CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 11630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per la ricorrente l'avv. A. Mayer che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 10 settembre 2021, con la quale il Tribunale di Ravenna ha respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal locale Giudice delle indagini preliminari del Tribunale, del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, eseguito in via diretta sulle somme giacenti sui conti correnti intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA], fino alla concorrenza di C 132.597,96, confermando il relativo decreto. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore della società [OSCURATO:SOCIETA], soggetto terzo avente diritto alla restituzione, deduce, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) cod. proc. pen. Premessa la tempestività dell'impugnazione, osserva, il ricorrente che il tribunale avrebbe respinto l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario, eseguito sul denaro giacente sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA], non ritenendo ostativa la circostanza che le somme accreditate sul conto corrente della società e oggetto di sequestro provenissero da origine lecita ed fossero confluite sui conti correnti in epoca successiva alla commissione del reato. Tale conclusione, in linea con un indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, non sarebbe condivisibile nel caso in esame, nel quale la somma di denaro rinvenuta sui conti correnti e sottoposta a sequestro pari a C 132.597,96 (salvo che per la minima parte pari a C 17.391,91) non esisteva sui conti correnti della società ed era confluita su questi a distanza di molto tempo dalla commissione degli illeciti. Secondo la ricorrente le disponibilità liquide successivamente pervenute sui conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbero qualificabili quali profitto confiscabile in via diretta. La pur ritenuta natura fungibile del denaro non sarebbe sufficiente, in questo caso, a qualificare di per sé come profitto il denaro oggetto del sequestro essendo necessaria la prova del fatto che la disponibilità della somma successivamente sequestrata costituisca essa stessa risparmio di spesa conseguito con il mancata versamento dell'imposta o che si tratti di liquidità rimasta nella disponibilità del contraente. Pertanto, posto che i conti correnti, su cui è stato operato il sequestro, al momento del perfezionamento del reato presentavano saldi negativi, nessun profitto potrebbe essere configurato e sottoposto a sequestro in funzione di confisca, tanto più di confisca in forma diretta. Secondo la ricorrente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro accreditate sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe illegittimo in quanto il denaro versato successivamente non potrebbe essere qualificato quale profitto del reato. Né tale conclusione è contraddetta dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 27 maggio 2021, di cui al momento del deposito del ricorso era nota solo l'informazione provvisoria, in quanto, secondo l'ordinanza di rimessione, la questione trattata dal [OSCURATO:PERSONA] non pare avere affrontato in alcun modo gli specifici rilievi fattuali e giuridici formulati dalla difesa della ricorrente. Secondo la difesa, non si contesta in alcun modo, in questa sede, che in ipotesi di confisca diretta possano essere apprese somme di denaro successivamente depositate sui conti correnti (principio di diritto ricavabile dalla massima dall'informazione provvisoria), ma, si evidenzia, questione non affrontata dalle Sezioni Unite, che per qualificare il profitto confiscabile occorre la necessaria presenza di un qualsivoglia saldo attivo sul conto corrente intestato alla società all'epoca in cui sarebbero stati commessi gli illeciti. L'inesistenza fisica del denaro sui rapporti bancari, ovvero il c.d. saldo zero, non può che precludere in radice la successiva ablazione coattiva delle somme successivamente confluite. Chiede l'annullamento dell'ordinanza e la restituzione di C 115.206,05. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni. Deve premettersi che l'ordinanza impugnata ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, emesso nell'ambito di una complessa indagine a carico di Mib service srl, che aveva disvelato l'esistenza di una attività di illecita somministrazione di manodopera da parte della società [OSCURATO:PERSONA] in favore di imprese del settore turistico e della ristorazione, attività che era stata dissimulata attraverso la stipula di fittizi contratti di appalto di servizi con un elevato numero di imprese e con emissione di fatture non corrispondente al vero. Tra le società che avevano annotato le fatture emesse da Mib service per operazioni inesistenti vi era anche [OSCURATO:SOCIETA], i cui legali rappresentanti erano indagati per il reato di frode fiscale. Pertanto, il G.I.P. disponeva il sequestro preventivo delle somme di denaro nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA], costituenti il profitto del reato tributario, che veniva eseguito, fino alla concorrenza di € 132.597,96 sulle somme depositate sui conti correnti della società medesima. Il Tribunale ha condiviso l'indirizzo giurisprudenziale espresso a partire dalle S.U.Lucci, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto sulla somma di denaro giacente su conti correnti, costituente profitto del reato, considerato che ciò che rileva, data la fungibilità del denaro, è l'esistenza del numerano senza che assuma rilevanza la movimentazione di un determinato conto, non essendo necessario l'accertamento di un nesso di derivazione dal reato dei beni da confiscare. Nel mostrare adesione al dictum delle Sezioni Unite Lucci, evidenzia come tale indirizzo ermeneutico ha trovato conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 42415 del 2021, di cui al momento della decisione era nota solo l'informazione provvisoria. 5. Tanto premesso, la tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui non sarebbero confiscabili in via diretta, le somme di denaro accreditate sul conto corrente bancario in epoca successiva alla commissione del reato, in presenza di saldo zero, e non collegate da un nesso di pertinenzialità con il profitto del reato, non può essere condivisa a fronte del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 42415 del 2021. Le Sezioni Unite, con sentenza la cui motivazione non era ancora stata depositata al momento della decisione del tribunale e del ricorso della società, hanno ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, dep. 2021, C., Rv. 282037 - 01). Per la specifica questione di diritto sottoposta a scrutinio, osserva, il Collegio, che con una recente pronuncia di Questa Terza Sezione della Corte di cassazione, che qui si condivide, si tratta di un principio di diritto che deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti (Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021, Commisso, non mass.). 6. Sulla base di queste ragioni non v'è spazio per un ulteriore rimessione della decisione alle Sezioni Unite della Corte, e il ricorso deve essere rigettato con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricor