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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14076/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione della legge penale e processuale, nonché la mancanza della motivazione con riguardo alla detenzione della droga leggera rinvenuta nel sottoscala, non è consentito in sede di legittimità, perché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto (anche con riguardo all'interpretazione dei messaggi telefonici) e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione, con cui il ricorso neppure completamente si confronta (pagg. 4 - 8); Considerato, sotto altro profilo, che è da ritenersi generica la doglianza - ribadita nella memoria difensiva dal difensore in vista dell'udienza - della mancata risposta alla censura formulata con l'appello circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni audioregistrate rese ai Carabinieri da tale Laddomata e riprodotte nella c.n.r. (non avendo il ricorrente in alcun modo allegato né le ragioni in diritto di tale pretesa inutilizzabilità, né affrontato il tema della "prova di resistenza" della sentenza pur escluse dette dichiarazioni, le quali appaiono ben poco rilevanti in relazione alla altrimenti accertata condotta di detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio), come pure la mancata analisi della sentenza di primo grado che, in difetto di articolazione di motivi nuovi, sarebbe stata prodotta all'udienza di discussione nel giudizio d'appello; detta sentenza, del resto, non risulta essere definitiva ed è stata resa in altro procedimento nei confronti dei correi, la cui posizione non è tuttavia identica a quella dell'odierno ricorrente, essendo quest'ultimo, attesta la sentenza, il titolare del garage e della gestione del mercato di spaccio attigui al sottoscala in cui era stato nascosto lo stupefacente contenuto in buste identiche a quelle rinvenute nel suo locale e per tali ragioni non illogicamente al medesimo attribuite; Rilevato che pure gli altri due motivi di ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere state riconosciute l'ipotesi del fatto di lieve entità e le circostanze attenuanti generiche e per non essere stato ridotto l'aumento praticato a titolo di continuazione, sono inammissibili per le stesse ragioni, avendo la sentenza - diversamente da quanto si sostiene nella richiamata memoria - dato adeguatamente conto delle ragioni che ostavano alla riqualificazione dei reati di detenzione di così significative quantità di stupefacenti e dell"esercizio del potere discrezionale attribuitole in punto di trattamento sanzionatorio, a fronte, peraltro, di contestazioni a quest'ultimo proposito del tutto genericamente formulate in ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione della legge penale e processuale, nonché la mancanza della motivazione con riguardo alla detenzione della droga leggera rinvenuta nel sottoscala, non è consentito in sede di legittimità, perché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto (anche con riguardo all'interpretazione dei messaggi telefonici) e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione, con cui il ricorso neppure completamente si confronta (pagg. 4 - 8); Considerato, sotto altro profilo, che è da ritenersi generica la doglianza - ribadita nella memoria difensiva dal difensore in vista dell'udienza - della mancata risposta alla censura formulata con l'appello circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni audioregistrate rese ai Carabinieri da tale Laddomata e riprodotte nella c.n.r. (non avendo il ricorrente in alcun modo allegato né le ragioni in diritto di tale pretesa inutilizzabilità, né affrontato il tema della "prova di resistenza" della sentenza pur escluse dette dichiarazioni, le quali appaiono ben poco rilevanti in relazione alla altrimenti accertata condotta di detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio), come pure la mancata analisi della sentenza di primo grado che, in difetto di articolazione di motivi nuovi, sarebbe stata prodotta all'udienza di discussione nel giudizio d'appello; detta sentenza, del resto, non risulta essere definitiva ed è stata resa in altro procedimento nei confronti dei correi, la cui posizione non è tuttavia identica a quella dell'odierno ricorrente, essendo quest'ultimo, attesta la sentenza, il titolare del garage e della gestione del mercato di spaccio attigui al sottoscala in cui era stato nascosto lo stupefacente contenuto in buste identiche a quelle rinvenute nel suo locale e per tali ragioni non illogicamente al medesimo attribuite; Rilevato che pure gli altri due motivi di ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere state riconosciute l'ipotesi del fatto di lieve entità e le circostanze attenuanti generiche e per non essere stato ridotto l'aumento praticato a titolo di continuazione, sono inammissibili per le stesse ragioni, avendo la sentenza - diversamente da quanto si sostiene nella richiamata memoria - dato adeguatamente conto delle ragioni che ostavano alla riqualificazione dei reati di detenzione di così significative quantità di stupefacenti e dell"esercizio del potere discrezionale attribuitole in punto di trattamento sanzionatorio, a fronte, peraltro, di contestazioni a quest'ultimo proposito del tutto genericamente formulate in ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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