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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2023

Cassazione n. 29421/2024

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza trasmessa dal TRIBUNALE di TARANTO del 02/10/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa il 2/10/2023 ha disposto trasmettersi alla Corte di cassazione l'istanza di rimessione depositata ex art. 45 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], imputato come in atti del reato di cui all'art. 424 cod. pen.; Rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti; Rilevato che l'art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall'imputato, ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell'art. 46 comma 4 cod. proc pen., l'inosservanza di tali forme comporta l'inammissibilità della richiesta; Considerato che la richiesta di rimessione deve pertanto essere dichiarata inammissibile e che tale dichiarazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rímessione e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza trasmessa dal TRIBUNALE di TARANTO del 02/10/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa il 2/10/2023 ha disposto trasmettersi alla Corte di cassazione l'istanza di rimessione depositata ex art. 45 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], imputato come in atti del reato di cui all'art. 424 cod. pen.; Rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti; Rilevato che l'art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall'imputato, ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell'art. 46 comma 4 cod. proc pen., l'inosservanza di tali forme comporta l'inammissibilità della richiesta; Considerato che la richiesta di rimessione deve pertanto essere dichiarata inammissibile e che tale dichiarazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rímessione e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 29421/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris