CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3209-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliate presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Zanardelli n.23; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2633/2016 della corte d'appello di Milano, depositata il 24/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3209/2017 Numero sezionale 2792/2021 rilevato che: Numero di raccolta generale 15561/2022Data pubblicazione 16/05/2022 -Margherita e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della corte d’appello di Milano che accogliendo parzialmente il gravame del Perucchini li ha condannati al pagamento di euro 5.792,92 oltre Iva per il saldo di lavori per la fornitura ed installazione di un impianto di riscaldamento e sanitario; -gli odierni ricorrenti si erano, infatti, opposti al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lecco a favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di euro 13.644,55, a titolo di corrispettivo per i suddetti lavori lamentando la mancata ultimazione dell’opera ed i vizi e difetti riscontrati su parte dei lavori eseguiti; l’opposto si era costituito in giudizio, insistendo nella sua pretesa creditoria; -l’adito tribunale di Lecco, con sentenza n. 576/2013, recependo in toto quanto acclarato dal ctu nominato, in particolare attribuendo rilievo anche a vizi non dedotti dai committenti e a difetti di opere non realizzate dalla ditta di Perucchini, condannava quest’ultimo al pagamento della somma di euro 5.658,51, in favore degli opponenti; -avverso la predetta sentenza il Perucchini proponeva appello, sollevando eccezione di inadempimento e censurando il fatto che il giudice di prime cure avesse recepito in modo acritico le risultanze del ctu; -gli appellati si costituivano in giudizio, insistendo per l’infondatezza del gravame; -la corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2633/2016, pubblicata il 24 giugno 2016 (non notificata), accoglieva l’impugnazione proposta e, riformando la sentenza di primo grado, condannava gli appellati al pagamento di euro 5.792,92 a favore del Perucchini; -la corte di merito dichiarava infondata l’eccezione di inadempimento sollevata dall’appellante per giustificare la mancata conclusione dei lavori, mentre accoglieva le censure del Perucchini circa l’acritico recepimento da parte del giudice di primo grado delle risultanze della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3209/2017 Numero sezionale 2792/2021 ctu, avendo quest’ultimo erroneamente valutato (e di conseguenza, Numero di raccolta generale 15561/2022Data pubblicazione 16/05/2022 avendo erroneamente il giudice di prime cure attribuito rilievo a) vizi e difetti riscontrati in opere non eseguite dal Perucchini, nonché vizi mai contestati dai committenti, né ante causam, né in giudizio; -con ricorso notificato in data 19 gennaio 2017, Margherita e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la cassazione della predetta sentenza formulando tre censure, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, notificato il 27 febbraio 2017; -entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: -con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 62, 191 e 193 cod.proc.civ. per essersi il giudice d’appello erroneamente discostato dalle risultanze della ctu, in quanto si trattava di ctu percipiente, sicché il giudice non possedeva le competenze tecniche necessarie per apprezzare la situazione oggetto di causa; -la censura è inammissibile, in quanto non indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme la cui violazione si lamenta (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un.n.23745/2020;in precedenza, Cass. n.1317/2004; id. n.635/2015); -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.; - il ricorrente lamenta che il giudice d’appello si sia limitato ad attribuire rilievo ai vizi e ai difetti espressamente indicati dai committenti negli atti del giudizio, i quali erano, invece, stati allegati a titolo esemplificativo e non esaustivo, sicché la volontà processuale dei Losa era che venissero accertati tutti i vizi presenti nelle opere compiute dalla ditta Perucchini; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3209/2017 Numero sezionale 2792/2021 -il motivo è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ. /cfr. Cass. Numero di raccolta generale 15561/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Sez. Un. n.7155/2017); -costituisce infatti orientamento consolidato, rispetto al quale i ricorrenti non offrono elementi per discostarsi, che l’esperimento della ctu non consente alle parti di sottrarsi all’onere probatorio e di allegazione su di esse gravanti (Cass.n.212/2006; id.n.12921/2015;id.n.2671/2020); -il giudice del merito si è attenuto ad esso considerando solo i vizi e difetti espressamente allegati dalle parti ed ha disposto la ctu volta a verificarne l’esistenza e la causa; -con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; -il ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia omesso di considerare la rilevanza di vizi di opere non eseguite dal Perucchini e che, tuttavia, presentano un collegamento con l’opera da questi eseguita; -il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità in ordine ai fatti storici omessi, sia perché non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata che, dopo aver dato atto di tutti i vizi enucleati dal ctu (cfr. pag.6), ha motivatamente circoscritto quelli esaminati in quanto espressamente e ritualmente dedotti (cfr. pag. 7 della sentenza), motivando, seppure sinteticamente, su quelli non considerati; -il ricorso è pertanto inammissibile; -in applicazione del principio della soccombenza i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore delle controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3209/2017 Numero sezionale 2792/2021 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15561/2022Data pubblicazione 16/05/2022 tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore delle controricorrenti, liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 21 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D