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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38460/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 1° ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì 111 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, numero 3-bis), cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. a fronte della conferma in appello della sentenza del giudice di primo grado, con la quale erano state già concesse le invocate attenuanti.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 1° ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì 111 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, numero 3-bis), cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. a fronte della conferma in appello della sentenza del giudice di primo grado, con la quale erano state già concesse le invocate attenuanti. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris