CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 18 febbraio 2021 ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva condannata per truffa. Deduce la ricorrente: 1. nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione in ordine alla sollevata eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'articolo 253 commi uno e due in relazione all'articolo 181 codice procedura penale. Lamenta di essersi opposta alla produzione di copia del permesso di soggiorno perché mai sequestrato. Sostiene che non vi è prova che il documento consegnato alla parte offesa fosse relativo alle imputata. Lamenta inoltre l'assenza di riconoscimento fotografico; 2. violazione di legge vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Lamenta la mancata specifica valutazione delle doglianze difensive; 3. violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata. Rileva che il difensore di fiducia non ha accettato la notifica ex articolo 157 con 8 bis codice penale e sostiene che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'articolo 161 comma quattro codice penale e non presso l'abitazione. Il terzo motivo di ricorso che merita di essere trattato per primo per essere pregiudiziale al merito è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che il processo nei confronti della ricorrente è stato celebrato in assenza alla presenza del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per espressa disposizione dell'art. 420bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 il processo è celebrato in absentia quando l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistervi (primo comma), nonché quando "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo" (secondo comma). Fuori di tali casi, "se l'imputato non e' presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria" (art. 420/quater). La ratio di tali disposizioni è evidente: è consentito il processo in absentia quando vi sia la certezza che l'imputato ha avuto conoscenza della vocatio in iudicium Al di fuori di tali casi deve essere rinnovata la notificazione - anche se quella già effettuata è formalmente regolare - attraverso la polizia giudiziaria, per ragioni prudenziali. La Corte d'appello di Milano ha correttamente applicato le norme di cui all'articolo 420 bis secondo comma che prevede che in caso di nomina di un difensore di fiducia si procede in assenza dell'imputato A tale proposito deve infatti ricordarsi che la nomina di un difensore di fiducia lungi da rappresentare un dato meramente formale risulta elemento idoneo a dimostrare con certezza che l'imputato ha avuto conoscenza del processo e per difendersi dallo stesso ha nominato un legale. Ciò premesso deve rilevarsi che la citazione in appello, diversamente da quanto indicato dalla difesa, come risulta dagli atti, è stata regolarmente notificata alla [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta e si è perfezionata con la compiuta giacenza del plico, spedito alla residenza dell'imputata. I restanti motivi sono palesemente inammissibili in quanto la ricorrente ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici dell'appello i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del gravame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (identificazione dell'imputata, le cui generalità sono state ricavate dal documento d'identità originale consegnato alla persona offesa e restituito dagli operanti al Comune che evidentemente lo ha ricevuto riscontrando la regolare emissione da parte del medesimo; sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e non di un semplice inadempimento civilistico stante il comportamento artificioso tenuto dalla donna che ha consegnato il proprio documento a garanzia del pagamento, ma solo dopo aver indotto la persona offesa ad effettuare la ricarica richiesta, tacendo di non essere in possesso di contanti e consegnando un assegno postale che non poteva essere considerato un idoneo mezzo di pagamento in quanto la donna era perfettamente consapevole dell'entità del denaro esistente sul suo conto e quindi del fatto che il titolo non poteva essere incassato).Può quindi affermarsi che la ricorrente ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 24.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Gio