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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 29810/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per la celebrazione di un nuovo processo. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 2/1/2003; era stato arrestato in [OSCURATO:PERSONA], in forza di M.A.E., solo il 7/8/2018.

Il difensore aveva chiesto la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 1, 2-bis e 8, cod. proc. pen., sostenendo che, essendo stato giudicato come latitante in assenza dei presupposti di cui all'art. 159, cod. proc. pen. e senza che il decreto di latitanza fosse stato notificato al difensore, l'imputato non aveva mai avuto conoscenza del processo.

La Corte territoriale riteneva la propria competenza a provvedere non quale giudice dell'esecuzione, ma interpretando l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] come di rescissione del giudicato.

Riteneva, comunque, la richiesta di rescissione del giudicato tardiva, atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna già nel 2012.

Anche qualificando la richiesta come istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, la richiesta doveva ritenersi intempestiva rispetto alla data dell'arresto.

La Corte territoriale, comunque, escludeva qualunque anomalia nella dichiarazione di latitanza e nella celebrazione del giudizio di merito, segnalando che, in sede di convalida dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato elezione di domicilio.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e processuale.

La Corte d'appello aveva erroneamente qualificato l'incidente di esecuzione come istanza di rescissione del giudicato, istituto che non poteva trovare applicazione in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato con il rito contumaciale.

Inoltre, l'ordinanza faceva leva sull'elezione di domicilio effettuata all'udienza di convalida dell'arresto, senza tenere conto che l'ordinanza cautelare era stata annullata e che, a quella data, non era possibile determinare se [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno deciso di partecipare al processo.

In ogni caso, sulla base della elezione di domicilio e sulla regolarità della notifica effettuata non poteva desumersi la scelta dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e della sentenza.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Ai sensi dell'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen., il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare decorre dalla data della consegna (14/5/2021).

L'istanza era, pertanto, tempestiva.

In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 295 cod. proc. pen. in relazione al decreto di latitanza non preceduto dalle necessarie ricerche.

Come documentato con la memoria difensiva, l'iscrizione all'AIRE, da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito in [OSCURATO:PERSONA], risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi prima dei verbali di vane ricerche e dei decreti di latitanza.

La Corte territoriale non aveva valutato la memoria difensiva depositata il 30/11/2021.

L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, fondata su decreto invalido per assenza di ricerche, pur risultando dagli atti la stabile dimora all'estero dell'imputato medesimo, inficiava la validità della citazione a giudizio che doveva essere considerata tamquam non esset, travolgendo ogni atto successivo e imponendo la regressione del procedimento.

Poiché la dichiarazione di latitanza era intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale, tutti gli atti successivi erano insanabilmente nulli e gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al pubblico ministero.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente contesta correttamente il riferimento alla rescissione del giudicato operato nell'ordinanza impugnata: in effetti, l'istituto della rescissione del giudicato si applica esclusivamente alle sentenze emesse nel nuovo regime dell'assenza, mentre non trova applicazione per il rito contumaciale.

2. In ogni caso, la Corte territoriale ha valutato l'istanza anche per come qualificata dal ricorrente e ha provveduto di conseguenza.

Si tratta - salvo gli approfondimenti nel prosieguo - di istanza di restituzione nel termine proposta in base al testo previgente dell'art. 175 cod. proc. pen. che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014, così recitava: "1.

Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. 2 5/1)/( La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. 2-bis.

La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla' consegna del condannato.

3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa.

Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".

3. Da tale norma, in prima battuta, si ricava l'erroneità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di tardività dell'istanza di restituzione nel termine: in effetti, per espressa disposizione di legge, il termine per la presentazione dell'istanza decorreva — a prescindere dalla conoscenza pregressa da parte, del condannato - dalla data di consegna.

4. Ciò premesso, l'istanza presentata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva trasmesso gli atti alla Corte di appello di Napoli) era palesemente inammissibile.

Lo stesso ricorrente riproduce il petitum dell'istanza: con essa "si chiedeva la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., comma 1, n. 2 bis e n. 8 per il ripristino della situazione quo ante la permanenza dell'ordinanza di custodia cautelare, anche se contestata, e la successiva liberazione del detenuto [OSCURATO:PERSONA] per scadenza del termine, in considerazione del tempo trascorso in detenzione".

In effetti, il ricorrente, nel terzo motivo di ricorso ribadisce che l'erronea dichiarazione di latitanza adottata nel 1999 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - quindi prima dell'esercizio dell'azione penale - inficiava la validità della citazione a giudizio e travolgeva tutti gli atti successivi, cosicché il procedimento doveva regredire a quella fase.

Appare evidente che l'art. 175 cod. proc. pen. non permette affatto una regressione del procedimento ma, piuttosto, consente di riattivare un procedimento che non ha avuto una prosecuzione per intervenuta scadenza del termine per impugnare.

Ma, nel caso di specie, essendo stata pronunciata anche la sentenza di appello, solo questa avrebbe potuto essere impugnata mediante ricorso per cassazione, con l'ulteriore conseguenza che, competente a decidere sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare sarebbe, appunto, questa Corte di legittimità.

D'altro canto, se la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello fosse nulla, in quanto effettuata a latitante che tale non poteva essere considerato, il termine per proporre ricorso per cassazione non sarebbe decorso.

5. In realtà, le considerazioni del ricorrente sembrano indicare che il ricorrente intenda far valere una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. derivante dall'erronea dichiarazione di latitanza e dalla conseguente omessa (o nulla) citazione dell'imputato.

Tuttavia, le nullità assolute prodottesi nel corso del giudizio di cognizione sono sanate in conseguenza del giudicato.

Il ricorrente, per di più, ignora il passo della motivazione con la quale la Corte sostiene che, benché [OSCURATO:PERSONA] fosse iscritto all'AIRE fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il fatto è documentale), "l'aggiornamento della posizione di [OSCURATO:PERSONA] presso tale ufficio (il Comune di Cancello e Arnone) è stata effettuata il 16/3/2000, ovvero dopo la data della dichiarazione di latitanza (24/9/1999)".

In sostanza, sostiene la Corte, la polizia giudiziaria che aveva inutilmente cercato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che aveva riferito che lo stesso "si era allontanato per ignota destinazione unitamente a una donna non meglio identificata" non avrebbe avuto alcuna possibilità di conoscere l'intervenuta emigrazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA].

6. In ogni caso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione del petitum avanzato con l'incidente di esecuzione, del tutto extra ordinem.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per la celebrazione di un nuovo processo. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 2/1/2003; era stato arrestato in [OSCURATO:PERSONA], in forza di M.A.E., solo il 7/8/2018. Il difensore aveva chiesto la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 1, 2-bis e 8, cod. proc. pen., sostenendo che, essendo stato giudicato come latitante in assenza dei presupposti di cui all'art. 159, cod. proc. pen. e senza che il decreto di latitanza fosse stato notificato al difensore, l'imputato non aveva mai avuto conoscenza del processo. La Corte territoriale riteneva la propria competenza a provvedere non quale giudice dell'esecuzione, ma interpretando l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] come di rescissione del giudicato. Riteneva, comunque, la richiesta di rescissione del giudicato tardiva, atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna già nel 2012. Anche qualificando la richiesta come istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, la richiesta doveva ritenersi intempestiva rispetto alla data dell'arresto. La Corte territoriale, comunque, escludeva qualunque anomalia nella dichiarazione di latitanza e nella celebrazione del giudizio di merito, segnalando che, in sede di convalida dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato elezione di domicilio. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e processuale. La Corte d'appello aveva erroneamente qualificato l'incidente di esecuzione come istanza di rescissione del giudicato, istituto che non poteva trovare applicazione in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato con il rito contumaciale. Inoltre, l'ordinanza faceva leva sull'elezione di domicilio effettuata all'udienza di convalida dell'arresto, senza tenere conto che l'ordinanza cautelare era stata annullata e che, a quella data, non era possibile determinare se [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno deciso di partecipare al processo. In ogni caso, sulla base della elezione di domicilio e sulla regolarità della notifica effettuata non poteva desumersi la scelta dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e della sentenza. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ai sensi dell'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen., il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare decorre dalla data della consegna (14/5/2021). L'istanza era, pertanto, tempestiva. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 295 cod. proc. pen. in relazione al decreto di latitanza non preceduto dalle necessarie ricerche. Come documentato con la memoria difensiva, l'iscrizione all'AIRE, da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito in [OSCURATO:PERSONA], risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi prima dei verbali di vane ricerche e dei decreti di latitanza. La Corte territoriale non aveva valutato la memoria difensiva depositata il 30/11/2021. L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, fondata su decreto invalido per assenza di ricerche, pur risultando dagli atti la stabile dimora all'estero dell'imputato medesimo, inficiava la validità della citazione a giudizio che doveva essere considerata tamquam non esset, travolgendo ogni atto successivo e imponendo la regressione del procedimento. Poiché la dichiarazione di latitanza era intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale, tutti gli atti successivi erano insanabilmente nulli e gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al pubblico ministero. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente contesta correttamente il riferimento alla rescissione del giudicato operato nell'ordinanza impugnata: in effetti, l'istituto della rescissione del giudicato si applica esclusivamente alle sentenze emesse nel nuovo regime dell'assenza, mentre non trova applicazione per il rito contumaciale. 2. In ogni caso, la Corte territoriale ha valutato l'istanza anche per come qualificata dal ricorrente e ha provveduto di conseguenza. Si tratta - salvo gli approfondimenti nel prosieguo - di istanza di restituzione nel termine proposta in base al testo previgente dell'art. 175 cod. proc. pen. che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014, così recitava: "1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. 2 5/1)/( La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. 2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. 2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla' consegna del condannato. 3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. 4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. 5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. 6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione. 7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine. 8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione". 3. Da tale norma, in prima battuta, si ricava l'erroneità della motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di tardività dell'istanza di restituzione nel termine: in effetti, per espressa disposizione di legge, il termine per la presentazione dell'istanza decorreva — a prescindere dalla conoscenza pregressa da parte, del condannato - dalla data di consegna. 4. Ciò premesso, l'istanza presentata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva trasmesso gli atti alla Corte di appello di Napoli) era palesemente inammissibile. Lo stesso ricorrente riproduce il petitum dell'istanza: con essa "si chiedeva la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., comma 1, n. 2 bis e n. 8 per il ripristino della situazione quo ante la permanenza dell'ordinanza di custodia cautelare, anche se contestata, e la successiva liberazione del detenuto [OSCURATO:PERSONA] per scadenza del termine, in considerazione del tempo trascorso in detenzione". In effetti, il ricorrente, nel terzo motivo di ricorso ribadisce che l'erronea dichiarazione di latitanza adottata nel 1999 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - quindi prima dell'esercizio dell'azione penale - inficiava la validità della citazione a giudizio e travolgeva tutti gli atti successivi, cosicché il procedimento doveva regredire a quella fase. Appare evidente che l'art. 175 cod. proc. pen. non permette affatto una regressione del procedimento ma, piuttosto, consente di riattivare un procedimento che non ha avuto una prosecuzione per intervenuta scadenza del termine per impugnare. Ma, nel caso di specie, essendo stata pronunciata anche la sentenza di appello, solo questa avrebbe potuto essere impugnata mediante ricorso per cassazione, con l'ulteriore conseguenza che, competente a decidere sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare sarebbe, appunto, questa Corte di legittimità. D'altro canto, se la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello fosse nulla, in quanto effettuata a latitante che tale non poteva essere considerato, il termine per proporre ricorso per cassazione non sarebbe decorso. 5. In realtà, le considerazioni del ricorrente sembrano indicare che il ricorrente intenda far valere una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. derivante dall'erronea dichiarazione di latitanza e dalla conseguente omessa (o nulla) citazione dell'imputato. Tuttavia, le nullità assolute prodottesi nel corso del giudizio di cognizione sono sanate in conseguenza del giudicato. Il ricorrente, per di più, ignora il passo della motivazione con la quale la Corte sostiene che, benché [OSCURATO:PERSONA] fosse iscritto all'AIRE fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il fatto è documentale), "l'aggiornamento della posizione di [OSCURATO:PERSONA] presso tale ufficio (il Comune di Cancello e Arnone) è stata effettuata il 16/3/2000, ovvero dopo la data della dichiarazione di latitanza (24/9/1999)". In sostanza, sostiene la Corte, la polizia giudiziaria che aveva inutilmente cercato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che aveva riferito che lo stesso "si era allontanato per ignota destinazione unitamente a una donna non meglio identificata" non avrebbe avuto alcuna possibilità di conoscere l'intervenuta emigrazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. 6. In ogni caso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione del petitum avanzato con l'incidente di esecuzione, del tutto extra ordinem. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Decreto Cassazione n. 29810/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris