CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32602/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tituto ProcuratoreNicola [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 15 ottobre 2025, haassolto XXXXXXXXXXXXX dal reato di ricettazione della pistola calibro 9x21utilizzata per commettere il tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di detenzionee porto in luogo pubblico della suddetta pistola e del munizionamento e haconfermato la condanna per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la pena in anni sei di reclusione, con conferma delle statuizionicivili.Le imputazioni mosse all’imputato derivano da quanto accaduto il 6 marzo2016 in un locale di [OSCURATO:PERSONA] del Circeo, come ricostruito in ragione degli atti diindagine, delle dichiarazioni rese dalle vittime e dalle persone informate sui fatti.A seguito di una lite scaturita all’interno del locale, le due persone offesevenivano attinte ciascuna da quattro colpi d’arma da fuoco di grosso calibro,soccorse e ricoverate in prognosi riservata.Grazie alle dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX e alle immagini delletelecamere di videosorveglianza era possibile ricostruire la lite scaturitaall’interno del locale fra [OSCURATO:PERSONA] da un lato, e XXX e XXXXXXXXXX, soggetticonosciuti dagli operanti, dall’altro.La fase successiva veniva descritta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il qualedichiarava che, dopo essere uscito dal locale verso le ore 2.00, veniva raggiuntoda XXXXXXXXXXXXX che, fuori dal locale, con il cappuccio della felpa sul capo,esplodeva i colpi d’arma da fuoco al suo indirizzo e del nipote [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] era stato attinto dai colpi in corrispondenza della regione lateraledi entrambe le cosce; erano state attinte entrambe le arterie femorali, ponendocosì in pericolo la vita del ferito.Analogamente [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da colpi che avevano leso sial’arteria sia la vena femorale, riportando danni permanenti; si era trovato inpericolo di vita, scongiurato solo grazie al tempestivo intervento chirurgicod’urgenza.La Corte ha evidenziato la potenzialità lesiva dell’arma, la regione anatomicareiterazione di questi ultimi.Inoltre, un colpo aveva colpito il telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] che erariposto nel taschino del giubbotto, ciò dimostrando la direzione dello sparo versoil torace.[OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto in XXXXXXXXXX la persona con cui avevaavuto il diverbio e in XXXXXXXXXXXXX colui che aveva esploso i colpi.XXX veniva riconosciuto come lo sparatore anche da [OSCURATO:PERSONA] e daXXXXXX, presente ai fatti.Analoghe conferme della correttezza della ricostruzione dell’accadutooperata nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari erano tratte dagliaccertamenti sui movimenti del telefono cellulare di XXX che, sia incorrispondenza del momento in cui era avvenuta la lite, sia nel momento dellasparatoria, agganciava la cella di [OSCURATO:PERSONA] del Circeo che “copriva” il locale inoggetto.2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensoredi fiducia, articolando cinque motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione sotto il profilo dellamancanza di valutazione degli esiti della disposta rinnovazione dibattimentale.Il ricorrente rileva che, nonostante l’attività istruttoria sia stata rinnovataquasi integralmente in fase di appello, la sentenza impugnata, al di làdell’accenno alle fonti di prova utilizzate, non ha compiuto alcuna effettivadisamina delle stesse, il che si pone in logico contrasto con il fatto che, avendo laCorte disposto la rinnovazione, ha per ciò stesso espresso un giudizio diessenzialità delle prove rinnovande al fine della ricostruzione dei fatti e,ciononostante, di detti risultati non ha dato alcun conto nella motivazione.La Corte avrebbe dovuto, quanto meno, chiarire perché in esito alla loroacquisizione, tali elementi di prova rinnovati non sono stati ritenuti essenziali.2.2 Con il secondo motivo lamenta l’illogicità della motivazione conriferimento alla valutazione dei dati relativi al traffico telefonico e dei tabulatitelefonici.Il ricorrente rileva la manifesta illogicità della impugnata sentenza laddoveha ritenuto infondate le censure difensive circa la ambiguità probatoria e la nondecisività degli orari di aggancio alle celle telefoniche dell’utenza in usoall’imputato.In particolare, lamenta la mancanza di precisione circa la estensione dellecelle agganciate, che non consente di posizionare con certezza il cellulare in usoall’imputato e che invece viene collocato in maniera del tutto approssimativa inun determinato luogo e in un preciso momento; pertanto, contrariamente aquanto sostenuto dalla Corte territoriale, non vi sarebbe alcuna certezza circa lapresenza dell’imputato XXX nel luogo e nel momento della sparatoria.2.3 Con il terzo motivo lamenta l’omessa valutazione delle deduzionidifensive relative all’orario di commissione del fatto.Sulla scorta di tali deduzioni emergeva che al momento del ferimento,avvenuto alle 2.25.56, il ricorrente era in auto e, dunque, non poteva essere sulluogo del fatto.La Corte territoriale, pertanto, né esplicitamente, né per implicito ha datoragione di tale argomentazione difensiva che era oggetto di uno specifico motivodi gravame.2.4. Con i l quarto motivo lamenta l ’omessa valutazione del lacontraddittorietà del contenuto delle dichiarazioni delle persone offese relative almovente del delitto e all’impossibilità che le stesse abbiano visto il feritore involto.[OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito che il presunto litigio con l’imputato e il suosodale aveva avuto ad oggetto un mero scambio di occhiate, non sfociato inalcun ulteriore contrasto; risulta altamente improbabile che un mero scambio diocchiate, per quanto ostile, possa essere stato il movente di una sparatoria diquella gravità.Inoltre, la sentenza non prende in considerazione la circostanza che in quellastessa serata [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un alterco anche con il d.j. e con i titolaridel locale, tanto che era stato allontanato.La Corte territoriale non ha valutato l’impossibilità oggettiva per le personeoffese di riconoscere lo sparatore in ragione dello stato di alterazione nel quale sitrovavano, del fatto che il luogo era buio, che l’aggressore indossava uncappuccio e che durante la serata [OSCURATO:PERSONA] aveva litigato con parecchiepersone, con alcune delle quali era anche venuto alle mani.L’ulteriore lacuna motivazionale lamentata dal ricorrente riguarda lacontraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone offese e il contrasto conquanto riferito da altre persone presenti nel locale.Dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] emerge che lo sparatore lo avvicinavadi spalle e, tuttavia, egli lo aveva riconosciuto, benché avesse litigato - come giàosservato - con più persone all’interno del locale.Inoltre, nell’immediatezza i due feriti nulla avevano riferito sull’identità dellosparatore; ancora, la sentenza nulla osserva in ordine alle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXXX che aveva escluso che tale [OSCURATO:PERSONA] avesse intimoritoXXXXXXX, contrariamente a quanto riferito da quest’ultimo.Il ricorrente rileva ulteriori discrasie nell’apparato probatorio, in particolarein ordine a quanto riferito da XXXXXXXXXXXXX: ella aveva sostenuto che il primoad essere colpito era stato [OSCURATO:PERSONA] e il secondo [OSCURATO:PERSONA], mentre tutti glialtri testimoni avevano affermato il contrario. Inoltre, la descrizione data dallaragazza del feritore non corrisponde a quella di XXX.[OSCURATO:PERSONA], invece, non era stato in grado di identificare e riconoscere lapersona che gli aveva sparato la sera dei fatti. Le dichiarazioni rese daXXXXXXXX in un secondo momento, legate all’affiorare dei ricordi, risultavano incontrasto con quanto riferito dagli ulteriori testi.Analogamente, quanto riferito in un secondo momento da [OSCURATO:PERSONA] circa ladinamica del contrasto iniziale fra lui e XXX non corrispondeva al narrato diXXXXXXXXXXXXX.Secondo il ricorrente, il profluvio di informazioni provenienti dalle personeoffese nel periodo successivo ai fatti, lungi dall’essere connotato da genuinità,era dettato dalla necessità di conferire materiale dichiarativo atto a corroborarele accuse in danno di XXX.2.5 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione deirisultati dell’attività captativa sull’utenza di XXXXXXXXXXXXX e di NicolettaXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXX aveva riferito che né lei né il compagno avevano visto infaccia lo sparatore e che altre erano le persone che lo avevano riconosciuto; laXXXXXX faceva diversi riferimenti alle condizioni economiche di XXX e al fattoche le persone offese volevano trarre un vantaggio economico dalla vicenda.I giudici non avevano dato rilevo a tali circostanze anche per valutarel’attendibilità delle persone offese e di XXXXXXXXXXXXX.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. In data 16 giugno 2026 il ricorrente ha depositato memoria di replica alleconclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato, oltre che generico.Secondo un costante insegnamento di questa Corte, il vizio di travisamentodella prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione inordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo epotenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020,P., Rv. 278457 - 01).Detto vizio può essere desunto non solo dal testo del provvedimentoimpugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed èconfigurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevanteche non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una provadecisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Pg, Rv. 276567- 01).Inoltre, nel caso in cui il ricorrente deduce l'omessa motivazione circal'inattendibilità delle prove non utilizzate a fini ricostruttivi, essa ha l'onere dienunciare le prove non considerate e la loro influenza sull'accertamento, in mododa evidenziare come la prova ritenuta contraria possa inficiare il ragionamentodel giudice (Sez. 4, n. 13329 del 08/02/2018, Agresti, Rv. 273251 - 01).Il ricorrente sostiene, del tutto genericamente e in via di mera astrazione,che la Corte territoriale ha omesso di utilizzare gli elementi di prova acquisiti aisensi dell’art. 603 cod. proc. pen., ovvero di chiarire le ragioni per cui talielementi non sono rilevanti.Il giudice di merito deve dare conto degli elementi che ritiene rilevanti, noncerto di quelli che non ritiene rilevanti ai fini della decisione; in ogni caso lamancata valutazione di elementi di prova costituisce un vizio di motivazione nellamisura in cui tali elementi siano essenziali e rilevanti, ovvero quando, se valutati,avrebbero portato ad una decisione di segno contrario.Circa la rilevanza e decisività dell’elemento pretermesso è onere di chi neeccepisce la pretermissione evidenziarle: il ricorrente non solo non ha chiaritotale rilevanza, ma non ha nemmeno individuato quale sarebbe nello specificol’elemento di prova acquisito ex art. 603 cod. proc. pen. la cui valutazione èstata pretermessa.Pertanto, è evidente come il rilevato vizio di motivazione, in ragione degliinsegnamenti sopra richiamati, non possa dirsi sussistente.1.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato e comunqueinammissibile.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).Il ricorrente evidenzia un profilo che attiene squisitamente al merito,criticando la motivazione dell’impugnato provvedimento laddove attribuisce aidati inerenti le celle agganciate dal cellulare in uso all’imputato un valore dicertezza rispetto alla collocazione spazio-temporale del medesimo.La Corte ha utilizzato il dato rappresentato dal traffico dati generato daltelefono cellulare dell’imputato in relazione alle celle agganciate che logeolocalizzano, unitamente agli altri elementi di prova, costituiti dalledichiarazioni delle vittime, dei soggetti presenti e soprattutto dalle riprese dellevideocamere di sorveglianza del locale che ritraggono la fase della lite fra XXX,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: quindi non ha attribuito una patente di assoluta precisione atale dato, ma, correttamente, lo ha utilizzato insieme ad altri elementi di provache ne corroborano la fondatezza.Infatti, il provvedimento impugnato afferma che XXXXXXXXXXXXX, dopo lalite con [OSCURATO:PERSONA] nella zona bagni del locale, si era recato a Latina e poi avevafatto ritorno a [OSCURATO:PERSONA] del Circeo presso l’[OSCURATO:PERSONA], proprio negli orari incui avveniva il ferimento delle vittime: tragitto evidenziato dai tabulati telefonici;quale ulteriore elemento a sostegno della ricostruzione la Corte sottolinea chel’imputato non aveva mai dichiarato di avere ceduto ad altri il proprio telefonocellulare nelle ore precedenti o successive al ferimento.Con tali aspetti della motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosiad una generica e del tutto aspecifica critica alle ragioni della decisione1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimentoimpugnato si è fatto carico delle argomentazioni difensive circa l’asseritaimprecisione degli orari di aggancio delle celle da parte del cellulare dell’imputatoche collocherebbe – secondo il difensore – XXX in auto in un luogo diverso daquello del ferimento nel momento del ferimento, avvenuto alle 2.26 c.a.La Corte territoriale ha affrontato tale obiezione difensiva e l’ha risolta conargomentazione ampia, non manifestamente illogica e certamente non apparentené lacunosa.In ragione del contenuto delle dichiarazioni del teste operante e degliaccertamenti circa gli orari riportati nel traffico dati, infatti, la Corte haconfermato l’esattezza dei detti orari e ha sottolineato come le affermazioni deldifensore circa la non attendibilità dei medesimi non avessero trovato alcunconforto.La sentenza ribadisce che, in ragione degli elementi di prova in atti,dichiarativi e documentali, è provato che - essendo l’aggressione avvenuta alle2.29 - il cellulare di XXX alle 2.28 agganciava la cella di [OSCURATO:PERSONA] del Circeo divia [OSCURATO:PERSONA], alle 2.33 agganciava altra cella sempre di [OSCURATO:PERSONA] delCirceo, ma posta alle spalle del locale; alle 3.02 agganciava una cella posta acirca 30 chilometri da [OSCURATO:PERSONA] del Circeo e poi dalla 3.40 il cellulare rimanevaa Latina.Per contro, chiosa la Corte, nel lasso di tempo precedente il ferimento, ilcellulare di XXX si collocava a Latina, ove aveva fatto all’evidenza ritorno attornoalle ore 1.25 per poi recarsi ancora una volta a [OSCURATO:PERSONA] del Circeo.1.4 Il quarto motivo è inammissibile.Le osservazioni critiche del ricorrente si appuntano sul contenuto dellamotivazione del provvedimento impugnato cercando di accreditare una versionedifferente e ritenuta più attendibile, con un’operazione che è inibita nella fase dilegittimità, laddove non si voglia trasformare il giudizio avanti questa Corte in unterzo grado di merito.La attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto diapprofondita disamina da parte di entrambi i giudici di merito che la hannoritenuta piena, in ragione della puntuale conferma che le sue dichiarazioni, circala genesi dell’aggressione, hanno ricevuto dalle immagini delle telecamere dellocale.Analoga conferma hanno avuto le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXX che hadescritto nei medesimi termini le fasi del confronto avvenuto all’interno dellocale.Anche l’aspetto della possibilità da parte della vittima di vedere di fronte losparatore è affrontato da giudici del merito che, proprio in ragione della direzionedei colpi, hanno concluso che l’aggressore si fosse posto almeno inizialmentefrontalmente rispetto al suo bersaglio e dunque avesse consentito alla vittima divedere in volto chi lo fronteggiava.Analoghe dichiarazioni venivano rese da [OSCURATO:PERSONA] che riconosceva senzaombra di dubbio lo sparatore in uno dei due uomini con cui lo zio XXXXXXXaveva avuto un alterco e ciò sebbene non avesse guardato lo sparatore in facciae questo già nell’immediatezza dei fatti, in ragione dell’abbigliamento.Anche XXXXXX aveva riconosciuto lo sparatore e lo aveva identificato comeuna delle persone con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un alterco all’interno del bar,riconoscimento operato sulla base dei vestiti indossati dall’uomo e, in generale,dalle sue fattezze fisiche.La sentenza impugnata sottolinea come, in ragione delle riprese dellevideocamere del locale, emerge che gli individui che avevano avuto una lite nellazona dei bagni con le vittime erano XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX;quest’ultimo veniva riconosciuto come colui che, con il cappuccio della felpacalato sul capo, aveva esploso i colpi d’arma da fuoco.I giudici di merito hanno ricollegato la ragione del ferimento alla liteavvenuta nel locale, trattandosi dell’unico contatto avuto fra i protagonisti dellavicenda prima del ferimento; poco importa che si sia trattato di un mero scambiodi sguardi o che vi sia stato uno scambio di battute o perfino un primo scontrofisico: le osservazioni critiche del ricorrente circa la insufficienza o implausibilitàdel movente attengono al merito e sono, dunque, rivalutative e, come tali,inammissibili.Quanto alle dichiarazioni del teste Loriato e alle dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXX in ordine all’ordine i cui erano stati esplosi i colpi, il ricorrente,nell’individuare le presunte discrasie con l’ulteriore materiale probatorio utilizzatoai fini della decisione, omette completamente di indicarne la portata eversivadell’ordito motivazionale; non indica le ragioni per cui il fatto che un errore nelriferire l’ordine in cui avvenne il ferimento da parte della XXXXXX, oppurenell’omettere da parte di [OSCURATO:PERSONA] di aver avuto un alterco con tale XXXXXXXpossano inficiare la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimentoimpugnato.Ciò si pone in contrasto con un insegnamento di questa Corte, secondo cui ilricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanzeacquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenzadi atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazionedel provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamenteinterpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cuifa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da talesentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018,dep. 2019, Pg, Rv. 274816 - 07).Con tali puntuali osservazioni contenute nella sentenza di merito il ricorrentenon si confronta, così come non riesce a ribaltare il vaglio di attendibilità1.5 Il quinto motivo è parimenti inammissibile.Ancora una volta il ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi difatto già valutati dalla Corte nel provvedimento impugnato e individua una seriedi asserite discrasie nel materiale probatorio che ne inficerebbero la tenuta.Nella motivazione dei provvedimenti è dato rilievo al fatto che ilriconoscimento dell’imputato come l’aggressore da parte di XXXXXX e diXXXXXXXX non era avvenuto avendone i due testimoni visto il volto, ma inragione dell’abbigliamento del medesimo, riconosciuto come identico a quello diuno dei due uomini con cui c’era stato in precedenza il confronto.Per contro [OSCURATO:PERSONA] ebbe - sebbene per qualche istante - a fronteggiarel’aggressore ed ebbe modo di vederlo in faccia: di lì il riconoscimento fotografico.Lo stato di alterazione in cui versavano le vittime è questione che era stataaffrontata dal giudice di primo grado, il quale aveva richiamato quanto osservatodalla Polizia giudiziaria intervenuta nell’immediatezza, che aveva trovato lepersone offese vigili e collaboranti, escludendo dunque anche la eventualitàpaventata dal consulente della difesa circa eventuali deficit di memoria.Tutte le altre considerazioni contenute nelle conversazioni intercettate e nonvalutate non hanno alcun dato di decisività e rilevanza ai fini di un sovvertimentodella decisione in favore dell’imputato e, pertanto, nessuna omissione di un datoprobatorio fondamentale è stata operata dalla Corte territoriale.Ciò che emerge dalle conversazioni richiamate dal ricorrente è cheXXXXXXXX non ricordava il volto di chi aveva sparato; che [OSCURATO:PERSONA] era statocolpito alle spalle; che una sola persona aveva riconosciuto lo sparatore e cheXXXXXXXX se lo era ritrovato alle spalle, mentre [OSCURATO:PERSONA] lo aveva avutodavanti: tutti elementi di fatto valutati dalla Corte, considerati nella motivazionee ricondotti ad un unicum motivazionale, privo di omissioni, contraddittorietà odiscrasie.2. Per le ragioni testé esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.