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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 30045/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 13334-2016 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE1869 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7760/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2015 R.G.N. 3101/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 30 novembre 2015, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto il riconoscimento da parte dell'Istituto, quale successore dell'ISPELS, alle cui dipendenze erano transitati provenienti dal Ministero della Sanità, dell'anzianità nel 5^ livello funzionale e nella qualifica di funzionario di amministrazione a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Ministero della Sanità, aprile 1983, ovvero, in subordine, dalla data di immissione in posizione di comando presso l'ISPELS o, in ulteriore subordine, dell'inquadramento nel 4^ livello professionale di funzionario di amministrazione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con diritto a percepire la relativa retribuzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inammissibile per genericità delle censure l'atto d'appello degli originari ricorrenti e, viceversa, fondato il gravame dell'INAIL basato sul richiamo all'orientamento di questa Corte inteso a configurare il passaggio per mobilità ad altra amministrazione quale ipotesi di cessione del contratto implicante una mera modificazione soggettiva del rapporto, cui consegue che al momento dell'ingresso del dipendente nella nuova amministrazione ed a mano che non vi sia una normativa specifica che disciplini specificamente l'anzianità da attribuirsi nella qualifica, viene individuata la posizione maggiormente corrispondente a quella ottenuta dal dipendente nell'amministrazione di provenienza, ma senza che il dipendente possa trascinare anche l'anzianità nella specifica qualifica, in quanto non sussiste un diritto alla ricostruzione dell'anzianità nella funzione e nel livello di inquadramento professionale; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono sia [OSCURATO:PERSONA]Antonio che [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l'INAIL; - che, nelle more dell'udienza di discussione della causa, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, dichiarandone la contestuale notifica al controricorrente, rinuncia di cui il Collegio allrodiemer—ikliefrzaidava atto, dichiarando l'estinzione del giudizio con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13334-2016 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE1869 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7760/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2015 R.G.N. 3101/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 30 novembre 2015, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antonio e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto il riconoscimento da parte dell'Istituto, quale successore dell'ISPELS, alle cui dipendenze erano transitati provenienti dal Ministero della Sanità, dell'anzianità nel 5^ livello funzionale e nella qualifica di funzionario di amministrazione a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Ministero della Sanità, aprile 1983, ovvero, in subordine, dalla data di immissione in posizione di comando presso l'ISPELS o, in ulteriore subordine, dell'inquadramento nel 4^ livello professionale di funzionario di amministrazione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con diritto a percepire la relativa retribuzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inammissibile per genericità delle censure l'atto d'appello degli originari ricorrenti e, viceversa, fondato il gravame dell'INAIL basato sul richiamo all'orientamento di questa Corte inteso a configurare il passaggio per mobilità ad altra amministrazione quale ipotesi di cessione del contratto implicante una mera modificazione soggettiva del rapporto, cui consegue che al momento dell'ingresso del dipendente nella nuova amministrazione ed a mano che non vi sia una normativa specifica che disciplini specificamente l'anzianità da attribuirsi nella qualifica, viene individuata la posizione maggiormente corrispondente a quella ottenuta dal dipendente nell'amministrazione di provenienza, ma senza che il dipendente possa trascinare anche l'anzianità nella specifica qualifica, in quanto non sussiste un diritto alla ricostruzione dell'anzianità nella funzione e nel livello di inquadramento professionale; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono sia [OSCURATO:PERSONA]Antonio che [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l'INAIL; - che, nelle more dell'udienza di discussione della causa, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, dichiarandone la contestuale notifica al controricorrente, rinuncia di cui il Collegio allrodiemer—ikliefrzaidava atto, dichiarando l'estinzione del giudizio con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
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