del sisma (in particolare l'art. 1 Ordinanza Pres.Cons.Min. n. 3790 del 9 luglio 2009) prevedeva che per le case rese inagibili o distrutte era riconosciuto un contributo per la ricostruzione ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione «equivalente all'abitazione principale», ma tale nozione doveva ritenersi comprensiva della cosiddetta "prima casa", quale in effetti era l'immobile in questione per l'imputata.

Si afferma, inoltre, che se la finalità dell'erogazione del contributo era quella di indennizzare i soggetti che, a seguito del sisma, aveva perso l'unica abitazione di cui erano proprietari, l'imputata doveva considerarsi pienamente rientrante in tale categoria, avendo acquisto l'immobile con i benefici "prima casa" e non disponendo di ulteriori unità abitative in L'[OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'errore su norma extrapenale.

Si osserva che la Corte di appello aveva ritenuto che non era stato adeguatamente dimostrato che l'imputata fosse incorsa in un errore sul fatto, posto che nelle sue autocertificazioni aveva più volte affermato che l'abitazione sita in L'[OSCURATO:PERSONA] costituiva la sua "abitazione principale", nonostante risultasse locata a terzi.

Le conclusioni del giudice di appello non sarebbero corrette, non essendo stato adeguatamente considerato che l'errore in cui è incorsa l'imputata concerne la definizione di "abitazione principale", avente rilievo esclusivamente tributario ed, in quanto tale, non integrante il precetto penale di cui all'art. 316-ter cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza che sul punto la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la conclusione cui è pervenuta.

In particolare, non si sarebbe tenuto conto del fatto che l'intera vicenda era conseguenza di una errata interpretazione giuridica della nozione di "abitazione principale" e che l'imputata non aveva in alcun modo ostacolato l'accertamento della reale situazione di fatto, posto che il contratto di locazione era regolarmente registrato e che l'ente comunale era stato portato a conoscenza dell'esistenza della locazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso si incentra sulla individuazione dei presupposti per beneficiare del contributo per "autonoma sistemazione", nonché per l'acquisto di unità immobiliare sostitutiva di quella andata distrutta a seguito del sisma.

Il quadro normativo è stato compiutamente ricostruito nelle conformi sentenze di merito, che hanno correttamente ritenuto che le predette erogazioni erano direttamente collegate alla perdita dell'abitazione principale, intesa come dimora stabile ed abituale.

A fronte di tale inequivoco dato letterale, la difesa della ricorrente - riproponendo argomentazioni già dedotto in appello - ha tentato di sostenere che la nozione di "abitazione principale" potesse ricomprendere anche quella di "prima casa", utilizzata in ambito tributario per individuare un regime di tassazione favorevole per l'acquirente.

Si tratta di una prospettazione errata in diritto e correttamente esclusa dalle sentenze di merito.

Il dato normativo di partenza è da individuarsi nell'art. 3 del dl. 28 aprile 2009, n.39, rubricato "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lett.a) prevedeva espressamente «la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».Il richiamo al d.lgs. n. 504 del 1992 rendeva non controvertibile il fatto che il predetto contributo spettasse esclusivamente in relazione all'abitazione presso la quale il beneficiario dimorava al momento del sisma, posto che in base all'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 «Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Anche le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno dato attuazione alle previsioni normative hanno costantemente fatto riferimento alla nozione di "abitazione principale".

Orbene, sulla base di tali dati normativi non è alcun dubbio che gli indennizzi previsti dalla normativa post-sisma hanno esclusivamente preso in considerazione l'esigenza di ricostruzione o acquisto dell'abitazione principale intesa quale unità abitativa effettivamente utilizzata quale dimora al momento del sisma.

La tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui vi sarebbe una sorta di equivalenza tra la nozione di "abitazione principale" e "prima casa", è del tutto sfornita di riscontro normativo e, peraltro, tende a sovrapporre fattispecie che, pur nel diritto tributario nell'ambito del quale sono state disciplinate, non sono in alcun modo assimilabili.

Per "prima casa", infatti, si intende l'unità immobiliare acquistata da un soggetto non titolare di altri immobili nel Comune di residenza, in relazione al quale l'imposta di registro è applicata in misura ridotta.

L'abitazione principale, invece, è quella in cui il soggetto richiedente dimora stabilmente.

È di tutta evidenza che il concetto di "dimora", espressamente contenuto all'art. 8 del cligs. n. 504 del 1992, non è suscettibile di possibili interpretazioni alternative, posto che nel suo significato comune indica il luogo in cui un soggetto abita stabilmente e, quindi, fa riferimento ad una condizione di fatto insuscettibile di possibili equivoci.

3. Parimenti infondato è il motivo con il quale si chiede il riconoscimento dell'errore su legge extrapenale, di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., sul presupposto che l'imputata, avendo erroneamente interpretato la nozione di "abitazione principale", andrebbe esente da responsabilità.

Il motivo di ricorso, formulato come violazione di legge, si incentra essenzialmente sulla individuazione delle differenze tra l'errore di diritto e l'errore di fatto su norma extrapenale, ma non si confronta con le ragioni per cui i giudici di merito, pur ammettendo che nel caso di specie sarebbe ipotizzabile un errore di fatto, ne hanno escluso in concreto la ricorrenza.

Sul punto è utile tener conto non solo della motivazione della sentenza di appello, ma anche di quella di primo grado che ha ampiamente esaminato tale aspetto.L'errore è stato escluso sulla base del contenuto esplicito e non suscettibile di interpretazioni alternative delle dichiarazioni sottoscritte dall'imputata, sottolineando come questa abbia espressamente affermato che l'immobile andato distrutto costituiva la sua "stabile dimora" all'epoca del sisma, precisando che si trattava della sua "abitazione principale".

La Corte di appello, valorizzando il contenuto inequivoco delle indicazioni contenute nella modulistica sottoscritta dalla Vittorni, ha ritenuto che non sia in alcun modo emerso un errore incolpevole, anzi, è stata provata la piena consapevolezza della falsità delle dichiarazioni sottoscritte dall'imputata e finalizzate ad ottenere l'indennizzo.

In conclusione, i giudici di merito hanno escluso in radice l'esistenza di qualsivoglia errore, il che ha comportato l'irrilevanza anche della qualificazione giuridica del presunto errore.

4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato, nella misura in cui ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche palesando elementi di valutazione, alternativi rispetto a quelli valorizzati dalla Corte di appello, senza che questi siano idonei a far ritenere l'illogicità della motivazione fondata, essenzialmente, sulla gravità della condotta e sull'entità dell'indennizzo indebitamente conseguito.

Si tratta di una valutazione di merito che, qualora risulti supportata da una motivazione sintetica, ma logica e coerente, non può essere sottoposta ad un nuovo vaglio in sede di legittimità

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputatq, alla rífusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di L'[OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510 oltre accessori di legge.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/2/1973 avverso la sentenza emessa il 26/11/2021 dalla Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Nardis, difensore della parte civile Comune dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza resa in primo grado, dichiarava l'intervenuta prescrizione in ordine ai delitti di falsa autocertificazione, confermando la condanna per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. All'imputata veniva contestato di aver indebitamente ottenuto il contributo spettante per l'acquisto di un'abitazione sostitutiva di quella distrutta a seguito del terremoto che ha colpito la città di L'[OSCURATO:PERSONA]. Il presupposto per ottenere la suddetta erogazione pubblica era costituito dal fatto che l'immobile distrutto costituisse l'abitazione principale del richiedente mentre, nel caso di specie, emergeva che l'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era stato locato fin dal settembre 2008 fino ad agosto 2009, sicchè alla data del sisma (6 aprile 2009), non poteva costituire l'abitazione principale dell'imputata che, peraltro, in quel periodo dimorava in Milano. Per effetto della suddetta falsa attestazione, inoltre, l'imputata percepiva anche il contributo per la cosiddetta "autonoma sistemazione", finalizzato ad indennizzare i soggetti che avevano perso l'abitazione delle spese sostenute per trovare una soluzione abitativa immediata e temporanea nel periodo immediatamente successivo al sisma. 2. Avverso la suddetta sentenza, la ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla normativa disciplinante l'erogazione del contributo, nonchè vizio di motivazione in relazione all'individuazione della nozione di "abitazione principale". Si sostiene che la normativa emergenziale adottata a seguito del sisma (in particolare l'art. 1 Ordinanza Pres.Cons.Min. n. 3790 del 9 luglio 2009) prevedeva che per le case rese inagibili o distrutte era riconosciuto un contributo per la ricostruzione ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione «equivalente all'abitazione principale», ma tale nozione doveva ritenersi comprensiva della cosiddetta "prima casa", quale in effetti era l'immobile in questione per l'imputata. Si afferma, inoltre, che se la finalità dell'erogazione del contributo era quella di indennizzare i soggetti che, a seguito del sisma, aveva perso l'unica abitazione di cui erano proprietari, l'imputata doveva considerarsi pienamente rientrante in tale categoria, avendo acquisto l'immobile con i benefici "prima casa" e non disponendo di ulteriori unità abitative in L'[OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'errore su norma extrapenale. Si osserva che la Corte di appello aveva ritenuto che non era stato adeguatamente dimostrato che l'imputata fosse incorsa in un errore sul fatto, posto che nelle sue autocertificazioni aveva più volte affermato che l'abitazione sita in L'[OSCURATO:PERSONA] costituiva la sua "abitazione principale", nonostante risultasse locata a terzi. Le conclusioni del giudice di appello non sarebbero corrette, non essendo stato adeguatamente considerato che l'errore in cui è incorsa l'imputata concerne la definizione di "abitazione principale", avente rilievo esclusivamente tributario ed, in quanto tale, non integrante il precetto penale di cui all'art. 316-ter cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza che sul punto la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la conclusione cui è pervenuta. In particolare, non si sarebbe tenuto conto del fatto che l'intera vicenda era conseguenza di una errata interpretazione giuridica della nozione di "abitazione principale" e che l'imputata non aveva in alcun modo ostacolato l'accertamento della reale situazione di fatto, posto che il contratto di locazione era regolarmente registrato e che l'ente comunale era stato portato a conoscenza dell'esistenza della locazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso si incentra sulla individuazione dei presupposti per beneficiare del contributo per "autonoma sistemazione", nonché per l'acquisto di unità immobiliare sostitutiva di quella andata distrutta a seguito del sisma. Il quadro normativo è stato compiutamente ricostruito nelle conformi sentenze di merito, che hanno correttamente ritenuto che le predette erogazioni erano direttamente collegate alla perdita dell'abitazione principale, intesa come dimora stabile ed abituale. A fronte di tale inequivoco dato letterale, la difesa della ricorrente - riproponendo argomentazioni già dedotto in appello - ha tentato di sostenere che la nozione di "abitazione principale" potesse ricomprendere anche quella di "prima casa", utilizzata in ambito tributario per individuare un regime di tassazione favorevole per l'acquirente. Si tratta di una prospettazione errata in diritto e correttamente esclusa dalle sentenze di merito. Il dato normativo di partenza è da individuarsi nell'art. 3 del dl. 28 aprile 2009, n.39, rubricato "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lett.a) prevedeva espressamente «la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».Il richiamo al d.lgs. n. 504 del 1992 rendeva non controvertibile il fatto che il predetto contributo spettasse esclusivamente in relazione all'abitazione presso la quale il beneficiario dimorava al momento del sisma, posto che in base all'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 «Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». Anche le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno dato attuazione alle previsioni normative hanno costantemente fatto riferimento alla nozione di "abitazione principale". Orbene, sulla base di tali dati normativi non è alcun dubbio che gli indennizzi previsti dalla normativa post-sisma hanno esclusivamente preso in considerazione l'esigenza di ricostruzione o acquisto dell'abitazione principale intesa quale unità abitativa effettivamente utilizzata quale dimora al momento del sisma. La tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui vi sarebbe una sorta di equivalenza tra la nozione di "abitazione principale" e "prima casa", è del tutto sfornita di riscontro normativo e, peraltro, tende a sovrapporre fattispecie che, pur nel diritto tributario nell'ambito del quale sono state disciplinate, non sono in alcun modo assimilabili. Per "prima casa", infatti, si intende l'unità immobiliare acquistata da un soggetto non titolare di altri immobili nel Comune di residenza, in relazione al quale l'imposta di registro è applicata in misura ridotta. L'abitazione principale, invece, è quella in cui il soggetto richiedente dimora stabilmente. È di tutta evidenza che il concetto di "dimora", espressamente contenuto all'art. 8 del cligs. n. 504 del 1992, non è suscettibile di possibili interpretazioni alternative, posto che nel suo significato comune indica il luogo in cui un soggetto abita stabilmente e, quindi, fa riferimento ad una condizione di fatto insuscettibile di possibili equivoci. 3. Parimenti infondato è il motivo con il quale si chiede il riconoscimento dell'errore su legge extrapenale, di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., sul presupposto che l'imputata, avendo erroneamente interpretato la nozione di "abitazione principale", andrebbe esente da responsabilità. Il motivo di ricorso, formulato come violazione di legge, si incentra essenzialmente sulla individuazione delle differenze tra l'errore di diritto e l'errore di fatto su norma extrapenale, ma non si confronta con le ragioni per cui i giudici di merito, pur ammettendo che nel caso di specie sarebbe ipotizzabile un errore di fatto, ne hanno escluso in concreto la ricorrenza. Sul punto è utile tener conto non solo della motivazione della sentenza di appello, ma anche di quella di primo grado che ha ampiamente esaminato tale aspetto.L'errore è stato escluso sulla base del contenuto esplicito e non suscettibile di interpretazioni alternative delle dichiarazioni sottoscritte dall'imputata, sottolineando come questa abbia espressamente affermato che l'immobile andato distrutto costituiva la sua "stabile dimora" all'epoca del sisma, precisando che si trattava della sua "abitazione principale". La Corte di appello, valorizzando il contenuto inequivoco delle indicazioni contenute nella modulistica sottoscritta dalla Vittorni, ha ritenuto che non sia in alcun modo emerso un errore incolpevole, anzi, è stata provata la piena consapevolezza della falsità delle dichiarazioni sottoscritte dall'imputata e finalizzate ad ottenere l'indennizzo. In conclusione, i giudici di merito hanno escluso in radice l'esistenza di qualsivoglia errore, il che ha comportato l'irrilevanza anche della qualificazione giuridica del presunto errore. 4. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato, nella misura in cui ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche palesando elementi di valutazione, alternativi rispetto a quelli valorizzati dalla Corte di appello, senza che questi siano idonei a far ritenere l'illogicità della motivazione fondata, essenzialmente, sulla gravità della condotta e sull'entità dell'indennizzo indebitamente conseguito. Si tratta di una valutazione di merito che, qualora risulti supportata da una motivazione sintetica, ma logica e coerente, non può essere sottoposta ad un nuovo vaglio in sede di legittimità 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputatq, alla rífusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di L'[OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510 oltre accessori di legge. Così deciso i
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