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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03482/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 4/6/2020 dal locale Tribunale,appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflittagli riconoscendolo responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p..

Il ricorrente deduce apparenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche.

Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo dei precedenti penali, il carico pendente e la non credibilità delle giustificazioni addotte.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

PQ.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore (), Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 4/6/2020 dal locale Tribunale,appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflittagli riconoscendolo responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p.. Il ricorrente deduce apparenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo dei precedenti penali, il carico pendente e la non credibilità delle giustificazioni addotte. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. PQ. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore (), Il P
Sentenza Cassazione n. 03482/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris