CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra la Corte di appello di Catanzaro, e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 20/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/11/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha declinato la propria competenza in favore della Corte di appello di Catanzaro in relazione all'incidente di esecuzione iscritto in seguito alla richiesta, formulata ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di Saverio u2A [OSCURATO:PERSONA]' per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra alcuni reati per i quali è stato ritenuto responsabile con le sentenze emesse: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 14/12/2009, irrevocabile il 4/01/2010; 2) dalla Corte di appello di Catanzaro in data 22/01/2015, irrevocabile il 16/10/2015; 3) dalla Corte di appello di Catanzaro in data 15/12/2020, irrevocabile il 30/04/2021; 4) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 19/01/2018, irrevocabile il 17/05/2021. Secondo il Giudice monocratico, infatti, dal casellario giudiziale risultava che, nel momento in cui l'istanza era stata proposta, l'ultima sentenza divenuta esecutiva era quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 3/06/2019, parzialmente riformata dalla sentenza emessa in data 15/12/2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile il 30/04/2021, che con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]', aveva assorbito il reato di cui al capo 29) nel reato allo stesso ascritto al capo 28), così operando una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice. 2. Con ordinanza in data 20/09/2022, la Corte di appello di Catanzaro ha proposto conflitto negativo di competenza, rilevando come dal certificato del casellario giudiziale aggiornato e dall'ultimo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, al momento della presentazione dell'istanza, fosse quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 19/01/2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto negativo di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte, secondo quanto previsto dell'art. 28 cod. proc. pen. 2. Sempre in premessa va ribadito che nell'ipotesi di più condanne emesse nei confronti dello stesso soggetto da parte di giudici diversi, funzionalmente competente a provvedere in sede di esecuzione è sempre il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 37300 del 2/07/2021, Rv. 282011-01), ancorché detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso - e, pertanto, anche quando si tratti di sentenza non compresa tra quelle per le quali è invocata la pronuncia del giudice dell'esecuzione e ancorché manchi un provvedimento di cumulo del pubblico ministero. E ciò anche guardo il provvedimento diventato esecutivo per ultimo non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 1/04/2021, Rv. 281065 - 01). Inoltre, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; mentre negli altri casi è competente il giudice di appello. 3. Tanto osservato, rileva il Collegio che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo non deve individuarsi, come invece ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in quella della Corte di appello di Catanzaro in data 15/12/2020, irrevocabile il 30/04/2021, che ha riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 3/06/2019. Infatti, dal certificato del casellario giudiziale e dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro è emerso che, al momento della presentazione della domanda in data 21/09/2021, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, era quella emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 2/10/2019, irrevocabile il 17/05/2021, con cui era stata integralmente confermata la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 19/01/2018. 4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deci