CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 35707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28236-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/03/2021; udita larelazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 28236 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto il ricorso, ha respinto tutte le domande proposte nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva impugnato l’esclusionedalla procedura, indetta con avviso pubblico , per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione di struttura complessa di chirurgia toracica; 2. la Corte territoriale ha ritenuto che l’appellato non fosse in possesso del requisito dell’anzianità richiesto dall’art. 5 del d.P.R. n. 484/1997 perché il servizio non di ruolo,computabile ai sensi dell’art. 10 dello stesso d.P.R., si riferisce esclusivamente a rapporti subordinati di natura temporanea e non ricomprende anche gli incarichi di collaborazione e di lavoro autonomo; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. è fondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente; la sentenza impugnata risulta depositata il 31 marzo 2021, sicché il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009, è spirato il 30 settembre 2021; alle controversie di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969 (cfr. fra le tante Cass. n. 21363/2010) e, pertanto, alla data di proposizione del ricorso (29 ottobre 2021) si era già formato il giudicato; 2. gli argomenti sviluppati dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. per resistere all’eccezione di tardività del ricorso, sono manifestamente infondati; 2.1. l’art. 3 della legge n. 742 del 1969 sottrae al regime della sospensione feriale dei termini le controversie di cui all’originario art. 429 cod. proc. civ., oggi sostituito dall’art. 409 cod. proc. civ., che, al numero 5, include fra le Ric. 2021 n. 28236 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- cause di lavoro quelle inerenti ai «rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice»; 2.2. da tempo questa Corte ha affermato che «nell'espressione "controversie relative a rapporti di lavoro subordinato", contenuta nell'art. 409 cod. proc. civ., è compresa ogni controversia comunque collegata ad un rapporto di lavoro, in atto, estinto o ancora da costituirsi, con la conseguenza che sono devolute alla competenza del giudice del lavoro anche le cause nelle quali si fanno valere diritti all'assunzione nel posto di lavoro o altri diritti nascenti dalla mancata assunzione in violazione di obblighi contrattuali o di legge» (Cass. S.U. n. 11043/2001) e, pertanto, non può essere messa in discussione l’applicazione nella fattispecie dell’art. 409 cod. proc.civ., giacché si discute della legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura finalizzata alla instaurazione, con il soggetto selezionato, di un contratto dirigenziale a tempo determinate; 2.3. all’argomento, assorbente, si deve aggiungere che, qualora la controversia sia stata ritenuta dal giudice sussumibile fra quelle previste dall’art. 409 cod. proc. civ.,« non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969.» ( Cass. n. 21442/2019); 2.4. non pertinente è il richiamo a Cass. S.U. n. 2145/2021perché, come chiarito nella motivazione della sentenza citata, il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione ha ad oggetto l’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione ed è r etto da norme sostanziali e processuali proprie; 2.5. infine è da escludere che la sottrazione della controversia al regime della sospensione feriale dei termini integri una irragionevole limitazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale, atteso che il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ. assicura un adeguato lasso di tempo per l'impugnazione al difensore, senza intaccarne le ferie, in una ordinata programmazione della propria attività ( cfr. Cass. n. 21003/2015); 3. le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo; Ric. 2021 n. 28236 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e pergli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il rico