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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2020

Cassazione n. 42216/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con limitato riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose ed il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza oggetto dell'odierno scrutinio è stata emessa il 7 luglio 2020 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il furto di una macchina fotografica e di un televisore avvenuti all'interno della ditta "Tecnimodel", furto aggravato dalla violenza sulle cose (l'effrazione di una finestra) e dalla minorata difesa.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, ancorata al solo tempo di notte ed alla conseguente assenza di persone sul posto.

Tale modalità non sarebbe sufficiente a far ritenere integrata la circostanza aggravante suddetta e la Corte di appello, nel riconoscerla, avrebbe anche trascurato la presenza di un sistema di allarme, che aveva consentito alla persona offesa di raggiungere con immediatezza il luogo del furto.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose, dal momento che essa era stata applicata sol perché il teste Renzi aveva visto in mano ad uno dei coimputati un arnese da scasso, mentre nulla avevano detto, a tal proposito, i testimoni.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con limitato riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose ed il rigetto nel resto del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.

1. Coglie nel segno la prima ragione di ricorso, quando lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), cod. pen., che la Corte di appello ha ancorato alla commissione del reato in tempo di notte, con conseguente assenza di persone all'interno dello stabilimento.

Quanto alla presenza di un sistema di allarme efficiente, che consentì alla persona offesa di intervenire sul luogo del fatto, la Corte di merito ne ha escluso la rilevanza in punto di minorata difesa, trattandosi di uno strumento inidoneo ad assicurare una costante vigilanza sui beni della persona offesa, ma atto solo a produrre una segnalazione di intrusione.

Ebbene, su questo punto della decisione, il Collegio deve prendere atto che le Sezioni Unite di questa Corte, il 15 luglio scorso, hanno affrontato il contrasto esistente, nella giurisprudenza delle sezioni semplici, circa i presupposti per reputare integrata la circostanza aggravante in discorso.

Considerato che, alla data della decisione, le motivazioni della pronunzia delle Sezioni Unite non erano state depositate, il dato cui il Collegio ha fatto ricorso è l'informazione provvisoria, secondo la quale: «Ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di pro fittamento - in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato. (Nella fattispecie si è affermato che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto)».

Tuttavia, poiché in data 8 novembre 2021, le Sezioni Unite hanno depositato le motivazioni della sentenza, si è tenuto conto altresì di queste ultime nella stesura della presente motivazione.

Ebbene, l'autorevole precedente ha disegnato un percorso valutativo che prende le mosse dalla massima di esperienza secondo cui, di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate, le persone sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività cessa e, di conseguenza, le strade e gli uffici sono molto meno frequentati; inoltre la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.

Ne consegue che si tratta di un tempo astrattamente idoneo ad inibire le possibilità di difesa della vittima; ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), cod. pen., in quanto occorre accertare altresì che, in concreto, si sia realizzata un'obiettiva agevolazione dell'azione del reo, verificando: - se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del iocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); - se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo, - se l'autore del fatto abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo.

Laddove esista un sistema di vigilanza del sito — hanno aggiunto le Sezioni Unite — ciò potrà condurre ad escludere la circostanza aggravante in parola laddove l'impianto di videoripresa sia collegato alla centrale operativa di polizia o di un istituto di vigilanza privata, sì da consentire il tempestivo accorrere di soccorsi.

In altri casi in cui l'impianto sia spento o altrimenti disattivato dal soggetto agente, o sia privo del collegamento con centrali operative delle forze dell'ordine o di Istituti di vigilanza privati, la sua installazione non rileverà ai fini dell'esclusione della circostanza aggravante in esame.

Alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite, dunque, ciò che appare non in linea con il principio espresso dal massimo Consesso è il passaggio della motivazione avversata concernente il sistema di allarme, cui il Collegio di appello non ha attribuito alcuna rilevanza quale momento di neutralizzazione delle circostanze ostative alla privata difesa

2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso — quello che concerne il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose — giacché la motivazione della sentenza impugnata sul punto è ancorata non già alla constatazione dell'effrazione, ma alla considerazione logica che lo stabilimento era chiuso, che non vi erano altre vie di accesso e che uno dei testi vide, in tasca del Moretti, un arnese atto allo scasso.

Si tratta di considerazioni di carattere induttivo, tuttavia insufficienti a sostenere la pronunzia sul punto, giacché, per stimare la sussistenza della circostanza aggravante in parola, occorre verificare la natura dell'immutatio determinata dall'azione del responsabile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'aggravante della violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108, in motivazione; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262547; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771).

E' evidente, dunque, che la valutazione sul punto avrebbe presupposto non già un ragionamento "per esclusione", ma una riflessione fondata sulla verifica diretta circa l'esistenza e la portata della manipolazione funzionale a consentire l'ingresso nella struttura.

Anche su questo punto, dunque, i Giudici di appello dovranno rendere nuova motivazione, con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovranno evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 5, e all'art. 625, primo comma, n. 2, c.p., con rinvio per nuovo esame alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con limitato riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose ed il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza oggetto dell'odierno scrutinio è stata emessa il 7 luglio 2020 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il furto di una macchina fotografica e di un televisore avvenuti all'interno della ditta "Tecnimodel", furto aggravato dalla violenza sulle cose (l'effrazione di una finestra) e dalla minorata difesa. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, ancorata al solo tempo di notte ed alla conseguente assenza di persone sul posto. Tale modalità non sarebbe sufficiente a far ritenere integrata la circostanza aggravante suddetta e la Corte di appello, nel riconoscerla, avrebbe anche trascurato la presenza di un sistema di allarme, che aveva consentito alla persona offesa di raggiungere con immediatezza il luogo del furto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose, dal momento che essa era stata applicata sol perché il teste Renzi aveva visto in mano ad uno dei coimputati un arnese da scasso, mentre nulla avevano detto, a tal proposito, i testimoni. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con limitato riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose ed il rigetto nel resto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. 1. Coglie nel segno la prima ragione di ricorso, quando lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), cod. pen., che la Corte di appello ha ancorato alla commissione del reato in tempo di notte, con conseguente assenza di persone all'interno dello stabilimento. Quanto alla presenza di un sistema di allarme efficiente, che consentì alla persona offesa di intervenire sul luogo del fatto, la Corte di merito ne ha escluso la rilevanza in punto di minorata difesa, trattandosi di uno strumento inidoneo ad assicurare una costante vigilanza sui beni della persona offesa, ma atto solo a produrre una segnalazione di intrusione. Ebbene, su questo punto della decisione, il Collegio deve prendere atto che le Sezioni Unite di questa Corte, il 15 luglio scorso, hanno affrontato il contrasto esistente, nella giurisprudenza delle sezioni semplici, circa i presupposti per reputare integrata la circostanza aggravante in discorso. Considerato che, alla data della decisione, le motivazioni della pronunzia delle Sezioni Unite non erano state depositate, il dato cui il Collegio ha fatto ricorso è l'informazione provvisoria, secondo la quale: «Ai fini della integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di pro fittamento - in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato. (Nella fattispecie si è affermato che la commissione del reato in tempo di notte può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto)». Tuttavia, poiché in data 8 novembre 2021, le Sezioni Unite hanno depositato le motivazioni della sentenza, si è tenuto conto altresì di queste ultime nella stesura della presente motivazione. Ebbene, l'autorevole precedente ha disegnato un percorso valutativo che prende le mosse dalla massima di esperienza secondo cui, di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate, le persone sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività cessa e, di conseguenza, le strade e gli uffici sono molto meno frequentati; inoltre la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso. Ne consegue che si tratta di un tempo astrattamente idoneo ad inibire le possibilità di difesa della vittima; ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), cod. pen., in quanto occorre accertare altresì che, in concreto, si sia realizzata un'obiettiva agevolazione dell'azione del reo, verificando: - se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del iocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); - se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo, - se l'autore del fatto abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo. Laddove esista un sistema di vigilanza del sito — hanno aggiunto le Sezioni Unite — ciò potrà condurre ad escludere la circostanza aggravante in parola laddove l'impianto di videoripresa sia collegato alla centrale operativa di polizia o di un istituto di vigilanza privata, sì da consentire il tempestivo accorrere di soccorsi. In altri casi in cui l'impianto sia spento o altrimenti disattivato dal soggetto agente, o sia privo del collegamento con centrali operative delle forze dell'ordine o di Istituti di vigilanza privati, la sua installazione non rileverà ai fini dell'esclusione della circostanza aggravante in esame. Alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite, dunque, ciò che appare non in linea con il principio espresso dal massimo Consesso è il passaggio della motivazione avversata concernente il sistema di allarme, cui il Collegio di appello non ha attribuito alcuna rilevanza quale momento di neutralizzazione delle circostanze ostative alla privata difesa 2. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso — quello che concerne il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose — giacché la motivazione della sentenza impugnata sul punto è ancorata non già alla constatazione dell'effrazione, ma alla considerazione logica che lo stabilimento era chiuso, che non vi erano altre vie di accesso e che uno dei testi vide, in tasca del Moretti, un arnese atto allo scasso. Si tratta di considerazioni di carattere induttivo, tuttavia insufficienti a sostenere la pronunzia sul punto, giacché, per stimare la sussistenza della circostanza aggravante in parola, occorre verificare la natura dell'immutatio determinata dall'azione del responsabile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'aggravante della violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108, in motivazione; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262547; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771). E' evidente, dunque, che la valutazione sul punto avrebbe presupposto non già un ragionamento "per esclusione", ma una riflessione fondata sulla verifica diretta circa l'esistenza e la portata della manipolazione funzionale a consentire l'ingresso nella struttura. Anche su questo punto, dunque, i Giudici di appello dovranno rendere nuova motivazione, con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovranno evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 5, e all'art. 625, primo comma, n. 2, c.p., con rinvio per nuovo esame alla Cort
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