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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 02957/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17661/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, quindi, alla entità della pena inflitta; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17661/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, quindi, alla entità della pena inflitta; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.