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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26315/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di (-ALI/ANI5-5E11A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARCO UHLLULlú, che ha concìuso per ia deciaratoria dì inammissibilità dei ricorso(/i 1: ;1 rtni-j1Qi-,Yr+ ijea,vm 9td. 41iib10 iz 1,CC, f [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di Caltanissetta, con sentenza del 21/09/2021, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio aggravato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in danno di [OSCURATO:PERSONA]. i fatto venne commesso mediante esplosione - ad opera dei Tramontana - di due colpi di arma da fuoco, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] che esortava l'esecutore materiale a far fuoco; tale omicidio - unitamente a quello, poi non attuato, di [OSCURATO:PERSONA] - era stato concordato dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i succitati [OSCURATO:PERSONA] e con vincenzo Scalzo, nei corso di una riunione tenutasi presso l'abitazione del Tramontana, in data 08/11/1992.

All'esito del giudizio di primo grado, l'omicidio del Salerno - verificatosi poi in data 3 gennaio 1993 - è stato ritenuto aggravato dalla premeditazione, nonché dall'aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali, da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Per l'effetto, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuaiì e di custodia cautelare; gii sono state applicate, inoitre, le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della pubblicazione della sentenza di condanna, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e [OSCURATO:PERSONA], oltre che - per intero, per il periodo di trenta giorni ed a spese del condannato - sui sito Internet dei tviinistero cielia Giustizia.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato tale pronuncia e - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate con ii criterio cieíirequivaienza rispetto alle contestate aggravanti - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni ventiquattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza oggetto di gravame.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di ricorso, che saranno di seguito sintetizzati entro ì limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma deiVelti.. 17:3 disp. dLl. 1.1111. [AUL. peli.

3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 110 cod. pen., con riferimento agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.: la difesa lamenta la mancanza di motivazione, in ordine aiCaffermazione di responsabilità cieliímputato per li fatto contestato.Viene richiamato, dunque, l'accertamento compiuto mediante altra sentenza, emessa lì 05/04/1995, che deWomicidio di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito: - la fase deliberativa ([OSCURATO:PERSONA], essendo restato bersaglio di un tentato omicidio asseritamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], aveva invocato aiuto per reagire, ricevendo sostegno da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - la fase preparatoria (fase che si era essenzialmente sostanziatasi nella ricerca dell'arma, destinata ad essere adoperata per commettere l'assassinio; - la fase prettamente esecutiva (il giovane Salerno era stato attirato, grazie ad un inganno, nei luogo isolato che era presceito per la commissione delibmicidio, laddove [OSCURATO:PERSONA] - alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] - aveva come detto esploso i colpi d'arma da fuoco con esito mortale).

A [OSCURATO:PERSONA] - in ipotesi difensiva - verrebbe quindi addebitato esclusivamente un contributo di tipo generico, vagamente compendiato in una sorta di iniziale e larvata incentivazione degli esecutori materiale, rispetto alla perpetrazione dell'omicidio.

Le sentenze di merito però - pur se concordi tra loro - non riescono a spiegare nel dettaglio tempi, modi e forme di tale incentivazione.

Nemmeno è in grado, la pronuncia impugnata, di chiarire in modo esaustivo in cosa effettivamente si sia sostanziata - sotto il profilo fenomenico - la tipologia di partecipazione ascritta al ricorrente, né come essa, a tutto voler concedere, si possa atteggiare in termini di effettivo apporto causalmente efficiente, rispetto aii:evento omicidiano. [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, si sarebbe limitato aa essere presente in casa di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sopra detta riunione del 08/11/1992.

3.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma i, ietz. b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 40 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione ex art. 577, comma 1, n. 3) cod. pen. ivon sono stare adeguatamente considerare ie circostanze di tempo nelie quali si è concretizzato l'omicidio; rispetto a tali specifiche circostanze, il ricorrente si è limitato ad aderire alla generica preordinazione di un embrionale progetto delittuoso, rivelatosi in seguito privo di effetti pratici.

La deliberazione primigenia, alla quale aveva preso parte [OSCURATO:PERSONA], è infatti restata senza seguito, dato che l'omicidio è stato poi concretamente deciso, organizzato ed eseguito dai soli Tramontana e [OSCURATO:PERSONA], senza coinvolgimento alcuno del ricorrente, né nelle fasi deliberative o preparatorie, né in quella esecutiva del fatto.

3.3. Lon il terzo motivo, ci si duole aeiia violazione cleirart. bUb, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in relazione 3 f all'aggravante delle circostanze di luogo e di tempo, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (orario notturno e iocaiità isolata), con conseguente erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato esclusivamente alla vaga e indefinita decisione, risalente alla riunione avvenuta a novembre del 1992 in casa di [OSCURATO:PERSONA], di porre in essere li fatto omiciciiario; taie cieiiberazione non ha però avuto alcun esito pratico, mentre non vi è prova - con riferimento alla successiva, concreta realizzazione dell'assassinio - che il ricorrente sia stato edotto della scelta dell'orario, delle modalità prescelte e nemmeno dell'avvenuta individuazione dei luogo preciso, giudicato maggiormente favorevole per la commissione del gesto delittuoso.

3.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della diminuente ex art. 114 cod. pen.

Anche a voler ammettere l'esistenza di un concorso morale in qualche modo addebitabile al ricorrente, la sua incidenza sulle fasi esecutive dell'agguato, nonché sul risultato mortale poi scaturito dall'azione, risulterebbe comunque talmente opaca, lontana e priva di incisività, da far ritenere lì suo apporto riconducibile ai concetto di minima importanza ex art. 114 cod. pen. 3.5.

Con il quinto motivo viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza ed erroneità della motivazione in relazione all'art. 3 della Costituzione ed all'art. 69 cod. pen. li giudizio di biianciamento, da un iato tra íe circostanze aggravanti eventualmente ritenute sussistenti e la recidiva e - dall'altro - tra le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 114 cod. pen., avrebbe dovuto risolversi nell'irrogazione di una pena più contenuta; si sarebbe in tal modo scongìurato il doppio vuinus verificatosi, rispetto ai principi di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e di proporzionalità della pena, stante la discrasia riscontrabile fra la pena di anni sedici di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riconosciuti quali esecutori materiali del gesto omicidiario) e ia pena di anni ventiquattro di reciusione irrogata, invece, a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto da ritenere responsabile, al più, di un flebile contributo morale).

4. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sottolineando come questo si sostanzi semplicemente nella pedissequa reiterazione di doglianze già oggetto di gravame.

Quanto al primo motivo, la ricostruzione prospettata dalla difesa non è coerente con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, che invece motiva adeguatamente, tanto in ordine aììa sussistenza dei proposito deiinuoso ed ade ragioni ad esso sottese, quanto in relazione al decisivo impulso allo stesso dato da Scalzo.

La sentenza impugnata, inoltre, si sofferma sul tema della veridicità della confessione e indica come questa suffraghi la credibilità oggettiva e l'attendibilità soggettiva dei propalanti, connotazioni che, peraltro, non appaiono incise con elementi concreti ad opera della difesa.

La ricostruzione contenuta in sentenza rende evidente, inoltre, come sussista l'aggravante della premeditazione.

Anche con riferimento al tema della minorata difesa, non possono residuare perplessità, dato che la vittima venne condotta nottetempo - proprio al fine di dare materiale attuazione allo scellerato proposito - in un luogo isolato.

Neanche vi è la possibilità di riconoscere dell'art. 114 cod. pen., posto che l'imputato ha assunto la espressa veste di mandante deiromicidio.

5. La difesa ha presentato memoria di replica alla requisitoria.

Quanto al tema posto dal primo motivo di ricorso, ha sostenuto che: - la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione preparatoria tenutasi ii novembre 1991 in casa Tramontana, conclusasi con il tragicomico fallimento dell'originario progetto omicidiario, segna il definitivo epilogo del protagonismo dell'imputato, nel dipanarsi dinamico della tragica vicenda per la quale è processo; - itassassinio di [OSCURATO:PERSONA] venne eseguito il 3 gennaio 1993 (ossia, due mesi dopo la suddetta riunione, conclusasi certamente - si ribadisce - con un nulla di fatto), ad opera di altri soggetti, in esecuzione di nuova e difforme ideazione criminosa e con l'impiego di altra arma, che era stata addirittura oggetto di un furto, programmato proprio alfine di compiere quei determinato omicidio; - ogni atto del processo già conclusosi, che ha riconosciuto colpevole dell'omicidio de quo [OSCURATO:PERSONA], consente di collegare il fatto direttamente alla impellente necessità di quest'ultimo, di salvaguardare esclusivamente la propria personale incolumità.

Ciò porta ad escludere recisamente che si possa ricercare ii movente dell'omicidio, al contrario, nella presunta volontà dell'odierno imputato, di tutelare il proprio "prestigio" in campo criminale (la difesa evidenzia, inoltre, come tra Raimondo e [OSCURATO:PERSONA] esistessero, al tempo, dissidi talmente profondi, da rendere impossibile la ritenuta complicità).

In ordine al secondo motivo di ricorso, la difesa ha ricordato come l'aggravante della premeditazione postuli non solo la sussistenza dell'elemento cronologico, bensì anche la ricorrenza di quello psicologico, rappresentato dalla particolare e persistente intensità dei dolo.

Nei caso di specie, non vi è prova dei protagonismo di [OSCURATO:PERSONA], nella fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio; un gesto delinquenziale verificatosi circa due mesi dopo la sopra ricordata riunione preparatoria, alla quale ebbe a partecipare il ricorrente, ma non [OSCURATO:PERSONA].

Quanto ai terzo motivo, inerente alla questione della minorata difesa, viene segnalata la carenza di specifica motivazione sul punto: la sentenza impugnata non chiarisce in che modo, concretamente, le condizioni di tempo e di luogo possano aver agevolato ia commissione deiromicialo.

La rase esecutiva ael acino inizia, peraltro, in un luogo pubblico e si sviluppa poi - almeno in parte - attraverso le vie cittadine, ossia in posti visibili da un alto numero di frequentatori.

Per ciò che attiene all'auspicata applicazione dell'art. 114 cod. pen., la difesa insiste percne si giunga ad una corretta interpretazione aewistituto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Pare in primo luogo opportuno integrare la parte narrativa, con il richiamo ai principali rilievi mossi dalla difesa, rispetto alla ricostruzione fenomenica contenuta nella sentenza impugnata.

La offesa ricniama iepisoaio verificatosi appunto in tale aata, concernente [OSCURATO:PERSONA] e il successivo intervento in loco ad opera dei Carabinieri, i quali vi rinvennero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA]; del tutto impropriamente, i Giudici della Corte nissena avrebbero attribuito a tale episodio la vaienza ai riscontro, rispetto alle conriaenze rane aaiioaierno ricorrente aila convivente [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], marito della sorella della Santaera, confidenze poi oggetto di intercettazione nell'ambito di diverso processo ed alle quali è stata attribuita valenza confessoria extraprocessuale.

Neiia sentenza ai secondo grado, viene riportata la narrazione resa - in ordine a tale episodio - da [OSCURATO:PERSONA], dopo l'inizio del percorso di collaborazione.

E dunque, secondo la Scalzo, all'indomani dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 febbraio 1992, l'originario gruppo delinquenziale si era scisso in due razioni (aa un iato tmilio intiiia , Luca baierno e uuseppe vastoreito; aaiiaitro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Prima che si verificasse, in data 19 dicembre 1992, il danneggiamento del furgoncino di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo unitamente ad Emilio inniia - aveva progettato ai ucciaere bluseppe i ramontana e Kalmonao scalzo, fratello della dichiarante.

Ella si era opposta alla sola uccisione del fratello, restando indifferente rispetto alla prospettata possibilità che venisse ucciso il marito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva però raggiunto [OSCURATO:PERSONA] in toscana, rivelandogli resistenza CII tale progetto omicialario in suo danno; a questo punto il ricorrente, animato da propositi vendicativi (di tipo preventivo), era rientrato in [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e vi aveva condotto il soggetto di nazionalità tunisina sopra nominato, che intendeva incaricare di compiere una vendetta contro i componenti dei gruppo ormai divenuto rivaie. una volta giunto presso l'abitazione del Tramontana, il cittadino tunisino (appunto, lo bgnaier Lounaier), aveva completamente equivocato ii tenore aei merimenti ea aveva temuto di poter divenire egli stesso bersaglio di gesti aggressivi; si era quindi rifugiato sul tetto, cosi da richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine.

Giova poi precisare che - a distanza di oltre venti anni dai fatti - precisamente nei ulo, vennero intercettare alcune conversazioni, cne veaevano quale interlocutore [OSCURATO:PERSONA] e che determinarono la riapertura delle indagini a suo carico, con riferimento all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Tali conversazioni (riportate nella sentenza impugnata, alle pagine che vanno dalla numero 6 alla numero d), vennero captate: in data 17/05/2016, fra [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fra il ricorrente e la compagna [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fra il ricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA]; nella stessa data, lb/UaLUlb, nuovamente fra Kaimonao scalzo e la bantoera.

La Corte, dunque, si sarebbe limitata ad attribuire una bastevole valenza dimostrativa alle dichiarazioni autoaccusatorie provenienti dal ricorrente, avendo fallacemente ritenuto superfluo il reperimento di risconti di tenore oggettivo e soggettivo. tsistereooero anzi riscontri ai vaienza negativa, in quanto Gota(' ai attitudine dimostrativa della mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio; ciò sarebbe desumibile dal fatto che l'imputato, nel corso delle confidenze fatte alla Santoera: si autoprociama falsamente quale reggente acrorganizzazione cosa 'vostra ai san Cataldo, venendo in ciò categoricamente smentito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si autoassegna un ruolo di primo piano, nell'ambito dell'appalto concernente la raccolta aei rinuti in san cavala°, venenao pero nuovamente sconressato, aa opera delle sentenze pronunciate nel processo cd.

Pandora; contrariamente al vero, vanta di versare in una decorosa situazione economica; dichiara, del tutto mendacemente, di esser stato - in relazione all'omicidio Salerno - sottoposto a misura cauteiare e poi assolto; si attribuisce la paternità di un immaginario attentato incendiario, poso in essere in danno all'autovettura di tale [OSCURATO:PERSONA]; si ripromette di dichiararsi apertamente autore del fatto omicidiario in danno di Luca saierno, una volta prescritto ii reato.

In sostanza si tratterebbe - in ipotesi difensiva - di mere millanterie, adoperate da [OSCURATO:PERSONA]; questi riteneva di potersi servire del "fascino del male" per conquistare la Santaera, donna più giovane di lui di circa venticinque anni.

Tali aicniarazioni autoaccusatorie sareodero, pero, soltanto il parto ai una terviaa immaginazione e sarebbero semplicemente finalizzate - in modo fallace - a // 7 f catturare i favori della Santoera, risultando palese la inattendibilità oggettiva e soggettiva ai [OSCURATO:PERSONA]. un protlio di non crecnbinta, in definitiva, atto a minare alle fondamenta l'intero costrutto accusatorio.

La difesa sottolinea poi che - stando allo stesso editto accusatorio - l'omicidio Salerno sarebbe maturato nel corso della riunione del 08/11/1992 in casa di [OSCURATO:PERSONA], quale risposta ali:incendio di veicoii subito daiio stesso Tramontano e da [OSCURATO:PERSONA].

Tale ricostruzione postulerebbe, però, la ricorrenza di tre distinti profili: a) identità dei soggetti coinvolti nei due episodi; b) sovrapponibilità logica della causale, che dovrebbe accomunare ì protagonisti; c) conoscenza dei aue progetti ornicialari (ossia, quello rimasto ano staalo cene intenzioni e quello poi realizzato).

E invece, [OSCURATO:PERSONA] non compare nel primo episodio e non conosceva [OSCURATO:PERSONA], ossia colui che - secondo l'intento originario - avrebbe dovuto svolgere la funzione di esecutore materiale dei progetto omicidiario; difformi tra loro sono le causali che sorreggono i due episodi; [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto conoscenza del progetto omicidiario poi realizzato, come ampiamente desumibile dall'inequivocabile contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento da Uanieia scalzo.

La riunione in casa del Tramontana del 08/11/1992 sarebbe da ritenere, insomma, priva di un effettivo contenuto deliberativo ed esecutivo rispetto al progetto omicidiario, essendo essa restata generica e priva di concreta progettazione; la puntuale programmazione aetromiciaio sareone invece aa collocare in altro contesto, collocabile al gennaio del 1993 e a tale fase [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto estraneo, come affermato dalla sorella Daniela (la quale, peraltro, non ha mai mostrato di voler coprire il fratello, avendolo anzi accusato di gravi reati in diverse occasioni).

Secondo la difesa, in definitiva, ia condotta tenuta dal ricorrente potrebbe integrare, al più, una connivenza non punibile.

3. All'esame delle censure che denunciano la carenza, la illogicità e la contraaaittorietà (iena motivazione deva sentenza, oltre all'incorso travisamento delle risultanze processuali, deve premettersi il richiamo, in via generale, come criterio metodologico, alla condivisa costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitato - per espressa voiontà dei legisiatore - a riscontrare resistenza ai un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura" degn elementi ai ratto posti a fondamento cena aecisione, ia cui valutazione e, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, dep.02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo, Sez. 6, n. 29263 dei 06/u//2ùiú, dep. 26/062(nú, Capanna e altro, KV. 248192).

Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, né la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali, né la diversa ricostruzione degii atti ritenuta più iogica, né ia minima incongruenza, né la mancata confutazione di un'argomentazione difensiva.

3.1. L'illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico - giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore raìe da essere percepibili icru ocuìi, restando ininfiuenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche laddove non espressamente confutate, appaiano logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, kv. 2i4794; Sez. u, n. .12 dei 31/ù5j2ùùù, dep. 23/(13/2ùùù, iakani, kv. 216260; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

Nella motivazione della sentenza, infatti, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'anaiisi approfondita cii tutte ie deduzioni deve parti e a prendere in esame - in maniera dettagliata - tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato ii suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006 Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 6, n. 20ù92 ciei ii4/D5j2ù1.1., Schowick, kv. 25ùiù5).

3.2. Un vizio motivazionale per esser stati trascurati o disattesi elementi di valutazione è, invece, configurabile, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che consente un sindacato esteso a queììe forme di parchogia dei discorso giustificativo riconoscibili soio ah:esito di una cognitio facti ex actis, nel contesto della categoria logico-giuridica del travisamento della prova, quando il dato processuale/probatorio trascurato o travisato, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, abbia una essenziaie forza dimostrativa, secondo un parametro di rilevanza e di decisività ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l'intero ragionamento probatorio e da incidere sulla permanenza della sua "resistenza" logica, rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e compietezza deva motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nei merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal 9 11( giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. i, n. 8094 dei 11/01/200/, ienco, KV. 236540; Sez. i, n. 35648 ael 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606, comma 1, iett. e), cod. proc. pen., in particolare, ii ricorso non può limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare Feiemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuaie su cui tale prova si ronaa; indicare le ragioni per cui ratto inricia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 21524 ciel 24/04/2008, ciep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 24041 l; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, dea. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994).

3.3. Il ricorso, in ogni caso, deve contenere, a pena d'inammissibilità e in forza dei principio di autosurricienza, ie argomentazioni iogicne e giuridicne sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori (Sez. 6, n. 29623 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Rv. 248192), e la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi non si iimitino a invitare ovvero costringere la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (da ultimo, Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014 dep. 16/10/2014, Sistí, Rv. 260994).

3.4. Si rileva, inoltre, sotto concorrente profilo, che anche il giudice di appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (tra le altre, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, beivaì, Rv. 223061), e che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è giudicata ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure rormulate contro la sentenza ai primo graao non contengano elementi ea argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite aawappeiiante nei motivi al gravame, sulle quali si sia sorrermato ii primo gluaice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscinaloile ai quale occorre rare riferimento per gluaicare cena congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici aelia aecisione, siccne le motivazioni c'elle sentenze aei aue graai ai merito costituiscano una sola entità (tra le altre, Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

4. Con il primo motivo, la difesa si duole della mancanza di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato.

La doglianza deve essere disattesa.

La motivazione inerente alla prova aelia corresponsaoffita aeirimputato poggia - stando a quanto ricostruito ad opera dei giudici di merito - in primo luogo sulla sicura esistenza di un mandato omicidiario, conferito attraverso una deliberazione risalente a poco meno di due mesi prima dell'omicidio stesso.

Sul punto, la Corte ai assise ai appello na cniarito come i insieme aegii elementi ai valutazione e conoscenza, acquisiti in epoca successiva, rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza del primo processo riguardante l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal porsi in insanabile conflitto logico con questi - come preteso dalla difesa - vadano a saiaarsi alla perrezione con la pregressa plarrarorma prooarona.

Lon specirico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], i nuovi elementi raccolti hanno - secondo la Corte territoriale - integrato e implementato le fonti conoscitive già esistenti e che, in un primo tempo, erano state reputate insufficienti a dare inizio ad un procedimento penale. ii salaarsi rra loro dei compenai prooatori, acquisiti in momenti successivi, ha consentito di collocare l'insorgenza del proposito omicidiario in danno di Salerno e Pastorello alla notte del 08/11/1992.

La Corte ha poi chiarito come, già dalla seconda metà dell'ottobre 1992, i u se ppe i ramontana avesse compreso ai essere nelle mire omiciaiarie ai Infila; parimenti, [OSCURATO:PERSONA] aveva intuito la sussistenza di propositi omicidiari in suo danno.

Il coagulo delle reazioni, rispetto a tali paventate intenzioni assassine, aeve essere ratto coinciaere - stanao ana ineccepibile ricostruzione operata Galla Corte di assise di appello - con la riunione svoltasi nella notte fra il giorno 7 e il giorno 8 novembre 1992, presso l'abitazione di Tramontano ed alla quale erano presenti, oltre quest'ultimo, anche [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] na poi sottolineato i assenza ai quaisivogiia successivo ripensamento, così come di fratture ideative di qualsivoglia genere, nell'ambito dell'ormai consolidatosi proposito omicidiario.

I Giudici di merito, sul punto, hanno adottato una motivazione del tutto ineccepibile, ampia e convincente, oltre che dipanata seconao una rerrea linea ai consequenzialità.

Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, viene individuata la causale dell'omicidio di Salerno e ne viene compiutamente specificata la genesi, con putuale indicazione delle fonti di prova - di inequivocabile significazione - dalle quali viene tratto tale convincimento. [OSCURATO:PERSONA] enuciea taii prove, inoltre, in maniera completa e priva di vuoti narrativi o concettuali (si trovano nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, i riferimenti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; si può poi seguire, in modo alacronico, 'insorgere ea il crescere aei proposito omiciaiario vendicativo - e preventivo - che animava [OSCURATO:PERSONA]).

Il tema della necessità - quanto al protagonismo omicidiario riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] - di operare una perimetrazione alla sola fase della generica aeliaerazione omiciaa risalente ai novembre 199Z, mia quale non sareboe ricollegabile la successiva fase esecutiva, è stato già posto dalla difesa in sede di gravame.

Dinanzi alla Corte territoriale, tale tematica è stata però affrontata in modo analitico ed esposta secondo una struttura motivazionale immune da quaisivogiia censura, in seae ai iegirtimita.

Parimenti affrontato„ risulta l'ulteriore prospettazione difensiva, che intenderebbe qualificare in termini di mera millanteria le dichiarazioni, di valenza oggettivamente confessoria, rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso della già citata conversazione con la santoera. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, na risposto aaeguatamente all'ulteriore argomento proposto dalla difesa, che tendeva a proporre una lettura atomistica e parcellizzata delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in ordine al coinvolgimento del fratello nella fase esecutiva dell'omicidio Salerno.

La Corte di assise ai appello - con motivazione coerente, esaustiva e non censurai:mie sorto profilo logico, nonché in maniera concorde, rispetto a quanto già ritenuto dai Giudici del primo grado - è dunque pervenuta alla conclusione della sussistenza della prova circa il concorso morale ascrivibile all'odierno imputato.

Una forma di concorso cne si colloca nei' ambito ai un progetto omiciaiano cne e restato unico e stabile - ad onta del trascorrere di uno iato temporale non trascurabile - in quanto mai minimamente rivisitato dai protagonisti.

5. Con riferimento al tema della premeditazione, oggetto della seconda doglianza difensiva, giova precisare quanto segue.

5.1. Questa Corte di legittimità, ripetutamente, ha espresso principi di diritto tesi a creare una linea ai confine, tra ia semplice preorainazione (di un reato 0010SO come l'omicidio volontario) e la circostanza aggravante della premeditazione.

Tale linea interpretativa - cui il Collegio presta adesione - è stata espressa con particolare chiarezza da Sez.

I n. 47250 del 9.11.2011, rv 251503 (secondo tale aecisione, in tema ai orniamo voiontano, non e sicuro inaice rivelatore nella premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, l'intervallo di una notte tra la preparazione e l'esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza dalla predisposizione ai un agguato, percne cio attiene aiia realizzazione aei delitto e non e sufticiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza la indicata circostanza aggravante) nonché da Sez.

I n. 5147 del 14.7.2015, rv 266205 (a mente della quale, la mera preorainazione aei °entro - intesa come apprestamento ael mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psicne aei reo aei proposito omiciaa, aei quale sono sintomi ii previo stuolo aene occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive).

In effetti, come tra le altre osservato da Sez.

V n. 26406 del 11.3.2014, rv 260219, spetta al giudice di merito - lì dove si possa ricostruire in ratto un agguato - cogiiere ea apprezzare tutte le pecumarita della fattispecie concreta, posto che anche una sorta di 'agguato' può essere frutto di una iniziativa estemporanea, accompagnata dal dolo, ma non riconducibile entro l'alveo previsionale della sopra detta circostanza aggravante. 5.z.

La corte ai seconao graao, mostrano° ai saper rare ouon governo aelle indicazioni provenienti dall'organo nornofilattico, ha realizzato, come si è detto, una logica attribuzione di peso ai dati probatori.

Secondo i giudici nisseni, è da ritenersi pacificamente acclarato che - nel corso della riunione tenutasi la sera del l/25/11/199Z - venne aecisa, su impulso ai Kaimonan bcalzo, i eliminazione fisica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; certo è anche che, nel corso di tale incontro, venne dato incarico al sopra menzionato cittadino tunisino.

Tale ricostruzione si fonda sulle concordi voci di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e aelio stesso tunisino, in un primo momento incaricato CII porre in opera li progetto omicidiario.

Il tutto dimostra, stando a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'unicità e stabilità nel tempo della ideazione: un progetto unico, che e restato intonso e immutabile nelle linee essenziali, a partire dalla riunione dei novembre 1992, per giungere fino all'efferata esecuzione, avvenuta nel gennaio 1993.

Ancor più specificamente in tema di premeditazione, la Corte di assise di appello ne na desunto la sussistenza valorizzando il ratto cne - nonostante l'assenza di prova, circa la diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla fase attuativa dell'omicidio - non possano però residuare perplessità di alcun tipo, in ordine al fatto che l'eliminazione del Salerno sia stata il frutto della decisione raggiunta circa aue mesi aocnetro. raíe lato cronologico, rra ia aenoerazione e l'attuazione, saldandosi con l'elemento della ferrea persistenza delle determinazione criminosa (che risulta non esser stata mai medio tempore rimeditata), ha condotto la Corte distrettuale a ritenere integrata l'aggravante cena premeditazione.

Anche sul punto, il percorso concettuale seguito dai Giudici di merito si appalesa coerente, privo della pur minima forma di contraddittorietà logica o intratestuale e, infine, corredato da una motivazione ampia e convincente.

6. Con il terzo motivo, la difesa sostiene l'insussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa.

La censura deve essere disattesa.

Il principio di diritto al quale attenersi, in punto di sussistenza di tale circostanza aggravante, si trova scolpito newinsegnamento ai sez. u, n. 4UZ/b aei 15/U//ZUZ1, Laraenini, Rv. 282095, a mente della quale: «Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, bevono traaurst, in concreto, in una particolare situazione ai vuineraointa aei soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso».

6.1. Dal momento, poi, che la difesa lamenta un vuoto argomentativo - nella sentenza impugnata - in punto ai sussistenza della circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen., deve premettersi quanto segue.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile - nel giudizio di legittimità - la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede ai gravame, anorquanao le ragioni poste a ronaamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all'interno dell'apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv.

Lbb.540; da ultimo sez. 4, n. 539b aei 15/11/ZULL, Lakrary, KV.

Zt34U9b, a mente della quale: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quanao il suo rigetto risulti aaita complessiva struttura argomentativa aelia sentenza»).

Tale principio, di valenza generale, ha ricevuto applicazione con riferimento a molteplici istituti "di favore" per l'imputato.

È stato affermato, quindi, che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa, attraverso l'adozione di una motivazione implicita, allorché risulti adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, che sia fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del I2/UZ/ZU19, uulan, Rv. zi5u5i). in epoca successiva, si e ritenuta ia vaienza ai tale assunto, con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., la quale deve essere reputata implicitamente disattesa dal giudice, qualora la struttura argomentativa della sentenza ricniami - ancne in oraine a profili ai diverso tenore, elementi cne escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 5, n. 42214 del 14/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

Nel caso in cui la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti costituisca, aunque, un inaice marcatamente evocativo aei aisvaiore attribuibile alla vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa ai non punibiiita (sez. z, n. 41544 del 15/UaLUZZ, Uieng, n.m.; sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena, n.m.).

Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di violazioni alla disciplina sugli stupefacenti, laddove si è riconosciuta la possibilità di escludere implicitamente la causa ai non punibiiita prevista aairart. 131 bis coa. pen., mediante n ricniamo alla rilevanza del fatto, contenuto nel corpo della motivazione (Sez. 6, n. 40039 del 21/09/2022, Maggio, n.m.; Sez. 3, n. 32833 del 25/05/2022, Greco, n.m.).

6.2. Nel caso di specie, la lamentata carenza motivazionale non ricorre, dovendosi ai contrario considerare pienamente presente una ampia ea esaustiva motivazione di carattere implicito, con riferimento al dedotto tema attinente alle circostanze di tempo e di luogo in cui si colloca l'omicidio e - in stretta correlazione - all'influenza che tali condizioni hanno esplicato, sulla perpetrazione del gesto aeircruoso ae qua.

Le circostanze aettaguatamente inaicate nei capo ai imputazione - la giovanissima età della vittima, l'averla attirata con un tranello nel luogo dell'esecuzione, venendo l'intera azione omicidiaria favorita dallo svolgersi in orario notturno - risultano adeguatamente provate, in base alle due conformi aecisioni assunte nelle seai merito. i aie congrua motivazione implicita segue, del resto, una contestazione che - con riferimento alla suddetta circostanza 15 iv aggravante - riveste una connotazione "autoparlante", nel senso che le connotazioni rattuaii sussunte newincoipazione implicano e contengono già intrinsecamente, secondo evidenza, la situazione di vulnerabilità concreta riscontrabile nel soggetto passivo del reato.

Tale caratteristica di evidenza si accompagna al carattere diffuso, ampio e analitico aeiia motivazione aaottata aatia Lorte ai assise ai appeno ai Caltanissetta; i Giudici hanno specificamente analizzato anche tale circostanza, infatti, ritenendola sussistente sulla base di una struttura motivazionale complessiva che appare del tutto adeguata, logica e priva di fratture concettuali e, pertanto, immune aa censure in seae ai iegittimita.

Il motivo, in definitiva, deve essere disatteso.

7. Con il quarto motivo, viene invocato il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 coa. pen. 7.1.

In punto di diritto, pare utile ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidata, nel ritenere applicabile l'art. 114 cod. pen., laddove l'apporto del correo risulti concretamente tanto lieve da apparire - nell'ambito della peculiare relazione eziologica instauratasi - quasi trascurabile e ael tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).

In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione aelia circostanza attenuante aelia minima partecipazione ai cui aii art. 114 coa. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo, rispetto a quella realizzata dagli altri; è essenziale, invece, che il contributo rivesta una valenza causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare del tutto trascurabile, nell'economia generaie aewiter criminis sez. 4, n. 49.Jb4 aei 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero di carattere accessorio, nel generale quadro realizzativo del reato k.sez. 6, n.

L4/1 aei L4/11/ZU11, aep.

LUIZ, mccoto e altro, KV.

LD3U91)

7.2. Tale essendo la cornice teorica di riferimento, può precisarsi quanto segue.

Nel caso di specie il giudice di appello - esponendo un ordito motivazionale adeguato e coerente, oltre che condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo graao - na eviaenziato ie ragioni specincne, in rorza aelie quali ii ruolo al [OSCURATO:PERSONA] non possa essere ritenuto marginale; la Corte ha precisato, altresì, le ragioni in base alle quali la richiesta difensiva, finalizzata all'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., debba essere aisattesa.La Corte di assise di appello di Caltanissetta, infatti, ha chiarito come il complesso aegti elementi ai valutazione e conoscenza versati nell'incarto processuale conduca ad una univoca conclusione: la primigenia spinta volontaristica, rispetto alla commissione del gesto, giunge proprio da [OSCURATO:PERSONA].

Lo scellerato progetto, che comprendeva l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e di Giuseppe i,astoreno, insorge inratti su impulso aeli owerno ricorrente, ii quale rientra in Sicilia accompagnato da un soggetto, al quale intendeva specificamente affidare il compito assassino.

Il tutto evidenzia l'esistenza di un contributo concreto e significativo - anzi, ronaamentale - nei aipanarsi (iene rasi meativa e organizzativa ael gesto delittuoso, che la Corte territoriale ha giustamente ritenuto né accessorio, né marginale, rispetto alla realizzazione dell'evento.

8. Con il quinto motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio aelia motivazione, ancne aoienaosi aelia asserita aistonia in tema ai parità di trattamento con i correi, quanto all'omessa valutazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti, in modo da rispettare il principio di proporzionalità della pena.

Sostiene dunque il ricorrente che - laddove gli venisse accordata i invocata attenuante ex 114 coa. pen. e gli enerd ai questa venissero salaati, con la diminuzione correlata alle già concesse generiche - si dovrebbe giungere ad una rilevante rimodulazione del trattamento sanzionatorio.

Il motivo risult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di (-ALI/ANI5-5E11A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARCO UHLLULlú, che ha concìuso per ia deciaratoria dì inammissibilità dei ricorso(/i 1: ;1 rtni-j1Qi-,Yr+ ijea,vm 9td. 41iib10 iz 1,CC, f [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di Caltanissetta, con sentenza del 21/09/2021, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio aggravato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in danno di [OSCURATO:PERSONA]. i fatto venne commesso mediante esplosione - ad opera dei Tramontana - di due colpi di arma da fuoco, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] che esortava l'esecutore materiale a far fuoco; tale omicidio - unitamente a quello, poi non attuato, di [OSCURATO:PERSONA] - era stato concordato dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i succitati [OSCURATO:PERSONA] e con vincenzo Scalzo, nei corso di una riunione tenutasi presso l'abitazione del Tramontana, in data 08/11/1992. All'esito del giudizio di primo grado, l'omicidio del Salerno - verificatosi poi in data 3 gennaio 1993 - è stato ritenuto aggravato dalla premeditazione, nonché dall'aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali, da ostacolare la pubblica e privata difesa. Per l'effetto, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuaiì e di custodia cautelare; gii sono state applicate, inoitre, le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della pubblicazione della sentenza di condanna, mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e [OSCURATO:PERSONA], oltre che - per intero, per il periodo di trenta giorni ed a spese del condannato - sui sito Internet dei tviinistero cielia Giustizia. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato tale pronuncia e - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate con ii criterio cieíirequivaienza rispetto alle contestate aggravanti - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni ventiquattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza oggetto di gravame. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di ricorso, che saranno di seguito sintetizzati entro ì limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma deiVelti.. 17:3 disp. dLl. 1.1111. [AUL. peli. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 110 cod. pen., con riferimento agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.: la difesa lamenta la mancanza di motivazione, in ordine aiCaffermazione di responsabilità cieliímputato per li fatto contestato.Viene richiamato, dunque, l'accertamento compiuto mediante altra sentenza, emessa lì 05/04/1995, che deWomicidio di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito: - la fase deliberativa ([OSCURATO:PERSONA], essendo restato bersaglio di un tentato omicidio asseritamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], aveva invocato aiuto per reagire, ricevendo sostegno da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - la fase preparatoria (fase che si era essenzialmente sostanziatasi nella ricerca dell'arma, destinata ad essere adoperata per commettere l'assassinio; - la fase prettamente esecutiva (il giovane Salerno era stato attirato, grazie ad un inganno, nei luogo isolato che era presceito per la commissione delibmicidio, laddove [OSCURATO:PERSONA] - alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] - aveva come detto esploso i colpi d'arma da fuoco con esito mortale). A [OSCURATO:PERSONA] - in ipotesi difensiva - verrebbe quindi addebitato esclusivamente un contributo di tipo generico, vagamente compendiato in una sorta di iniziale e larvata incentivazione degli esecutori materiale, rispetto alla perpetrazione dell'omicidio. Le sentenze di merito però - pur se concordi tra loro - non riescono a spiegare nel dettaglio tempi, modi e forme di tale incentivazione. Nemmeno è in grado, la pronuncia impugnata, di chiarire in modo esaustivo in cosa effettivamente si sia sostanziata - sotto il profilo fenomenico - la tipologia di partecipazione ascritta al ricorrente, né come essa, a tutto voler concedere, si possa atteggiare in termini di effettivo apporto causalmente efficiente, rispetto aii:evento omicidiano. [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, si sarebbe limitato aa essere presente in casa di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sopra detta riunione del 08/11/1992. 3.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma i, ietz. b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 40 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione ex art. 577, comma 1, n. 3) cod. pen. ivon sono stare adeguatamente considerare ie circostanze di tempo nelie quali si è concretizzato l'omicidio; rispetto a tali specifiche circostanze, il ricorrente si è limitato ad aderire alla generica preordinazione di un embrionale progetto delittuoso, rivelatosi in seguito privo di effetti pratici. La deliberazione primigenia, alla quale aveva preso parte [OSCURATO:PERSONA], è infatti restata senza seguito, dato che l'omicidio è stato poi concretamente deciso, organizzato ed eseguito dai soli Tramontana e [OSCURATO:PERSONA], senza coinvolgimento alcuno del ricorrente, né nelle fasi deliberative o preparatorie, né in quella esecutiva del fatto. 3.3. Lon il terzo motivo, ci si duole aeiia violazione cleirart. bUb, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in relazione 3 f all'aggravante delle circostanze di luogo e di tempo, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (orario notturno e iocaiità isolata), con conseguente erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato esclusivamente alla vaga e indefinita decisione, risalente alla riunione avvenuta a novembre del 1992 in casa di [OSCURATO:PERSONA], di porre in essere li fatto omiciciiario; taie cieiiberazione non ha però avuto alcun esito pratico, mentre non vi è prova - con riferimento alla successiva, concreta realizzazione dell'assassinio - che il ricorrente sia stato edotto della scelta dell'orario, delle modalità prescelte e nemmeno dell'avvenuta individuazione dei luogo preciso, giudicato maggiormente favorevole per la commissione del gesto delittuoso. 3.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della diminuente ex art. 114 cod. pen. Anche a voler ammettere l'esistenza di un concorso morale in qualche modo addebitabile al ricorrente, la sua incidenza sulle fasi esecutive dell'agguato, nonché sul risultato mortale poi scaturito dall'azione, risulterebbe comunque talmente opaca, lontana e priva di incisività, da far ritenere lì suo apporto riconducibile ai concetto di minima importanza ex art. 114 cod. pen. 3.5. Con il quinto motivo viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per mancanza ed erroneità della motivazione in relazione all'art. 3 della Costituzione ed all'art. 69 cod. pen. li giudizio di biianciamento, da un iato tra íe circostanze aggravanti eventualmente ritenute sussistenti e la recidiva e - dall'altro - tra le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante ex art. 114 cod. pen., avrebbe dovuto risolversi nell'irrogazione di una pena più contenuta; si sarebbe in tal modo scongìurato il doppio vuinus verificatosi, rispetto ai principi di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e di proporzionalità della pena, stante la discrasia riscontrabile fra la pena di anni sedici di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riconosciuti quali esecutori materiali del gesto omicidiario) e ia pena di anni ventiquattro di reciusione irrogata, invece, a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto da ritenere responsabile, al più, di un flebile contributo morale). 4. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sottolineando come questo si sostanzi semplicemente nella pedissequa reiterazione di doglianze già oggetto di gravame. Quanto al primo motivo, la ricostruzione prospettata dalla difesa non è coerente con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, che invece motiva adeguatamente, tanto in ordine aììa sussistenza dei proposito deiinuoso ed ade ragioni ad esso sottese, quanto in relazione al decisivo impulso allo stesso dato da Scalzo. La sentenza impugnata, inoltre, si sofferma sul tema della veridicità della confessione e indica come questa suffraghi la credibilità oggettiva e l'attendibilità soggettiva dei propalanti, connotazioni che, peraltro, non appaiono incise con elementi concreti ad opera della difesa. La ricostruzione contenuta in sentenza rende evidente, inoltre, come sussista l'aggravante della premeditazione. Anche con riferimento al tema della minorata difesa, non possono residuare perplessità, dato che la vittima venne condotta nottetempo - proprio al fine di dare materiale attuazione allo scellerato proposito - in un luogo isolato. Neanche vi è la possibilità di riconoscere dell'art. 114 cod. pen., posto che l'imputato ha assunto la espressa veste di mandante deiromicidio. 5. La difesa ha presentato memoria di replica alla requisitoria. Quanto al tema posto dal primo motivo di ricorso, ha sostenuto che: - la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione preparatoria tenutasi ii novembre 1991 in casa Tramontana, conclusasi con il tragicomico fallimento dell'originario progetto omicidiario, segna il definitivo epilogo del protagonismo dell'imputato, nel dipanarsi dinamico della tragica vicenda per la quale è processo; - itassassinio di [OSCURATO:PERSONA] venne eseguito il 3 gennaio 1993 (ossia, due mesi dopo la suddetta riunione, conclusasi certamente - si ribadisce - con un nulla di fatto), ad opera di altri soggetti, in esecuzione di nuova e difforme ideazione criminosa e con l'impiego di altra arma, che era stata addirittura oggetto di un furto, programmato proprio alfine di compiere quei determinato omicidio; - ogni atto del processo già conclusosi, che ha riconosciuto colpevole dell'omicidio de quo [OSCURATO:PERSONA], consente di collegare il fatto direttamente alla impellente necessità di quest'ultimo, di salvaguardare esclusivamente la propria personale incolumità. Ciò porta ad escludere recisamente che si possa ricercare ii movente dell'omicidio, al contrario, nella presunta volontà dell'odierno imputato, di tutelare il proprio "prestigio" in campo criminale (la difesa evidenzia, inoltre, come tra Raimondo e [OSCURATO:PERSONA] esistessero, al tempo, dissidi talmente profondi, da rendere impossibile la ritenuta complicità). In ordine al secondo motivo di ricorso, la difesa ha ricordato come l'aggravante della premeditazione postuli non solo la sussistenza dell'elemento cronologico, bensì anche la ricorrenza di quello psicologico, rappresentato dalla particolare e persistente intensità dei dolo. Nei caso di specie, non vi è prova dei protagonismo di [OSCURATO:PERSONA], nella fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio; un gesto delinquenziale verificatosi circa due mesi dopo la sopra ricordata riunione preparatoria, alla quale ebbe a partecipare il ricorrente, ma non [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai terzo motivo, inerente alla questione della minorata difesa, viene segnalata la carenza di specifica motivazione sul punto: la sentenza impugnata non chiarisce in che modo, concretamente, le condizioni di tempo e di luogo possano aver agevolato ia commissione deiromicialo. La rase esecutiva ael acino inizia, peraltro, in un luogo pubblico e si sviluppa poi - almeno in parte - attraverso le vie cittadine, ossia in posti visibili da un alto numero di frequentatori. Per ciò che attiene all'auspicata applicazione dell'art. 114 cod. pen., la difesa insiste percne si giunga ad una corretta interpretazione aewistituto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Pare in primo luogo opportuno integrare la parte narrativa, con il richiamo ai principali rilievi mossi dalla difesa, rispetto alla ricostruzione fenomenica contenuta nella sentenza impugnata. La offesa ricniama iepisoaio verificatosi appunto in tale aata, concernente [OSCURATO:PERSONA] e il successivo intervento in loco ad opera dei Carabinieri, i quali vi rinvennero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA]; del tutto impropriamente, i Giudici della Corte nissena avrebbero attribuito a tale episodio la vaienza ai riscontro, rispetto alle conriaenze rane aaiioaierno ricorrente aila convivente [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], marito della sorella della Santaera, confidenze poi oggetto di intercettazione nell'ambito di diverso processo ed alle quali è stata attribuita valenza confessoria extraprocessuale. Neiia sentenza ai secondo grado, viene riportata la narrazione resa - in ordine a tale episodio - da [OSCURATO:PERSONA], dopo l'inizio del percorso di collaborazione. E dunque, secondo la Scalzo, all'indomani dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 febbraio 1992, l'originario gruppo delinquenziale si era scisso in due razioni (aa un iato tmilio intiiia , Luca baierno e uuseppe vastoreito; aaiiaitro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Prima che si verificasse, in data 19 dicembre 1992, il danneggiamento del furgoncino di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo unitamente ad Emilio inniia - aveva progettato ai ucciaere bluseppe i ramontana e Kalmonao scalzo, fratello della dichiarante. Ella si era opposta alla sola uccisione del fratello, restando indifferente rispetto alla prospettata possibilità che venisse ucciso il marito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva però raggiunto [OSCURATO:PERSONA] in toscana, rivelandogli resistenza CII tale progetto omicialario in suo danno; a questo punto il ricorrente, animato da propositi vendicativi (di tipo preventivo), era rientrato in [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e vi aveva condotto il soggetto di nazionalità tunisina sopra nominato, che intendeva incaricare di compiere una vendetta contro i componenti dei gruppo ormai divenuto rivaie. una volta giunto presso l'abitazione del Tramontana, il cittadino tunisino (appunto, lo bgnaier Lounaier), aveva completamente equivocato ii tenore aei merimenti ea aveva temuto di poter divenire egli stesso bersaglio di gesti aggressivi; si era quindi rifugiato sul tetto, cosi da richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine. Giova poi precisare che - a distanza di oltre venti anni dai fatti - precisamente nei ulo, vennero intercettare alcune conversazioni, cne veaevano quale interlocutore [OSCURATO:PERSONA] e che determinarono la riapertura delle indagini a suo carico, con riferimento all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Tali conversazioni (riportate nella sentenza impugnata, alle pagine che vanno dalla numero 6 alla numero d), vennero captate: in data 17/05/2016, fra [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fra il ricorrente e la compagna [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fra il ricorrente e il fratello [OSCURATO:PERSONA]; nella stessa data, lb/UaLUlb, nuovamente fra Kaimonao scalzo e la bantoera. La Corte, dunque, si sarebbe limitata ad attribuire una bastevole valenza dimostrativa alle dichiarazioni autoaccusatorie provenienti dal ricorrente, avendo fallacemente ritenuto superfluo il reperimento di risconti di tenore oggettivo e soggettivo. tsistereooero anzi riscontri ai vaienza negativa, in quanto Gota(' ai attitudine dimostrativa della mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio; ciò sarebbe desumibile dal fatto che l'imputato, nel corso delle confidenze fatte alla Santoera: si autoprociama falsamente quale reggente acrorganizzazione cosa 'vostra ai san Cataldo, venendo in ciò categoricamente smentito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si autoassegna un ruolo di primo piano, nell'ambito dell'appalto concernente la raccolta aei rinuti in san cavala°, venenao pero nuovamente sconressato, aa opera delle sentenze pronunciate nel processo cd. Pandora; contrariamente al vero, vanta di versare in una decorosa situazione economica; dichiara, del tutto mendacemente, di esser stato - in relazione all'omicidio Salerno - sottoposto a misura cauteiare e poi assolto; si attribuisce la paternità di un immaginario attentato incendiario, poso in essere in danno all'autovettura di tale [OSCURATO:PERSONA]; si ripromette di dichiararsi apertamente autore del fatto omicidiario in danno di Luca saierno, una volta prescritto ii reato. In sostanza si tratterebbe - in ipotesi difensiva - di mere millanterie, adoperate da [OSCURATO:PERSONA]; questi riteneva di potersi servire del "fascino del male" per conquistare la Santaera, donna più giovane di lui di circa venticinque anni. Tali aicniarazioni autoaccusatorie sareodero, pero, soltanto il parto ai una terviaa immaginazione e sarebbero semplicemente finalizzate - in modo fallace - a // 7 f catturare i favori della Santoera, risultando palese la inattendibilità oggettiva e soggettiva ai [OSCURATO:PERSONA]. un protlio di non crecnbinta, in definitiva, atto a minare alle fondamenta l'intero costrutto accusatorio. La difesa sottolinea poi che - stando allo stesso editto accusatorio - l'omicidio Salerno sarebbe maturato nel corso della riunione del 08/11/1992 in casa di [OSCURATO:PERSONA], quale risposta ali:incendio di veicoii subito daiio stesso Tramontano e da [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione postulerebbe, però, la ricorrenza di tre distinti profili: a) identità dei soggetti coinvolti nei due episodi; b) sovrapponibilità logica della causale, che dovrebbe accomunare ì protagonisti; c) conoscenza dei aue progetti ornicialari (ossia, quello rimasto ano staalo cene intenzioni e quello poi realizzato). E invece, [OSCURATO:PERSONA] non compare nel primo episodio e non conosceva [OSCURATO:PERSONA], ossia colui che - secondo l'intento originario - avrebbe dovuto svolgere la funzione di esecutore materiale dei progetto omicidiario; difformi tra loro sono le causali che sorreggono i due episodi; [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto conoscenza del progetto omicidiario poi realizzato, come ampiamente desumibile dall'inequivocabile contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento da Uanieia scalzo. La riunione in casa del Tramontana del 08/11/1992 sarebbe da ritenere, insomma, priva di un effettivo contenuto deliberativo ed esecutivo rispetto al progetto omicidiario, essendo essa restata generica e priva di concreta progettazione; la puntuale programmazione aetromiciaio sareone invece aa collocare in altro contesto, collocabile al gennaio del 1993 e a tale fase [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto estraneo, come affermato dalla sorella Daniela (la quale, peraltro, non ha mai mostrato di voler coprire il fratello, avendolo anzi accusato di gravi reati in diverse occasioni). Secondo la difesa, in definitiva, ia condotta tenuta dal ricorrente potrebbe integrare, al più, una connivenza non punibile. 3. All'esame delle censure che denunciano la carenza, la illogicità e la contraaaittorietà (iena motivazione deva sentenza, oltre all'incorso travisamento delle risultanze processuali, deve premettersi il richiamo, in via generale, come criterio metodologico, alla condivisa costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitato - per espressa voiontà dei legisiatore - a riscontrare resistenza ai un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura" degn elementi ai ratto posti a fondamento cena aecisione, ia cui valutazione e, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep.02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo, Sez. 6, n. 29263 dei 06/u//2ùiú, dep. 26/062(nú, Capanna e altro, KV. 248192). Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, né la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali, né la diversa ricostruzione degii atti ritenuta più iogica, né ia minima incongruenza, né la mancata confutazione di un'argomentazione difensiva. 3.1. L'illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico - giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato e che devono essere evidenti, ossia di spessore raìe da essere percepibili icru ocuìi, restando ininfiuenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche laddove non espressamente confutate, appaiano logicamente inconciliabili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, kv. 2i4794; Sez. u, n. .12 dei 31/ù5j2ùùù, dep. 23/(13/2ùùù, iakani, kv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Nella motivazione della sentenza, infatti, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'anaiisi approfondita cii tutte ie deduzioni deve parti e a prendere in esame - in maniera dettagliata - tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato ii suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006 Mirabilia, Rv. 233187; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 6, n. 20ù92 ciei ii4/D5j2ù1.1., Schowick, kv. 25ùiù5). 3.2. Un vizio motivazionale per esser stati trascurati o disattesi elementi di valutazione è, invece, configurabile, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che consente un sindacato esteso a queììe forme di parchogia dei discorso giustificativo riconoscibili soio ah:esito di una cognitio facti ex actis, nel contesto della categoria logico-giuridica del travisamento della prova, quando il dato processuale/probatorio trascurato o travisato, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, abbia una essenziaie forza dimostrativa, secondo un parametro di rilevanza e di decisività ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l'intero ragionamento probatorio e da incidere sulla permanenza della sua "resistenza" logica, rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e compietezza deva motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nei merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal 9 11( giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. i, n. 8094 dei 11/01/200/, ienco, KV. 236540; Sez. i, n. 35648 ael 19/09/2007, Alessandro, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606, comma 1, iett. e), cod. proc. pen., in particolare, ii ricorso non può limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare Feiemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuaie su cui tale prova si ronaa; indicare le ragioni per cui ratto inricia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 2, n. 21524 ciel 24/04/2008, ciep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 24041 l; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, dea. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994). 3.3. Il ricorso, in ogni caso, deve contenere, a pena d'inammissibilità e in forza dei principio di autosurricienza, ie argomentazioni iogicne e giuridicne sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori (Sez. 6, n. 29623 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Rv. 248192), e la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi non si iimitino a invitare ovvero costringere la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (da ultimo, Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014 dep. 16/10/2014, Sistí, Rv. 260994). 3.4. Si rileva, inoltre, sotto concorrente profilo, che anche il giudice di appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (tra le altre, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, beivaì, Rv. 223061), e che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, è giudicata ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure rormulate contro la sentenza ai primo graao non contengano elementi ea argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite aawappeiiante nei motivi al gravame, sulle quali si sia sorrermato ii primo gluaice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscinaloile ai quale occorre rare riferimento per gluaicare cena congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici aelia aecisione, siccne le motivazioni c'elle sentenze aei aue graai ai merito costituiscano una sola entità (tra le altre, Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 4. Con il primo motivo, la difesa si duole della mancanza di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato. La doglianza deve essere disattesa. La motivazione inerente alla prova aelia corresponsaoffita aeirimputato poggia - stando a quanto ricostruito ad opera dei giudici di merito - in primo luogo sulla sicura esistenza di un mandato omicidiario, conferito attraverso una deliberazione risalente a poco meno di due mesi prima dell'omicidio stesso. Sul punto, la Corte ai assise ai appello na cniarito come i insieme aegii elementi ai valutazione e conoscenza, acquisiti in epoca successiva, rispetto all'epoca dell'emissione della sentenza del primo processo riguardante l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], lungi dal porsi in insanabile conflitto logico con questi - come preteso dalla difesa - vadano a saiaarsi alla perrezione con la pregressa plarrarorma prooarona. Lon specirico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], i nuovi elementi raccolti hanno - secondo la Corte territoriale - integrato e implementato le fonti conoscitive già esistenti e che, in un primo tempo, erano state reputate insufficienti a dare inizio ad un procedimento penale. ii salaarsi rra loro dei compenai prooatori, acquisiti in momenti successivi, ha consentito di collocare l'insorgenza del proposito omicidiario in danno di Salerno e Pastorello alla notte del 08/11/1992. La Corte ha poi chiarito come, già dalla seconda metà dell'ottobre 1992, i u se ppe i ramontana avesse compreso ai essere nelle mire omiciaiarie ai Infila; parimenti, [OSCURATO:PERSONA] aveva intuito la sussistenza di propositi omicidiari in suo danno. Il coagulo delle reazioni, rispetto a tali paventate intenzioni assassine, aeve essere ratto coinciaere - stanao ana ineccepibile ricostruzione operata Galla Corte di assise di appello - con la riunione svoltasi nella notte fra il giorno 7 e il giorno 8 novembre 1992, presso l'abitazione di Tramontano ed alla quale erano presenti, oltre quest'ultimo, anche [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] na poi sottolineato i assenza ai quaisivogiia successivo ripensamento, così come di fratture ideative di qualsivoglia genere, nell'ambito dell'ormai consolidatosi proposito omicidiario. I Giudici di merito, sul punto, hanno adottato una motivazione del tutto ineccepibile, ampia e convincente, oltre che dipanata seconao una rerrea linea ai consequenzialità. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, viene individuata la causale dell'omicidio di Salerno e ne viene compiutamente specificata la genesi, con putuale indicazione delle fonti di prova - di inequivocabile significazione - dalle quali viene tratto tale convincimento. [OSCURATO:PERSONA] enuciea taii prove, inoltre, in maniera completa e priva di vuoti narrativi o concettuali (si trovano nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, i riferimenti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; si può poi seguire, in modo alacronico, 'insorgere ea il crescere aei proposito omiciaiario vendicativo - e preventivo - che animava [OSCURATO:PERSONA]). Il tema della necessità - quanto al protagonismo omicidiario riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] - di operare una perimetrazione alla sola fase della generica aeliaerazione omiciaa risalente ai novembre 199Z, mia quale non sareboe ricollegabile la successiva fase esecutiva, è stato già posto dalla difesa in sede di gravame. Dinanzi alla Corte territoriale, tale tematica è stata però affrontata in modo analitico ed esposta secondo una struttura motivazionale immune da quaisivogiia censura, in seae ai iegirtimita. Parimenti affrontato„ risulta l'ulteriore prospettazione difensiva, che intenderebbe qualificare in termini di mera millanteria le dichiarazioni, di valenza oggettivamente confessoria, rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso della già citata conversazione con la santoera. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, na risposto aaeguatamente all'ulteriore argomento proposto dalla difesa, che tendeva a proporre una lettura atomistica e parcellizzata delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in ordine al coinvolgimento del fratello nella fase esecutiva dell'omicidio Salerno. La Corte di assise ai appello - con motivazione coerente, esaustiva e non censurai:mie sorto profilo logico, nonché in maniera concorde, rispetto a quanto già ritenuto dai Giudici del primo grado - è dunque pervenuta alla conclusione della sussistenza della prova circa il concorso morale ascrivibile all'odierno imputato. Una forma di concorso cne si colloca nei' ambito ai un progetto omiciaiano cne e restato unico e stabile - ad onta del trascorrere di uno iato temporale non trascurabile - in quanto mai minimamente rivisitato dai protagonisti. 5. Con riferimento al tema della premeditazione, oggetto della seconda doglianza difensiva, giova precisare quanto segue. 5.1. Questa Corte di legittimità, ripetutamente, ha espresso principi di diritto tesi a creare una linea ai confine, tra ia semplice preorainazione (di un reato 0010SO come l'omicidio volontario) e la circostanza aggravante della premeditazione. Tale linea interpretativa - cui il Collegio presta adesione - è stata espressa con particolare chiarezza da Sez. I n. 47250 del 9.11.2011, rv 251503 (secondo tale aecisione, in tema ai orniamo voiontano, non e sicuro inaice rivelatore nella premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, l'intervallo di una notte tra la preparazione e l'esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza dalla predisposizione ai un agguato, percne cio attiene aiia realizzazione aei delitto e non e sufticiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza la indicata circostanza aggravante) nonché da Sez. I n. 5147 del 14.7.2015, rv 266205 (a mente della quale, la mera preorainazione aei °entro - intesa come apprestamento ael mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psicne aei reo aei proposito omiciaa, aei quale sono sintomi ii previo stuolo aene occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive). In effetti, come tra le altre osservato da Sez. V n. 26406 del 11.3.2014, rv 260219, spetta al giudice di merito - lì dove si possa ricostruire in ratto un agguato - cogiiere ea apprezzare tutte le pecumarita della fattispecie concreta, posto che anche una sorta di 'agguato' può essere frutto di una iniziativa estemporanea, accompagnata dal dolo, ma non riconducibile entro l'alveo previsionale della sopra detta circostanza aggravante. 5.z. La corte ai seconao graao, mostrano° ai saper rare ouon governo aelle indicazioni provenienti dall'organo nornofilattico, ha realizzato, come si è detto, una logica attribuzione di peso ai dati probatori. Secondo i giudici nisseni, è da ritenersi pacificamente acclarato che - nel corso della riunione tenutasi la sera del l/25/11/199Z - venne aecisa, su impulso ai Kaimonan bcalzo, i eliminazione fisica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; certo è anche che, nel corso di tale incontro, venne dato incarico al sopra menzionato cittadino tunisino. Tale ricostruzione si fonda sulle concordi voci di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e aelio stesso tunisino, in un primo momento incaricato CII porre in opera li progetto omicidiario. Il tutto dimostra, stando a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'unicità e stabilità nel tempo della ideazione: un progetto unico, che e restato intonso e immutabile nelle linee essenziali, a partire dalla riunione dei novembre 1992, per giungere fino all'efferata esecuzione, avvenuta nel gennaio 1993. Ancor più specificamente in tema di premeditazione, la Corte di assise di appello ne na desunto la sussistenza valorizzando il ratto cne - nonostante l'assenza di prova, circa la diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla fase attuativa dell'omicidio - non possano però residuare perplessità di alcun tipo, in ordine al fatto che l'eliminazione del Salerno sia stata il frutto della decisione raggiunta circa aue mesi aocnetro. raíe lato cronologico, rra ia aenoerazione e l'attuazione, saldandosi con l'elemento della ferrea persistenza delle determinazione criminosa (che risulta non esser stata mai medio tempore rimeditata), ha condotto la Corte distrettuale a ritenere integrata l'aggravante cena premeditazione. Anche sul punto, il percorso concettuale seguito dai Giudici di merito si appalesa coerente, privo della pur minima forma di contraddittorietà logica o intratestuale e, infine, corredato da una motivazione ampia e convincente. 6. Con il terzo motivo, la difesa sostiene l'insussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa. La censura deve essere disattesa. Il principio di diritto al quale attenersi, in punto di sussistenza di tale circostanza aggravante, si trova scolpito newinsegnamento ai sez. u, n. 4UZ/b aei 15/U//ZUZ1, Laraenini, Rv. 282095, a mente della quale: «Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, bevono traaurst, in concreto, in una particolare situazione ai vuineraointa aei soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso». 6.1. Dal momento, poi, che la difesa lamenta un vuoto argomentativo - nella sentenza impugnata - in punto ai sussistenza della circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen., deve premettersi quanto segue. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile - nel giudizio di legittimità - la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede ai gravame, anorquanao le ragioni poste a ronaamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all'interno dell'apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. Lbb.540; da ultimo sez. 4, n. 539b aei 15/11/ZULL, Lakrary, KV. Zt34U9b, a mente della quale: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quanao il suo rigetto risulti aaita complessiva struttura argomentativa aelia sentenza»). Tale principio, di valenza generale, ha ricevuto applicazione con riferimento a molteplici istituti "di favore" per l'imputato. È stato affermato, quindi, che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa, attraverso l'adozione di una motivazione implicita, allorché risulti adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, che sia fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del I2/UZ/ZU19, uulan, Rv. zi5u5i). in epoca successiva, si e ritenuta ia vaienza ai tale assunto, con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., la quale deve essere reputata implicitamente disattesa dal giudice, qualora la struttura argomentativa della sentenza ricniami - ancne in oraine a profili ai diverso tenore, elementi cne escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 5, n. 42214 del 14/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Nel caso in cui la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti costituisca, aunque, un inaice marcatamente evocativo aei aisvaiore attribuibile alla vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa ai non punibiiita (sez. z, n. 41544 del 15/UaLUZZ, Uieng, n.m.; sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena, n.m.). Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di violazioni alla disciplina sugli stupefacenti, laddove si è riconosciuta la possibilità di escludere implicitamente la causa ai non punibiiita prevista aairart. 131 bis coa. pen., mediante n ricniamo alla rilevanza del fatto, contenuto nel corpo della motivazione (Sez. 6, n. 40039 del 21/09/2022, Maggio, n.m.; Sez. 3, n. 32833 del 25/05/2022, Greco, n.m.). 6.2. Nel caso di specie, la lamentata carenza motivazionale non ricorre, dovendosi ai contrario considerare pienamente presente una ampia ea esaustiva motivazione di carattere implicito, con riferimento al dedotto tema attinente alle circostanze di tempo e di luogo in cui si colloca l'omicidio e - in stretta correlazione - all'influenza che tali condizioni hanno esplicato, sulla perpetrazione del gesto aeircruoso ae qua. Le circostanze aettaguatamente inaicate nei capo ai imputazione - la giovanissima età della vittima, l'averla attirata con un tranello nel luogo dell'esecuzione, venendo l'intera azione omicidiaria favorita dallo svolgersi in orario notturno - risultano adeguatamente provate, in base alle due conformi aecisioni assunte nelle seai merito. i aie congrua motivazione implicita segue, del resto, una contestazione che - con riferimento alla suddetta circostanza 15 iv aggravante - riveste una connotazione "autoparlante", nel senso che le connotazioni rattuaii sussunte newincoipazione implicano e contengono già intrinsecamente, secondo evidenza, la situazione di vulnerabilità concreta riscontrabile nel soggetto passivo del reato. Tale caratteristica di evidenza si accompagna al carattere diffuso, ampio e analitico aeiia motivazione aaottata aatia Lorte ai assise ai appeno ai Caltanissetta; i Giudici hanno specificamente analizzato anche tale circostanza, infatti, ritenendola sussistente sulla base di una struttura motivazionale complessiva che appare del tutto adeguata, logica e priva di fratture concettuali e, pertanto, immune aa censure in seae ai iegittimita. Il motivo, in definitiva, deve essere disatteso. 7. Con il quarto motivo, viene invocato il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 coa. pen. 7.1. In punto di diritto, pare utile ricordare come la giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidata, nel ritenere applicabile l'art. 114 cod. pen., laddove l'apporto del correo risulti concretamente tanto lieve da apparire - nell'ambito della peculiare relazione eziologica instauratasi - quasi trascurabile e ael tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione aelia circostanza attenuante aelia minima partecipazione ai cui aii art. 114 coa. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo, rispetto a quella realizzata dagli altri; è essenziale, invece, che il contributo rivesta una valenza causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare del tutto trascurabile, nell'economia generaie aewiter criminis sez. 4, n. 49.Jb4 aei 19/07/2018, P., Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero di carattere accessorio, nel generale quadro realizzativo del reato k.sez. 6, n. L4/1 aei L4/11/ZU11, aep. LUIZ, mccoto e altro, KV. LD3U91) 7.2. Tale essendo la cornice teorica di riferimento, può precisarsi quanto segue. Nel caso di specie il giudice di appello - esponendo un ordito motivazionale adeguato e coerente, oltre che condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo graao - na eviaenziato ie ragioni specincne, in rorza aelie quali ii ruolo al [OSCURATO:PERSONA] non possa essere ritenuto marginale; la Corte ha precisato, altresì, le ragioni in base alle quali la richiesta difensiva, finalizzata all'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., debba essere aisattesa.La Corte di assise di appello di Caltanissetta, infatti, ha chiarito come il complesso aegti elementi ai valutazione e conoscenza versati nell'incarto processuale conduca ad una univoca conclusione: la primigenia spinta volontaristica, rispetto alla commissione del gesto, giunge proprio da [OSCURATO:PERSONA]. Lo scellerato progetto, che comprendeva l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e di Giuseppe i,astoreno, insorge inratti su impulso aeli owerno ricorrente, ii quale rientra in Sicilia accompagnato da un soggetto, al quale intendeva specificamente affidare il compito assassino. Il tutto evidenzia l'esistenza di un contributo concreto e significativo - anzi, ronaamentale - nei aipanarsi (iene rasi meativa e organizzativa ael gesto delittuoso, che la Corte territoriale ha giustamente ritenuto né accessorio, né marginale, rispetto alla realizzazione dell'evento. 8. Con il quinto motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio aelia motivazione, ancne aoienaosi aelia asserita aistonia in tema ai parità di trattamento con i correi, quanto all'omessa valutazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti, in modo da rispettare il principio di proporzionalità della pena. Sostiene dunque il ricorrente che - laddove gli venisse accordata i invocata attenuante ex 114 coa. pen. e gli enerd ai questa venissero salaati, con la diminuzione correlata alle già concesse generiche - si dovrebbe giungere ad una rilevante rimodulazione del trattamento sanzionatorio. Il motivo risult