CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 43117/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Cina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 10/9/2019 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Pistoia che, in data 7/7/2015, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di tentata estorsione aggravata e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.500,00 di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 178, lett. c), cod.proc.pen. La difesa eccepisce che nel decreto di citazione in appello notificato al difensore e all'imputato non è contenuta alcuna menzione della possibilità di concordato in appello, omissione che determina una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Aggiunge che, sebbene l'art. 601 non imponga di fare riferimento all'art. 599 bis cod.proc.pen., la conclusione circa la necessarietà dell'avviso è imposta dal rilievo che la richiesta di concordato è un atto personalissimo, tanto che la richiesta può essere effettuata dal difensore solo previo rilascio di procura speciale, analogamente a quanto avviene per il rito ex art. 444 cod.proc.pen., sicché il mancato avviso preclude alla parte di avere contezza di una facoltà processuale strettamente riservata all'imputato; 2.2 la contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione nonché la carenza grafica della stessa in relazione ai singoli motivi d'appello inerenti la penale responsabilità del ricorrente. La difesa sostiene che l'affermazione di responsabilità del prevenuto riposa su una motivazione lacunosa, che non si è confrontata con gli esiti dibattimentali che revocano in dubbio la congruenza del costrutto accusatorio. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che l'imputato con violenza e minaccia avesse tentato di impedire alla Italia Fashion di avere rapporti commerciali con la ditta Cinelli mentre dall'istruttoria emerge che il prevenuto ha tentato di convincere lo Xia a non prendere direttamente il lavoro dalla cennata azienda al fine di evitare che la stessa lucrasse sui prezzi, sfruttando la concorrenza fra più terzisti cinesi. Aggiunge la difesa che la sentenza impugnata a detto riguardo ha travisato il contenuto delle prove testimoniali dal momento che alcuno dei testi escussi ha riferito che il ricorrente abbia intimato allo Xia di non lavorare più con la [OSCURATO:PERSONA] bensì di non assumere le commesse direttamente. Inoltre, secondo il ricorrente difetta, nella specie, l'elemento del danno e la Corte territoriale non ha considerato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che, a seguito della concorrenza tra le ditte cinesi, la committente Cinelli aveva abbassato i prezzi e lo stesso Xia si era trovato nell'impossibilità di mantenere il rapporto commerciale. 2.2.1 Con riguardo al delitto di lesioni, l'impugnante assume che la responsabilità concursuale dell'imputato è stata affermata sulla base di un ragionamento privo di fondamento probatorio, trascurando il fatto che ogniqualvolta il prevenuto ha avuto contatti con la p.o. l'ha fatto personalmente o tramite soggetti della stessa etnia, sicché la circostanza che l'aggressione sia stata perpetrata da due soggetti caucasici contraddice le conclusioni dei giudici d'appello. Aggiunge, infine, che la sentenza impugnata ha trascurato che lo Xia, socio occulto della Fashion, teneva contatti con la [OSCURATO:PERSONA] e Piumini per conto della società, il cui titolare ha escluso che vi siano state interferenze nel rapporto intrattenuto con la committente, di talché -poiché l'azione estorsiva era indirizzata nei confronti di soggetto che non aveva alcun potere formale nella compagine- l'azione doveva essere ritenuta inidonea al raggiungimento dello scopo; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale disatteso con argomenti non esaustivi il gravame sul punto. In particolare, secondo il ricorrente i giudici d'appello non hanno congruamente giustificato la diminuzione operata per il tentativo e hanno confermato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis con mere formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rimarcato che l'art. 601 cod. proc. pen. indica tra i requisiti del decreto di citazione per il giudizio di appello quelli previsti dall'art. 429, comma primo, lett. a), f) e g), e cioè le generalità delle parti e dei difensori, la data e il luogo di comparizione e, infine, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario, e al sesto comma stabilisce che il decreto è nullo solo se risulta incerta l'identificazione dell'imputato o se manca o è insufficiente uno dei requisiti di cui alla citata lettera f), sicché costituisce mera irregolarità l'inserimento, nel corpo del decreto, di dati informativi agevolmente riconoscibili come dovuti ad errore casuale (Sez. 3, Ord. n. 2519 del 23/06/2000, Rv. 217001; Sez. 4, n. 24050 del 18/03/2004, Rv. 228584; Sez. 5, n. 29932 del 27/05/2014, Rv. 260494) mentre è irrilevante l'omissione di informazioni che non incidono sui requisiti strutturali e sulla funzione dell'atto (in tema di omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; Sez. 6, n. 49525 del 03/10/2017, Rv. 271497). La difesa sostiene che la mancata informazione circa la facoltà d'accesso al concordato in appello, atto personalissimo che non può far carico alla difesa tecnica, comporterebbe la violazione dei diritti di difesa. 1.1 V'è da rilevare, innanzitutto, che la prospettazione difensiva prescinde dall'illustrazione di qualsiasi profilo di concreto pregiudizio per l'imputato in conseguenza della denunziata omissione, non avendo l'impugnante riferito della ak volontà di accedere al concordato e spiegato le ragioni che avrebbero precluso siffatta opzione. Ad ogni buon conto, deve ulteriormente osservarsi che la disposizione dell'art. 601 cod.proc.pen. è perfettamente coerente con le omologhe previsioni di cui agli artt. 419, 429 e 456 cod.proc.pen., a dimostrazione che la facoltà d'accesso ai riti alternativi non costituisce requisito della citazione nelle varie fasi processuali e in relazione alle diverse tipologie di giudizio, con la sola eccezione del giudizio direttissimo, in ordine al quale la norma di cui all'art. 451, comma 5, cod.proc.pen. prevede la diretta informativa del giudice all'imputato circa la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena. La deroga trova ampia giustificazione nelle peculiari modalità d'instaurazione di siffatto giudizio che, nella sua forma tipica ed originaria, vede il P.m. contestare in forma orale l'imputazione (Sez. 2, n. 28153 del 16/06/2010, Rv. 247938). 1.2 Né coglie nel segno la difesa laddove riconnette valore decisivo al fine del preteso onere informativo a carico del giudicante alla natura personale della richiesta di accesso al concordato, trattandosi di previsione che accomuna l'istituto ex art. 599bis cod.proc.pen. agli altri riti a prova contratta e che trova ragione negli effetti abdicativi, seppur diversamente modulati, che caratterizzano i riti alternativi. Ciò non toglie che la fonte primaria di informazione ed indirizzo sui contenuti di siffatte opzioni sia da individuare nella difesa tecnica, che costituisce un irrinunciabile diritto dell'imputato anche al fine di orientarne le scelte processuali. 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità in quanto deduce in maniera cumulativa e promiscua vizi della motivazione che abbracciano in maniera indistinta la mancanza, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione senza alcuna specificazione dei segmenti motivazionali specificamente attinti dalla censura. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; n.19712 del 6/2/2015, Rv.263541).Per debito di completezza deve aggiungersi che la Corte di merito ha fornito ampia e persuasiva risposta alle censure difensive, pervenendo alla loro reiezione sulla base di un supporto motivazionale esente da aporie e manifeste illogicità. 2.1 L'impugnazione difensiva soffre l'ulteriore e rilevante limite di introdurre in sede di legittimità argomenti che esulavano dall'atto d'appello, come nel caso del preteso tentativo dell'imputato di intermediare il rapporto di collaborazione con la Cinelli della Italia Fashion onde evitare la concorrenza tra terzisti cinesi e il conseguente abbassamento dei prezzi delle commesse, giacché nell'atto di gravame la difesa ( pag. 4) ha, al contrario, asserito che era del tutto chiaro il contesto lavorativo in cui si era sviluppata la vicenda e "comprensibile la preoccupazione nutrita dall'odierno imputato circa l'eventuale presenza di concorrenti nella produzione di confezioni, così come rappresentato dal teste Vannacci, preoccupazione peraltro trasformatasi in circostanza reale, stante l'interruzione della collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] e Piumini". Non devolute in sede d'appello risultano anche le doglianze che revocano in dubbio la sussistenza del reato con riguardo all'asserita mancanza di danno ovvero ipotizzano il reato impossibile facendo leva sull'assenza di potere decisionale della p.o. nella Italia Fashion, dopo aver contraddittoriamente richiamato la veste di socio occulto dello Xia nella compagine. Quanto all'aggressione patita dallo Xia il 27 giugno 2014, la Corte di merito ha fornito esaustiva risposta alle doglianze difensive anche con riguardo all'etnia degli autori materiali, sicché la riproposizione di rilievi già correttamente scrutinati in assenza di correlazione con l'apparato reiettivo connota l'impugnazione di aspecificità. 2.2 Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche la sentenza impugnata ha evidenziato come l'imputato non abbia dato segni di consapevolezza del disvalore penale e sociale delle condotte addebitategli né abbia posto in essere alcuno sforzo risarcitorio o anche meramente conciliativo nei confronti degli offesi, esprimendo una valutazione circa la gravità del fatto e la personalità dell'autore adeguatamente giustificata e non suscettibile di rivisitazione in questa sede al pari della quantificazione della pena, frutto di ponderata valutazione dei criteri dosimetrici. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. c4)5, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme