CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 19354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del tribunale di Perugia, con sentenza in data 11/03/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alessandro la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 640, comma 2, n. 2) e 56 - 640, comma 2, n. 2) cod. pen. Proponeva ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt. 416, 56 e 640 cod. pen. ed omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi non consentiti. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Ed in particolare, quanto all'erronea qualificazione giuridica censurata, trattasi di doglianza generica e manifestamente infondata, anche alla luce del consolidato orientamento di questa corte, per il quale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (v. per tutte Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 Cc., Paolino, Rv. 281116), evenienza questa che non ricorre nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ni Ari lli DEP