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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34604/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 61 bis cod. pen., 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 posto in essere dal settembre 2017 al luglio 2019 (Capo A) ed in ordine a plurimi reati fine di cui agli artt. 61 bis, 81 e 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R 9 ottobre 1990, n.309 (Capi C17, C20, C21, C24).

2. Contro l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e assenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati contestati.

Quest'ultima sarebbe stata desunta sulla base di conversazioni transitate sull'utenza 3511522253 nel periodo 24 marzo 2018 - 1 maggio 2018, senza che vi fossero elementi per ritenere che detta utenza fosse già all'epoca in uso a Trombetta.

Questi, infatti, solo in epoca successiva, ovvero a partire dal 30 maggio 2018, era entrato in possesso del telefono, in quanto rinvenuto per la strada, così come confermato dalle dichiarazioni della compagna [OSCURATO:PERSONA] raccolte in sede di indagini difensive.

Il Tribunale aveva, dunque, ritenuto, in maniera apodittica, irragionevole la versione difensiva, senza fornire adeguata motivazione in ordine a tale valutazione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato associativo.

Il Tribunale avrebbe ritenuto Trombetta partecipe dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di acquirente di sostanza stupefacente da rivendere nell'area della città di Paola, sulla base del suo coinvolgimento nei reati fine, omettendo di considerare che l'indagato aveva avuto contatti solo con [OSCURATO:PERSONA] e non anche con altri eventuali associati e che da nessun altro elemento era emerso un suo ruolo coerente con la realizzazione di interessi associativi più ampi.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione al trattamento cautelare ed in particolare alla applicazione della misura di massimo rigore.

Il Tribunale non avrebbe considerato le deduzioni difensive volte a vincere la presunzione di adeguatezza della sola misura intramuraria e non avrebbe motivato in ordina alla idoneità della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico alla salvaguardia delle ravvisate esigenze.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ric:orso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo volto a contestare la riconducibilità dell'utenza su cui erano transitate conversazioni rilevanti all'indagato è infondato.

Il Tribunale ha analiticamente indicato tutti i passaggi relativi alle trattative per gli acquisti di sostanza stupefacente contestati ai capi C17, C20, C21, C24, così come emersi attraverso le operazioni di intercettazione telefonica relative ali' utenza 3511522253.

In merito alla identificazione dell'indagato quale utilizzatore di detta utenza già nel periodo 24 marzo 2018- 1 maggio 2018, i giudici hanno evidenziato che su tale numero il ricorrente a partire dal 30 maggio più volte aveva contattato la madre ed in una occasione, parlando con un soggetto, si era presentato con il suo nome e cognome.

Il Tribunale ha preso in esame la versione difensiva veicolata con la memoria presentata in sede di riesame e confermata dalle dichiarazioni della compagna convivente e madre di suo figlio, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Trombetta avrebbe rinvenuto nella prima quindicina del mese di maggio il telefono in questione, ma ha ritenuto tale versione non credibile.

La circostanza per cui le telefonate certamente riconducibili a Trombetta fossero di poco successive ai messaggi con cui venivano presi accordi inerenti partite di sostanza stupefacente, da un lato, e l'utilizzo da parte dell'indagato di un'utenza trovata per strada per contattare famigliari e conoscenti, dall'altro, sono stati ritenuti elementi tali da rendere illogica e inverosimile la versione fornita attraverso la testimonianza di un soggetto che, in quanto stretto congiunto, non poteva ritenersi indifferente.

Le doglianze del ricorrente non si confrontano con il percorso argomentativo adottato, che, tenuto conto della fase cautelare, non appare né carente, né viziato da cesure di tipo logico. 3.

Il secondo motivo con cui si censura la ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo è infondato.

Si deve ribadire che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine che, attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione ha permesso il disvelarsi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base a [OSCURATO:PERSONA] e ramificazioni in diverse regioni italiane in virtù di sottogruppi legati al gruppo rosarnese.

Il modus operandi dell'associazione era caratterizzato dal reperimento della sostanza stupefacente nel [OSCURATO:PERSONA], dal trasporto della stessa a [OSCURATO:PERSONA] via terra in autovettura appositamente predisposte e munite di vani occulti e dal successivo smistamento della sostan2:a a diversi gruppi criminali siti varie zone d'Italia, ed in particolare ad un sottogruppo operante nella zona di Amantea facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ad un sottogruppo operante nel torinese, ad un sottogruppo operante a Catania, ad un sottogruppo operante tra Siracusa, Benevento e Milano.

Le indagini avevano disvelato il legame fra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale approfittando dello stato di detenzione dello zio capocosca [OSCURATO:PERSONA], aveva accresciuto il suo spessore criminale e si era creato una rete di approvvigionamento ed una propria struttura organizzativa della quale facevano parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto era emersa anche la figura di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe della associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] da cui si riforniva di sostanza stupefacente per poi rivenderla nella piazza di Paola.

La intraneità del ricorrente rispetto alla associazione è stata ritenuta dai giudici sulla base di plurimi elementi, quali le risultanze delle intercettazioni che avevano fatto emergere i suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA] (e con Pati) per l'approvvigionamento di importanti partite di sostanze stupefacente da collocare sul mercato; le modalità di conduzione degli affari fra Trombetta a [OSCURATO:PERSONA], indicative di rapporti pregressi; il frequente cambio di utenze, spesso usate per concludere una sola transazione prima di essere accantonate e sostituite, con adozione, quindi, di meccanismi tipici delle associazioni criminali.Il percorso argomentativo del Tribunale è logico, fondato su dati analiticamente indicati e coerente altresì con i principi affermati dalla Corte di legittimità, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale cia determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell' associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4 n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).

Nel caso in esame la motivazione del Tribunale è fondata non solo sul coinvolgimento di Trombetta in plurimi reati scopo, ma anche sulla consuetudine dei rapporti fra il ricorrente ed il capo della struttura siracusana e sulle modalità di tali rapporti, tipiche dei contesti organizzati.

Sulla base degli stessi elementi i giudici hanno ritenuto sussistente anche la consapevolezza del ricorrente di contribuire ad una vera e propria struttura organizzativa.

Sotto tale ultimo profilo la censura per cui non sono stati documentati rapporti diretti di Trombetta con altri associati doversi da [OSCURATO:PERSONA] non è aderente agli elementi indiziari emergenti dall'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto anche di rapporti fra Trombetta e Pati.

In ogni caso la Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che "per la configurabilità dell' associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale" (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).

4. Il terzo motivo relativo al trattamento cautelare è manifestamente infondato.

In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa cli sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434) Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato.

I giudici, infatti, hanno richiamato la doppia 5 ((1 presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche sottolineato lo spessore criminale del ricorrente, desunto dalla gravità delle imputazioni a suo carico, dalla compenetrazione nelle dinamiche del narcotraffico e dai costanti contatti con il vertice del gruppo siracusano.

Inoltre i giudici hanno motivato in ordine alla inidoneità della misura degli arresti dorniciliari a prevenire il pericolo di contatti con gli ambienti criminali di riferimento.

La motivazione adottata, dunque, è da un lato conforme al diritto e, dall'altro, logica ed esaustiva, sicché non si presta ad essere censurata in questa sede.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 61 bis cod. pen., 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 posto in essere dal settembre 2017 al luglio 2019 (Capo A) ed in ordine a plurimi reati fine di cui agli artt. 61 bis, 81 e 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R 9 ottobre 1990, n.309 (Capi C17, C20, C21, C24). 2. Contro l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e assenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati contestati. Quest'ultima sarebbe stata desunta sulla base di conversazioni transitate sull'utenza 3511522253 nel periodo 24 marzo 2018 - 1 maggio 2018, senza che vi fossero elementi per ritenere che detta utenza fosse già all'epoca in uso a Trombetta. Questi, infatti, solo in epoca successiva, ovvero a partire dal 30 maggio 2018, era entrato in possesso del telefono, in quanto rinvenuto per la strada, così come confermato dalle dichiarazioni della compagna [OSCURATO:PERSONA] raccolte in sede di indagini difensive. Il Tribunale aveva, dunque, ritenuto, in maniera apodittica, irragionevole la versione difensiva, senza fornire adeguata motivazione in ordine a tale valutazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato associativo. Il Tribunale avrebbe ritenuto Trombetta partecipe dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di acquirente di sostanza stupefacente da rivendere nell'area della città di Paola, sulla base del suo coinvolgimento nei reati fine, omettendo di considerare che l'indagato aveva avuto contatti solo con [OSCURATO:PERSONA] e non anche con altri eventuali associati e che da nessun altro elemento era emerso un suo ruolo coerente con la realizzazione di interessi associativi più ampi. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione al trattamento cautelare ed in particolare alla applicazione della misura di massimo rigore. Il Tribunale non avrebbe considerato le deduzioni difensive volte a vincere la presunzione di adeguatezza della sola misura intramuraria e non avrebbe motivato in ordina alla idoneità della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico alla salvaguardia delle ravvisate esigenze. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ric:orso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo volto a contestare la riconducibilità dell'utenza su cui erano transitate conversazioni rilevanti all'indagato è infondato. Il Tribunale ha analiticamente indicato tutti i passaggi relativi alle trattative per gli acquisti di sostanza stupefacente contestati ai capi C17, C20, C21, C24, così come emersi attraverso le operazioni di intercettazione telefonica relative ali' utenza 3511522253. In merito alla identificazione dell'indagato quale utilizzatore di detta utenza già nel periodo 24 marzo 2018- 1 maggio 2018, i giudici hanno evidenziato che su tale numero il ricorrente a partire dal 30 maggio più volte aveva contattato la madre ed in una occasione, parlando con un soggetto, si era presentato con il suo nome e cognome. Il Tribunale ha preso in esame la versione difensiva veicolata con la memoria presentata in sede di riesame e confermata dalle dichiarazioni della compagna convivente e madre di suo figlio, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Trombetta avrebbe rinvenuto nella prima quindicina del mese di maggio il telefono in questione, ma ha ritenuto tale versione non credibile. La circostanza per cui le telefonate certamente riconducibili a Trombetta fossero di poco successive ai messaggi con cui venivano presi accordi inerenti partite di sostanza stupefacente, da un lato, e l'utilizzo da parte dell'indagato di un'utenza trovata per strada per contattare famigliari e conoscenti, dall'altro, sono stati ritenuti elementi tali da rendere illogica e inverosimile la versione fornita attraverso la testimonianza di un soggetto che, in quanto stretto congiunto, non poteva ritenersi indifferente. Le doglianze del ricorrente non si confrontano con il percorso argomentativo adottato, che, tenuto conto della fase cautelare, non appare né carente, né viziato da cesure di tipo logico. 3. Il secondo motivo con cui si censura la ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo è infondato. Si deve ribadire che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine che, attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione ha permesso il disvelarsi di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base a [OSCURATO:PERSONA] e ramificazioni in diverse regioni italiane in virtù di sottogruppi legati al gruppo rosarnese. Il modus operandi dell'associazione era caratterizzato dal reperimento della sostanza stupefacente nel [OSCURATO:PERSONA], dal trasporto della stessa a [OSCURATO:PERSONA] via terra in autovettura appositamente predisposte e munite di vani occulti e dal successivo smistamento della sostan2:a a diversi gruppi criminali siti varie zone d'Italia, ed in particolare ad un sottogruppo operante nella zona di Amantea facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ad un sottogruppo operante nel torinese, ad un sottogruppo operante a Catania, ad un sottogruppo operante tra Siracusa, Benevento e Milano. Le indagini avevano disvelato il legame fra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale approfittando dello stato di detenzione dello zio capocosca [OSCURATO:PERSONA], aveva accresciuto il suo spessore criminale e si era creato una rete di approvvigionamento ed una propria struttura organizzativa della quale facevano parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto era emersa anche la figura di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe della associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] da cui si riforniva di sostanza stupefacente per poi rivenderla nella piazza di Paola. La intraneità del ricorrente rispetto alla associazione è stata ritenuta dai giudici sulla base di plurimi elementi, quali le risultanze delle intercettazioni che avevano fatto emergere i suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA] (e con Pati) per l'approvvigionamento di importanti partite di sostanze stupefacente da collocare sul mercato; le modalità di conduzione degli affari fra Trombetta a [OSCURATO:PERSONA], indicative di rapporti pregressi; il frequente cambio di utenze, spesso usate per concludere una sola transazione prima di essere accantonate e sostituite, con adozione, quindi, di meccanismi tipici delle associazioni criminali.Il percorso argomentativo del Tribunale è logico, fondato su dati analiticamente indicati e coerente altresì con i principi affermati dalla Corte di legittimità, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale cia determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell' associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4 n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249). Nel caso in esame la motivazione del Tribunale è fondata non solo sul coinvolgimento di Trombetta in plurimi reati scopo, ma anche sulla consuetudine dei rapporti fra il ricorrente ed il capo della struttura siracusana e sulle modalità di tali rapporti, tipiche dei contesti organizzati. Sulla base degli stessi elementi i giudici hanno ritenuto sussistente anche la consapevolezza del ricorrente di contribuire ad una vera e propria struttura organizzativa. Sotto tale ultimo profilo la censura per cui non sono stati documentati rapporti diretti di Trombetta con altri associati doversi da [OSCURATO:PERSONA] non è aderente agli elementi indiziari emergenti dall'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto anche di rapporti fra Trombetta e Pati. In ogni caso la Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che "per la configurabilità dell' associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale" (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 4. Il terzo motivo relativo al trattamento cautelare è manifestamente infondato. In tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera la doppia presunzione relativa cli sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434) Nel caso in esame il Tribunale ha fornito una motivazione rafforzata, ed ha operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato. I giudici, infatti, hanno richiamato la doppia 5 ((1 presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi atti a neutralizzare tali presunzioni, ma hanno anche sottolineato lo spessore criminale del ricorrente, desunto dalla gravità delle imputazioni a suo carico, dalla compenetrazione nelle dinamiche del narcotraffico e dai costanti contatti con il vertice del gruppo siracusano. Inoltre i giudici hanno motivato in ordine alla inidoneità della misura degli arresti dorniciliari a prevenire il pericolo di contatti con gli ambienti criminali di riferimento. La motivazione adottata, dunque, è da un lato conforme al diritto e, dall'altro, logica ed esaustiva, sicché non si presta ad essere censurata in questa sede. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t
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