CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, LidiaGiorgio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminaridel Tribunale di Nola che, in data 27/10/2025, aveva disposto nei suoi confronti la misuracautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziato peril delitto di ricettazione di componenti di autovetture di provenienza delittuosa.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Erronea applicazione dell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. per omessamotivazione da parte del giudice delle indagini preliminari circa la posizione del [OSCURATO:PERSONA], avendolo stesso pedissequamente trascritto la richiesta del pubblico ministero.Il difensore censura la motivazione reiettiva del Tribunale del riesame sostenendo che ilgiudice delle indagini preliminari in relazione ad entrambe le contestazioni mosse all’indagato haomesso l’autonoma valutazione della gravità indiziaria, limitandosi a riprodurre testualmentenell’ordinanza cautelare le pertinenti parti della richiesta del pubblico ministero senza alcunvaglio critico. L’ordinanza impugnata si è soffermata sulle esigenze cautelari, profilo diverso daquello oggetto della censura difensiva.2.2. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. con riguardo alla sussistenzadei delitti ascritti ai capi b3) e d3) per difetto di prova in ordine al reato presupposto e correlatacarenza ed illogicità della motivazione.Il difensore deduce che le riprese delle videocamere e le conversazioni intercettate nonconsentono di ritenere acquisiti elementi in ordine alla natura dei componenti asseritamenteprelevati dal ricorrente presso il deposito dello [OSCURATO:PERSONA] né di collegarli alla cannibalizzazione deiveicoli [OSCURATO:PERSONA] indicati in incolpazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Questa Corte ha in più occasioni precisatoche il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessaautonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto adindicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impeditoapprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelleadottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblicoministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione(Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 – 02; Sez. 1, n. 46477del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito,Rv. 274760 – 01; Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274704 – 01; conriferimento alla necessità di fornire indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano oricalcano la richiesta cautelare v. anche Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001- 01). Il difetto di autosufficienza del ricorso preclude la possibilità di verifica del vizio denunziatoe della correttezza e congruenza della motivazione reiettiva del collegio cautelare che, a pag. 4,ha argomentato che il Gip emittente, pur avendo mutuato dalla richiesta del pubblico ministerol’esposizione delle risultanze investigative da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza, hadimostrato di aver effettuato una rivalutazione critica degli elementi esposti, discostandosi sottopiù profili dalle conclusioni dell’organo inquirente sia con riguardo alla gravità indiziaria che alleesigenze cautelari in relazione alle posizioni di vari coindagati.2. Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità e, comunque, manifestamenteinfondato. L’ordinanza impugnata ha effettuato una opportuna contestualizzazione delle condotteillecite provvisoriamente ascritte al ricorrente, inquadrandole nel contesto di una consolidata econtinuativa attività di cannibalizzazione di veicoli di provenienza illecita effettuata presso ildeposito di [OSCURATO:PERSONA] in Ottaviano, gestito da [OSCURATO:PERSONA], e della successivacommercializzazione dei pezzi di ricambio a beneficio di vari ricettatori. I giudici della cautelahanno ricordato che il ricorrente non ha negato di aver ritirato presso il deposito, in occasionedei plurimi accessi documentati in atti, componenti di autovetture, limitandosi a sostenere diessere ignaro della loro provenienza delittuosa, tesi confutata sulla scorta di ineccepibiliargomenti dal momento che il deposito dello [OSCURATO:PERSONA] era utilizzato esclusivamente per leoperazioni di riciclaggio di autoveicoli e per la vendita dei componenti ricavati, non risultandoche il titolare fosse autorizzato a svolgervi alcuna lecita attività.L’individuazione dei reati presupposto dei capi b3) e d3) ascritti al ricorrente nel delitto diriciclaggio delle autovetture [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva indicate nell’incolpazione provvisoria èavvenuta sulla base di legittime inferenze costituite dal transito di detti veicoli nel deposito delloIovino e dal successivo accesso dell’indagato che vi prelevava pezzi che, quantunque nonspecificamente individuabili sulla base delle riprese effettuate, erano attendibilmente derivatidalla destrutturazione delle autovetture condotte nel locale, dal quale non erano più fuoriuscite.La valutazione dell’ordinanza impugnata risulta, dunque, immune da censure in quantologicamente argomentata in aderenza agli esiti investigativi secondo lo standard proprio dellafase cautelare.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]