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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26123/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che tutte le doglianze proposte, oltre a essere versate in fatto, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, perché integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., il ripristino dell'allacciamento dell'utenza attuato mediante la rimozione dei sigilli, pur senza manomettere i meccanismi del contatore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che tutte le doglianze proposte, oltre a essere versate in fatto, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, perché integra il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., il ripristino dell'allacciamento dell'utenza attuato mediante la rimozione dei sigilli, pur senza manomettere i meccanismi del contatore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris