CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 09769/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, indagando la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo richiamando specificamente, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto che contraddistinguono anche il giudizio di secondo grado,, le risultanze in atti e la deposizione del teste Bullaro (pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), dando rilievo, in particolare, all'attestazione, incontrovertibile, della consapevole e deliberata violazione della prescrizione cui era assoggettato, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2024