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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11460/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

106. R.G. 34808 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria pervenuta in data 16/1/2024; ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso - che riguardano rispettivamente la condizione di procedibilità, unitamente alla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa e l'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - non sono consentiti in quanto reiterativi delle stesse doglianze prospettate ai giudici di appello e da essi risolte con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come la compagnia assicurativa fosse venuta a conoscenza del reato solo al momento della ricezione degli esiti delle indagini commissionate, come le rilevanti conseguenze economiche - desumibili dall'entità del risarcimento - facciano escludere la particolare tenuità del fatto).

Peraltro, nella sentenza impugnata, dove sono riassunti i motivi di impugnazione, non vi è traccia della richiesta di escussione di [OSCURATO:PERSONA] (e tale aspetto non è oggetto di specifica censura), né tale richiesta risulta avanzata con i motivi di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale quanto all'insussistenza del fatto materiale tipico di cui all'art. 642 cod. pen., non è deducibile m sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che si è, dunque, verificata una interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza; che tale ultimo motivo risulta comunque manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto di motivazione, rispetto ad una sentenza la cui motivazione è congrua e non inficiata da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 106. R.G. 34808 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria pervenuta in data 16/1/2024; ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso - che riguardano rispettivamente la condizione di procedibilità, unitamente alla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa e l'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - non sono consentiti in quanto reiterativi delle stesse doglianze prospettate ai giudici di appello e da essi risolte con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come la compagnia assicurativa fosse venuta a conoscenza del reato solo al momento della ricezione degli esiti delle indagini commissionate, come le rilevanti conseguenze economiche - desumibili dall'entità del risarcimento - facciano escludere la particolare tenuità del fatto). Peraltro, nella sentenza impugnata, dove sono riassunti i motivi di impugnazione, non vi è traccia della richiesta di escussione di [OSCURATO:PERSONA] (e tale aspetto non è oggetto di specifica censura), né tale richiesta risulta avanzata con i motivi di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale quanto all'insussistenza del fatto materiale tipico di cui all'art. 642 cod. pen., non è deducibile m sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che si è, dunque, verificata una interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza; che tale ultimo motivo risulta comunque manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto di motivazione, rispetto ad una sentenza la cui motivazione è congrua e non inficiata da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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