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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48082/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Mantova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.b) e 2-sexies, d.lgs. n.30 aprile 1992, n.285 (fatto aggravato dall'avere commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00), la pena di giorni quattordici di arresto ed C 1.200,00 di ammenda, sostituita con quella di ore 38 di lavoro di pubblica utilità, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, salva eventuale riduzione in caso di svolgimento positivo del lavoro suddetto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in corrispondenza del massimo edittale ovvero in quella di un anno, in relazione all'art.186, comma 2, lett.b), C.d.S. senza fornire adeguata motivazione a riguardo, deducendo - tra l'altro - che il tasso alcolemico rilevato nel caso di specie era più vicino al minimo previsto dalla suddetta disposizione piuttosto che al massimo, che l'imputato non era gravato da alcun precedente e aveva fornito la propria collaborazione sin dalla fase delle indagini.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

5. In punto di ammissibilità del presente ricorso va premesso che, a seguito dell'inserimento (per effetto dell'art.1, comma 50, della

I. 23 giugno 2017, n.103) dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento sul punto relativo all'applicazione di una sanzione amministrativa obbligata per legge è stato risolto da Sez.

U, n.21369 del 26/09/2019, dep.2020, Melzani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative.

6. Ciò posto, va quindi richiamato il consolidato principio in base al quale in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione allorquando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02).

Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661); da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez.

U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982).

8. Nel caso di specie, il giudice procedente ha quantificato la sanzione accessoria in coincidenza con il massimo edittale di un anno (in relazione al disposto dell'art.186, comma 2, lett.b), C.d.S.), senza peraltro fornire in motivazione alcuna indicazione dei criteri e dei parametri adottati.

9. La sentenza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, affinché provveda a colmare la relativa lacuna motivazionale e alla eventuale nuova determinazione della sanzione accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova in diversa composizione Così deciso il 16 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Mantova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.b) e 2-sexies, d.lgs. n.30 aprile 1992, n.285 (fatto aggravato dall'avere commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00), la pena di giorni quattordici di arresto ed C 1.200,00 di ammenda, sostituita con quella di ore 38 di lavoro di pubblica utilità, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, salva eventuale riduzione in caso di svolgimento positivo del lavoro suddetto. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in corrispondenza del massimo edittale ovvero in quella di un anno, in relazione all'art.186, comma 2, lett.b), C.d.S. senza fornire adeguata motivazione a riguardo, deducendo - tra l'altro - che il tasso alcolemico rilevato nel caso di specie era più vicino al minimo previsto dalla suddetta disposizione piuttosto che al massimo, che l'imputato non era gravato da alcun precedente e aveva fornito la propria collaborazione sin dalla fase delle indagini. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. In punto di ammissibilità del presente ricorso va premesso che, a seguito dell'inserimento (per effetto dell'art.1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n.103) dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. in punto di delimitazioni dei motivi alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il contrasto giurisprudenziale in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento sul punto relativo all'applicazione di una sanzione amministrativa obbligata per legge è stato risolto da Sez. U, n.21369 del 26/09/2019, dep.2020, Melzani, Rv. 279349, la quale ha enunciato il principio in base al quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. 6. Ciò posto, va quindi richiamato il consolidato principio in base al quale in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione allorquando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02). Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661); da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982). 8. Nel caso di specie, il giudice procedente ha quantificato la sanzione accessoria in coincidenza con il massimo edittale di un anno (in relazione al disposto dell'art.186, comma 2, lett.b), C.d.S.), senza peraltro fornire in motivazione alcuna indicazione dei criteri e dei parametri adottati. 9. La sentenza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, affinché provveda a colmare la relativa lacuna motivazionale e alla eventuale nuova determinazione della sanzione accessoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Mantova in diversa composizione Così deciso il 16 no
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