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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 29808/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2341/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2302/2022 depositata il07/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro-tempore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre nei confronti del Fallimento di detta società nonché del creditore istante [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2302/2022 del 28.11.2022 depositata e pubblicata il 7.12.2022, che ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; deposita inoltre memoria.

2. ― Gli intimati non spiegano difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― I motivi sono i seguenti.

Primo motivo : violazione e falsa applicazione art. 145 e 160 c.p.c., nullità della notifica della sentenza di primo grado e conseguentemente della sentenza di appello e del relativo procedimento, in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere ritenuto correttamente eseguita la notifica diretta della sentenza di fallimento al liquidatore presso la sua residenza in mancanza della indicazione di quest’ultima nel provvedimento e di previo tentativo di notifica presso la sede sociale.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione art. 156 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza, in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere ritenuto la Corte sanata la nullità della notifica dalla proposizione,ritenuta intempestiva, del reclamo.

Terzo motivo: v iolazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza, in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sui motivi del reclamo. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. ― È senz’altro infondato il primo mezzo.

La sentenza dichiarativa di fallimento è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della società fallita, presso la sua residenza anagrafica, a mani della figlia Marika, qualificatasi come «figlia convivente». [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dopo il decorso del termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 18 della legge fallimentare, calcolato da detta notificazione.

Orbene, al di là del rilievo che il reclamante, nell’atto di reclamo, con cui viene fissato definitivamente l'ambito dell'impugnazione, circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante medesimo (Cass. 3 novembre 2021, n. 31531), non ha formulato alcuna censura in ordine alla ritualità della notificazione della sentenza di fallimento, sollevando la questione solo successivamente, in pendenza del giudizio, è decisivo osservare che la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento era pienamente conforme alla previsione dell’articolo 145 c.p.c., risultando destituita di fondamento la tesi del Varano concernente la «mancanza di previo tentativo di notifica presso la sede sociale».

Difatti, la notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, è correttamente effettuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti, dal momento che la predetta riforma ha previsto non più in via residuale, ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora, senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27299).

Quanto, poi, alla prescrizione della norma, la quale richiede che nell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati residenza domicilio e dimora abituale, il motivo in esame non pone neppure in discussione l’affermazione svolta dal giudice di merito secondo cui «la qualità di liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento mentre la residenza del predetto (in Siracusa, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5), quale risultante dai registri anagrafici, è indicata nella relata di notifica richiesta dalla cancelleria fallimentare».

Valida la notificazione della sentenza di fallimento, non resta che constatare la piena aderenza a diritto della dichiarazione di inammissibilità per tardività del reclamo proposto oltre il termine di 30 giorni dalla menzionata notificazione.

4.2. ― È infondato il secondo mezzo, giacché rivolto contro motivazione evidentemente svolta ad abundantiam : la Corte d’appello ha difatti affermato che, a seguito della proposizione del reclamo, «qualsivoglia eventuale nullità deve ritenersi, ex tunc, sanata», sicché è evidentemente del tutto superato dalla constatata piena validità della notificazione della sentenza di fallimento.

4.3. ― Il terzo mezzo è assorbito.

5. ― Nulla per le spese ; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2341/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2302/2022 depositata il07/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro-tempore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre nei confronti del Fallimento di detta società nonché del creditore istante [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2302/2022 del 28.11.2022 depositata e pubblicata il 7.12.2022, che ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; deposita inoltre memoria. 2. ― Gli intimati non spiegano difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― I motivi sono i seguenti. Primo motivo : violazione e falsa applicazione art. 145 e 160 c.p.c., nullità della notifica della sentenza di primo grado e conseguentemente della sentenza di appello e del relativo procedimento, in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere ritenuto correttamente eseguita la notifica diretta della sentenza di fallimento al liquidatore presso la sua residenza in mancanza della indicazione di quest’ultima nel provvedimento e di previo tentativo di notifica presso la sede sociale. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione art. 156 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza, in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere ritenuto la Corte sanata la nullità della notifica dalla proposizione,ritenuta intempestiva, del reclamo. Terzo motivo: v iolazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza, in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sui motivi del reclamo. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è manifestamente infondato. 4.1. ― È senz’altro infondato il primo mezzo. La sentenza dichiarativa di fallimento è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della società fallita, presso la sua residenza anagrafica, a mani della figlia Marika, qualificatasi come «figlia convivente». [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dopo il decorso del termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 18 della legge fallimentare, calcolato da detta notificazione. Orbene, al di là del rilievo che il reclamante, nell’atto di reclamo, con cui viene fissato definitivamente l'ambito dell'impugnazione, circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante medesimo (Cass. 3 novembre 2021, n. 31531), non ha formulato alcuna censura in ordine alla ritualità della notificazione della sentenza di fallimento, sollevando la questione solo successivamente, in pendenza del giudizio, è decisivo osservare che la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento era pienamente conforme alla previsione dell’articolo 145 c.p.c., risultando destituita di fondamento la tesi del Varano concernente la «mancanza di previo tentativo di notifica presso la sede sociale». Difatti, la notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c., come modificato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, è correttamente effettuata nei confronti della persona fisica del legale rappresentante indicato in atti, dal momento che la predetta riforma ha previsto non più in via residuale, ma alternativa, la possibilità di notificare, l'atto destinato ad un ente, direttamente alla persona che lo rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora, senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27299). Quanto, poi, alla prescrizione della norma, la quale richiede che nell’atto da notificare sia indicata la qualità e risultino specificati residenza domicilio e dimora abituale, il motivo in esame non pone neppure in discussione l’affermazione svolta dal giudice di merito secondo cui «la qualità di liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione è contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento mentre la residenza del predetto (in Siracusa, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5), quale risultante dai registri anagrafici, è indicata nella relata di notifica richiesta dalla cancelleria fallimentare». Valida la notificazione della sentenza di fallimento, non resta che constatare la piena aderenza a diritto della dichiarazione di inammissibilità per tardività del reclamo proposto oltre il termine di 30 giorni dalla menzionata notificazione. 4.2. ― È infondato il secondo mezzo, giacché rivolto contro motivazione evidentemente svolta ad abundantiam : la Corte d’appello ha difatti affermato che, a seguito della proposizione del reclamo, «qualsivoglia eventuale nullità deve ritenersi, ex tunc, sanata», sicché è evidentemente del tutto superato dalla constatata piena validità della notificazione della sentenza di fallimento. 4.3. ― Il terzo mezzo è assorbito. 5. ― Nulla per le spese ; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
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