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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 05940/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1966-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore legale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - nívrrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 113 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controncorrente - avverso la sentenza n. 705 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 01966 sez.V- ud. 13-01-2023 -2 RG 1966/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] RILEVATO che: L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la pronuncia n. 705/11/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso in appello di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era avvalso dello scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, sul presupposto che la copertura fiscale conseguente potesse essere opposta a qualunque tipo di accertamento, compreso quello in esame.

La CTR, ha accolto l'appello del contribuente, sulla base di due dichiarazioni riservate di attività estere, in atti, e tenuto conto dell'effetto preclusivo del potere di accertamento di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) del d.l. n. 350/2001, 11/1 che sussiste, considerando la prova dei presupposti sui capitali scudati, capienti del maggior reddito accertato.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

In prossimità dell'adunanza il contribuente deposita memoria ex art.380 bis cod. proc. civ.; il PM deposita requisitoria, chiedendo la rimessione della causa in pubblica udienza o in subordine il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO che: Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 13 bis del d.l. n. 78/2009, artt. 14 e 15 d.l. n. 350/2001 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto che lo scudo fiscale- ter di cui all'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 trovasse applicazione secondo un criterio di natura sostanzialmente quantitativa, ossia in ragione della circostanza che gli imponibili oggetti di rimpatrio avevano una capienza tale da ricomprendere anche il maggior reddito accertato dall'Ufficio.

Il motivo è fondato.

Va premesso che l'art. 14 del d.l. n.350/2001 richiamato dall'art. 13- bis del d.l. n.78/2009, prevede l'effetto preclusivo "limitatamente" agli imponibili rappresentati dalle somme oggetto di rimpal:rio; È stato dalla Corte rilevato come proprio l'avverbio usato dal legislatore palesi «l'intento di circoscrivere la portata della previsione onde evitare possa ritenersi che la disposizione abbia introdotto una generalizzata esenzione soggettiva ai contribuenti che si fossero avvalsi dell'istituto e per il solo fatto d'averlo utilizzato.

È anche da ril:enere che, per opporre la preclusione è necessario sussista, oltre che una equivalenza quantitativa tra il reddito successivamente accertato e le attività rimpatriate, una riconducibilità, anche solo astratta, degli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio.

In tal senso è anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009.

Depone, per l'affermazione del suindicato principio, la considerazione che, diversamente opinando, resterebbero intangibili, per effetto dello "scudo", anche importi accertati non riconducibili neanche astrattamente a quelli rimpatriati» (Cfr. Cass., n. 3862/2022; Cass. n. 34577 del 30/12/2019).

Questa Corte ha altresì statuito che in tema di esercizio del potere d'imposizione sui capitali c.d.

"scudati", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti; la limitazione normativa dell'inibizione dell'accertamento in riferimento agli «imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio» richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva (quanto meno di compatibilità, se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa) tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati, nel senso che il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito dei rimpatrio, restando pertanto escluse dall'efficacia inibente dello "scudo" tutte quelle fattispecie in cui l'accertamento abbia ad oggetto componenti estranei rispetto alle attività "scudate" e con essi non compatibili (Cass.. n. 34577 del 30/12/2019 (Rv. 656734 - 01), cit.).

Nella fattispecie in esame la CTR ha fatto malgoverno dei suindicati principi, avendo fondato la sua decisione su una valutazione meramente quantitativa anziché qualitativa degli imponibili scudati.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1966-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore legale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - nívrrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 113 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controncorrente - avverso la sentenza n. 705 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01966 sez.V- ud. 13-01-2023 -2 RG 1966/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] RILEVATO che: L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la pronuncia n. 705/11/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso in appello di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era avvalso dello scudo fiscale-ter di cui all'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009, sul presupposto che la copertura fiscale conseguente potesse essere opposta a qualunque tipo di accertamento, compreso quello in esame. La CTR, ha accolto l'appello del contribuente, sulla base di due dichiarazioni riservate di attività estere, in atti, e tenuto conto dell'effetto preclusivo del potere di accertamento di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) del d.l. n. 350/2001, 11/1 che sussiste, considerando la prova dei presupposti sui capitali scudati, capienti del maggior reddito accertato. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. In prossimità dell'adunanza il contribuente deposita memoria ex art.380 bis cod. proc. civ.; il PM deposita requisitoria, chiedendo la rimessione della causa in pubblica udienza o in subordine il rigetto del ricorso. CONSIDERATO che: Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli art. 13 bis del d.l. n. 78/2009, artt. 14 e 15 d.l. n. 350/2001 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto che lo scudo fiscale- ter di cui all'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 trovasse applicazione secondo un criterio di natura sostanzialmente quantitativa, ossia in ragione della circostanza che gli imponibili oggetti di rimpatrio avevano una capienza tale da ricomprendere anche il maggior reddito accertato dall'Ufficio. Il motivo è fondato. Va premesso che l'art. 14 del d.l. n.350/2001 richiamato dall'art. 13- bis del d.l. n.78/2009, prevede l'effetto preclusivo "limitatamente" agli imponibili rappresentati dalle somme oggetto di rimpal:rio; È stato dalla Corte rilevato come proprio l'avverbio usato dal legislatore palesi «l'intento di circoscrivere la portata della previsione onde evitare possa ritenersi che la disposizione abbia introdotto una generalizzata esenzione soggettiva ai contribuenti che si fossero avvalsi dell'istituto e per il solo fatto d'averlo utilizzato. È anche da ril:enere che, per opporre la preclusione è necessario sussista, oltre che una equivalenza quantitativa tra il reddito successivamente accertato e le attività rimpatriate, una riconducibilità, anche solo astratta, degli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio. In tal senso è anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009. Depone, per l'affermazione del suindicato principio, la considerazione che, diversamente opinando, resterebbero intangibili, per effetto dello "scudo", anche importi accertati non riconducibili neanche astrattamente a quelli rimpatriati» (Cfr. Cass., n. 3862/2022; Cass. n. 34577 del 30/12/2019). Questa Corte ha altresì statuito che in tema di esercizio del potere d'imposizione sui capitali c.d. "scudati", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti; la limitazione normativa dell'inibizione dell'accertamento in riferimento agli «imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio» richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva (quanto meno di compatibilità, se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa) tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati, nel senso che il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito dei rimpatrio, restando pertanto escluse dall'efficacia inibente dello "scudo" tutte quelle fattispecie in cui l'accertamento abbia ad oggetto componenti estranei rispetto alle attività "scudate" e con essi non compatibili (Cass.. n. 34577 del 30/12/2019 (Rv. 656734 - 01), cit.). Nella fattispecie in esame la CTR ha fatto malgoverno dei suindicati principi, avendo fondato la sua decisione su una valutazione meramente quantitativa anziché qualitativa degli imponibili scudati. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
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