CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 22450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GERMANIA avverso La sentenza del 10/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 10/12/2019 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza in data 10/10/2018 del Tribunale di Modena, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 642, cod.pen. e 367, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Inosservanza, erronea applicazione di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità con riferimento al disposto ex art. 327 bis, 391 bis, 391 nonies, 391 quater c.p.p. ed in relazione all'art. 729 c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente assume che "la Corte di appello di Bologna ha erroneamente respinto la questione processuale sostenuta dalla difesa nel corso del giudizio di primo e riproposta nei motivi di appello, incentrata sull'inutilizzabilità delle attività di accertamento compiute dall'agenzia investigativa nominata dalla società di assicurazione, in quanto basate su una prova acquisita in spregio alle formalità prescritte ex art. 391 bis e ss. c.p.p. e, per di più, in territorio estero, nella specie nel regno del Marocco, per cui, a tutto voler concedere, sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura di rogatoria internazionale". L'eccezione si riferisce, in particolare, alla certificazione resa dai servizi informazione dell'Amministrazione delle Dogane e [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato attestato il dato dell'importazione e della successiva esportazione di un'autovettura riportante numero di telaio corrispondente a quello relativo alla vettura denunciata rubata. 1.2. "Violazione di legge penale sostanziale, con riguardo all'art. 642 c.p.". Con il secondo motivo sostiene la non configurabilità dell'art. 642, cod.pen. in quanto il bene oggetto delle condotte non era di proprietà dell'agente, per come richiesto dalla norma incriminatrice. Aggiunge che i principi di tipicità e tassatività delle ipotesi di reato non consentono di adottare interpretazioni del concetto di proprietà che allarghino l'ambito di operatività della fattispecie penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene al primo motivo di ricorso, al cui riguardo va ribadito il principio di diritto con cui questa Corte ha chiarito che «La sanzione di nutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'acquisizione, tramite indagini difensive svolte dalla parte civile, di documenti provenienti da società ed autorità doganali estere)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 4152 del 25/10/2019 Ud., dep. il 2020, Nunziata, Rv. 278003 - 01). 1.2. La seconda questione non risulta sollevata con il gravame, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Vale a tal proposito ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)». (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ,9k9k-1,1\b ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P' ro