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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 28535/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 13.07.2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 26.02.2019 del Tribunale di Crotone che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto ha ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità.

2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 2 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito; il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., l'onere deile spese dei procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 13.07.2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 26.02.2019 del Tribunale di Crotone che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto ha ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 2 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito; il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., l'onere deile spese dei procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende
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