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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22050/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1442/22 in data 06/07/2022 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevato che è stata richiesta dal ricorrente la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, r. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, in data 20/10/2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata continuata.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Luc:iano Cioffi, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale riconosciuto a carico del ricorrente un duplice tentativo di estorsione (consumato rispettivamente il 27/04/2021 ed il 04/05/2021), pur in presenza di una mera progressione criminosa della prima richiesta.

Manca nella sentenza impugnata non solo l'indicazione specifica degli elementi dai quali desumere che i due episodi singolarmente considerati, in relazione alle risultanze investigative acquisite, fossero concretamente dotati ciascuno di una propria completa individualità, ma nella stessa vengono altresì introdotte circostanze inesistenti (non essendovi gli evocati "plurimi e distinti soggetti" e non ricorrendo "richieste", essendo stata una sola la richiesta avanzata da parte del solo Cioffi nei confronti della stessa persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]).

Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. avendo la Corte territoriale confermato la sussistenza dell'aggravante della metodologia mafiosa con una motivazione solo apparente elusiva delle doglianze difensive con le quali si invitavano i giudici di merito a valutare se le concrete modalità della condotta, anche alla luce dell'effettiva reazione delle persone offese, fossero idonee ad evocare la forza intimidatrice dell'agire mafioso.

La sentenza impugnata non si confronta con la censura difensiva con la quale la difesa del Cioffi aveva lamentato che il riferimento dello stesso alle trascorse festività pasquali e natalizie non poteva evocare il mancato pagamento del c.d.

"pizzo" imposto dalle organizzazioni camorristiche in quanto era stata pacificamente acquisita al procedimento la prova che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ricevuto pregresse intimidazioni e/o corrisposto alcun pagamento a clan del territorio.

Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per mera apparenza e/o manifesta contraddittorietà della motivazione avendo il provvedimento impugnato: riconosciuto i delitti di tentata estorsione aggravati dalla metodologia mafiosa dando atto che il ricorrente non aveva mai formulato né espresse richieste di denaro né riferimenti ad organizzazioni di stampo camorristico per poi enfatizzare contraddittoriamente le gravi modalità delle condotte; valorizzare la totale mancanza di resipiscenza per poi evidenziare che lo stesso aveva risarcito tutte le persone offese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo, con le conseguenze ai fini del trattamento sanzionatorio ivi indicate.

2. Fondato è il primo motivo.

2.1. Si rende necessario verificare preliminarmente - attraverso il contenuto dell'imputazione e considerando gli esiti probatori dell'istruttoria dibattimentale, come riportati nelle sentenze di merito - se nei fatti contestati e accertati ricorrano distinte ipotesi di reato.

Le forme di manifestazione del delitto di estorsione, nell'ipotesi in cui le condotte di violenza o minaccia non si esauriscono in un unico contesto (se, cioè, si realizzi un unico reato o una pluralità di reati), non mutano per il solo dato naturalistico della reiterazione delle azioni intimidatorie.

I criteri che devono guidare l'interprete, nell'apprezzare l'unicità o la pluralità dei fatti di reato, trovano la loro origine logica nella struttura della fattispecie (secondo l'autorevole definizione dottrinaria che affermava: «decisivo circa la questione dell'unità o pluralità di reato è il fatto in quanto qualificato dalla norma»), dovendo farsi riferimento agli elementi che definiscono le caratteristiche dell'azione e dell'evento, dal punto di vista giuridico; inoltre, potrà assumere rilevanza l'apprezzamento di fatto dell'elemento temporale, quando risultino elementi obiettivi coincidenti con determinazioni volitive autonome e separate.

Se, dunque, le plurime minacce e violenze sono finalizzate a realizzare la medesima pretesa estorsiva, con il correlativo danno per il patrimonio della stessa persona offesa, senza che siano rilevabili evidenti fratture temporali tra le condotte (per effetto, ad esempio, di fattori che abbiano interrotto l'esecuzione del reato o di determinazioni dell'agente che abbia volontariamente desistito dall'azione), la realizzazione parziale dell'illecito profitto, cui facciano seguito nuove intimidazioni rivolte a conseguire per intero la pretesa, rappresentano un'unica azione delittuosa.

La ricostruzione così operata trova significativo riscontro nell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che ravvisa un unico delitto di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, «allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze» (cfr., Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543; Sez. 2, n. 27314 del 05/06/2003, Abate, Rv. 225174; Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994, dep. 1995, Periodo, Rv. 200554); al contrario, ricorrono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione, «quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità» (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513, relativa alla fattispecie dell'invio ad un imprenditore agricolo di due differenti missive, sia pure a distanza di breve tempo, entrambe dal contenuto minaccioso ma riferite, la prima, ad una generica proposta di protezione in cambio di denaro, la seconda, alla pretesa di denaro per la restituzione di mezzi agricoli rubati; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729, sempre relativa a fattispecie in cui le diverse richieste avevano ad oggetto distinte pretese), così come per l'ipotesi in cui le condotte minacciose siano dirette nei confronti di diverse persone offese (Sez. 2, n. 23396 del 12/01/2017, Guarnieri, Rv. 270310).

2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia in presenza di un'unica progressione criminosa in quanto, se con la prima condotta del 27/04/2021 il prevenuto aveva minacciato le persone offese Savio e Pizzi di compiere una strage o di bruciare i camion se non lo avessero fatto incontrare con il loro datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], con quella successiva del 04/05/2021, il Cioffi, allorquando incontrava causalmente il Pizzi per strada, si limitava a chiedergli unicamente se avesse riportato al Nappi la sua richiesta di volerlo incontrare avanzata il 27/04/2021.

La condotta del 04/05/2021 costituiva solo l'ultimo atto della medesima azione intrapresa in data 27/04/2021 finalisticannente orientata al raggiungimento del medesimo fine illecito.

Le motivazioni della Corte territoriale, come quelle del primo giudice, evidenziano palesemente il vizio denunciato, laddove in sentenza manca non solo l'indicazione specifica degli elementi dai quali avrebbe dovuto desumere che i due episodi singolarmente considerati, in relazione alle risultanze investigative acquisite, fossero concretamente dotati ciascuno di una propria completa individualità, ma finisce anche per introdurre circostanze inesistenti.

Invero: -non esistono "plurimi e distinti soggetti" destinatari della condotta estorsiva, emergendo incontrovertibilmente che l'unico interlocutore del Cioffi in data 04/05/2021 era sempre [OSCURATO:PERSONA], già destinatario delle minacce avanzate il 27/04/2021; -non esistono diverse ed autonome "richieste" in aggiunta a quella - unica - formulata il 27/04/2021, essendosi l'imputato limitato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a chiedere conto di quanto precedentemente richiesto, come si ricava dalla stessa riposta data dalla persona offesa la quale ricollegava tali parole all'unica richiesta estorsiva avanzata il 27/04/2021.

L'accoglimento del motivo impone la rideterminazione della pena, previa eliminazione della frazione di sanzione imputata alla "seconda", ma inesistente, violazione.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La censura si risolve in una pedissequa reiterazione del motivo di gravame.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante, valorizzando la gestualità connessa alle condotte nonché il contenuto delle medesime: il riferimento, da parte dell'imputato alle festività natalizie e pasquali, risulta di per sé idoneo a richiamare le tipiche modalità operative della criminalità organizzata.

Inoltre, il fatto che la persona offesa non abbia ceduto alle richieste estorsive, non costituisce elemento idoneo ad escludere l'operatività dell'aggravante, in quanto, ai fini della sussistenza della stessa, è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea ad ingenerare nella vittima una particolare intimidazione, non essendo necessario che ne derivi un'effettiva condizione di assoggettamento.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità delle condotte, dell'insistenza e delle complessive modalità con le quali l'imputato ha agito e dell'assenza di elementi nuovi o positivamente valutabili in senso favorevole al Cioffi.

Trattasi di argomentazione del tutto congrua nella quale non si appalesa alcun vizio logico-giuridico.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.666 di multa; -l'eliminazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.666 di multa con eliminazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1442/22 in data 06/07/2022 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevato che è stata richiesta dal ricorrente la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, r. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che, all'esito di giudizio abbreviato, in data 20/10/2021, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata continuata. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Luc:iano Cioffi, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale riconosciuto a carico del ricorrente un duplice tentativo di estorsione (consumato rispettivamente il 27/04/2021 ed il 04/05/2021), pur in presenza di una mera progressione criminosa della prima richiesta. Manca nella sentenza impugnata non solo l'indicazione specifica degli elementi dai quali desumere che i due episodi singolarmente considerati, in relazione alle risultanze investigative acquisite, fossero concretamente dotati ciascuno di una propria completa individualità, ma nella stessa vengono altresì introdotte circostanze inesistenti (non essendovi gli evocati "plurimi e distinti soggetti" e non ricorrendo "richieste", essendo stata una sola la richiesta avanzata da parte del solo Cioffi nei confronti della stessa persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]). Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. avendo la Corte territoriale confermato la sussistenza dell'aggravante della metodologia mafiosa con una motivazione solo apparente elusiva delle doglianze difensive con le quali si invitavano i giudici di merito a valutare se le concrete modalità della condotta, anche alla luce dell'effettiva reazione delle persone offese, fossero idonee ad evocare la forza intimidatrice dell'agire mafioso. La sentenza impugnata non si confronta con la censura difensiva con la quale la difesa del Cioffi aveva lamentato che il riferimento dello stesso alle trascorse festività pasquali e natalizie non poteva evocare il mancato pagamento del c.d. "pizzo" imposto dalle organizzazioni camorristiche in quanto era stata pacificamente acquisita al procedimento la prova che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ricevuto pregresse intimidazioni e/o corrisposto alcun pagamento a clan del territorio. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per mera apparenza e/o manifesta contraddittorietà della motivazione avendo il provvedimento impugnato: riconosciuto i delitti di tentata estorsione aggravati dalla metodologia mafiosa dando atto che il ricorrente non aveva mai formulato né espresse richieste di denaro né riferimenti ad organizzazioni di stampo camorristico per poi enfatizzare contraddittoriamente le gravi modalità delle condotte; valorizzare la totale mancanza di resipiscenza per poi evidenziare che lo stesso aveva risarcito tutte le persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo, con le conseguenze ai fini del trattamento sanzionatorio ivi indicate. 2. Fondato è il primo motivo. 2.1. Si rende necessario verificare preliminarmente - attraverso il contenuto dell'imputazione e considerando gli esiti probatori dell'istruttoria dibattimentale, come riportati nelle sentenze di merito - se nei fatti contestati e accertati ricorrano distinte ipotesi di reato. Le forme di manifestazione del delitto di estorsione, nell'ipotesi in cui le condotte di violenza o minaccia non si esauriscono in un unico contesto (se, cioè, si realizzi un unico reato o una pluralità di reati), non mutano per il solo dato naturalistico della reiterazione delle azioni intimidatorie. I criteri che devono guidare l'interprete, nell'apprezzare l'unicità o la pluralità dei fatti di reato, trovano la loro origine logica nella struttura della fattispecie (secondo l'autorevole definizione dottrinaria che affermava: «decisivo circa la questione dell'unità o pluralità di reato è il fatto in quanto qualificato dalla norma»), dovendo farsi riferimento agli elementi che definiscono le caratteristiche dell'azione e dell'evento, dal punto di vista giuridico; inoltre, potrà assumere rilevanza l'apprezzamento di fatto dell'elemento temporale, quando risultino elementi obiettivi coincidenti con determinazioni volitive autonome e separate. Se, dunque, le plurime minacce e violenze sono finalizzate a realizzare la medesima pretesa estorsiva, con il correlativo danno per il patrimonio della stessa persona offesa, senza che siano rilevabili evidenti fratture temporali tra le condotte (per effetto, ad esempio, di fattori che abbiano interrotto l'esecuzione del reato o di determinazioni dell'agente che abbia volontariamente desistito dall'azione), la realizzazione parziale dell'illecito profitto, cui facciano seguito nuove intimidazioni rivolte a conseguire per intero la pretesa, rappresentano un'unica azione delittuosa. La ricostruzione così operata trova significativo riscontro nell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che ravvisa un unico delitto di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, «allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni, desistenze» (cfr., Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543; Sez. 2, n. 27314 del 05/06/2003, Abate, Rv. 225174; Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994, dep. 1995, Periodo, Rv. 200554); al contrario, ricorrono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione, «quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità» (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513, relativa alla fattispecie dell'invio ad un imprenditore agricolo di due differenti missive, sia pure a distanza di breve tempo, entrambe dal contenuto minaccioso ma riferite, la prima, ad una generica proposta di protezione in cambio di denaro, la seconda, alla pretesa di denaro per la restituzione di mezzi agricoli rubati; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729, sempre relativa a fattispecie in cui le diverse richieste avevano ad oggetto distinte pretese), così come per l'ipotesi in cui le condotte minacciose siano dirette nei confronti di diverse persone offese (Sez. 2, n. 23396 del 12/01/2017, Guarnieri, Rv. 270310). 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie, si sia in presenza di un'unica progressione criminosa in quanto, se con la prima condotta del 27/04/2021 il prevenuto aveva minacciato le persone offese Savio e Pizzi di compiere una strage o di bruciare i camion se non lo avessero fatto incontrare con il loro datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], con quella successiva del 04/05/2021, il Cioffi, allorquando incontrava causalmente il Pizzi per strada, si limitava a chiedergli unicamente se avesse riportato al Nappi la sua richiesta di volerlo incontrare avanzata il 27/04/2021. La condotta del 04/05/2021 costituiva solo l'ultimo atto della medesima azione intrapresa in data 27/04/2021 finalisticannente orientata al raggiungimento del medesimo fine illecito. Le motivazioni della Corte territoriale, come quelle del primo giudice, evidenziano palesemente il vizio denunciato, laddove in sentenza manca non solo l'indicazione specifica degli elementi dai quali avrebbe dovuto desumere che i due episodi singolarmente considerati, in relazione alle risultanze investigative acquisite, fossero concretamente dotati ciascuno di una propria completa individualità, ma finisce anche per introdurre circostanze inesistenti. Invero: -non esistono "plurimi e distinti soggetti" destinatari della condotta estorsiva, emergendo incontrovertibilmente che l'unico interlocutore del Cioffi in data 04/05/2021 era sempre [OSCURATO:PERSONA], già destinatario delle minacce avanzate il 27/04/2021; -non esistono diverse ed autonome "richieste" in aggiunta a quella - unica - formulata il 27/04/2021, essendosi l'imputato limitato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a chiedere conto di quanto precedentemente richiesto, come si ricava dalla stessa riposta data dalla persona offesa la quale ricollegava tali parole all'unica richiesta estorsiva avanzata il 27/04/2021. L'accoglimento del motivo impone la rideterminazione della pena, previa eliminazione della frazione di sanzione imputata alla "seconda", ma inesistente, violazione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La censura si risolve in una pedissequa reiterazione del motivo di gravame. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante, valorizzando la gestualità connessa alle condotte nonché il contenuto delle medesime: il riferimento, da parte dell'imputato alle festività natalizie e pasquali, risulta di per sé idoneo a richiamare le tipiche modalità operative della criminalità organizzata. Inoltre, il fatto che la persona offesa non abbia ceduto alle richieste estorsive, non costituisce elemento idoneo ad escludere l'operatività dell'aggravante, in quanto, ai fini della sussistenza della stessa, è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea ad ingenerare nella vittima una particolare intimidazione, non essendo necessario che ne derivi un'effettiva condizione di assoggettamento. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità delle condotte, dell'insistenza e delle complessive modalità con le quali l'imputato ha agito e dell'assenza di elementi nuovi o positivamente valutabili in senso favorevole al Cioffi. Trattasi di argomentazione del tutto congrua nella quale non si appalesa alcun vizio logico-giuridico. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. 5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.666 di multa; -l'eliminazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.666 di multa con eliminazione