CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20664/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti;– ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e DOMENICOMENORELLO, giusta procura in atti;-controricorrente e ricorrente incidentale-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA], e per essa i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e VIVIANAMARCHI;-intimati-Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza n. 533/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito Il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del settimo,l’assorbimento del sesto e il rigetto degli altri motivi del ricorso principale;l’accoglimento dell’ottavo motivo, l’assorbimento del sesto e il rigetto deglialtri motivi del ricorso incidentale;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e AttilioGastaldello per [OSCURATO:PERSONA];Margherita e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Tartaro-Tione, premettendo di essere comproprietari di alcuni terreni in [OSCURATO:PERSONA] e lamentando l’arbitraria occupazione da parte della convenutadei mappali 11 e 133 del Foglio 60, posta in essere a decorrere dal mesedi settembre 1988 nel corso dei lavori di costruzione di un raccordoferroviario privato di collegamento tra linea ferroviaria e il deposito GPL diPubligas, mediante posa di traversine e binari; nonché l’occupazione diparte del mappale 8 del Foglio 61, in occasione dei lavori di riaperturadella vecchia stradina S. Andrea, previo l’eliminazione della recinzione iviesistente e l’apporto di ciottoli e terra.Ciò posto, gli attori chiesero la determinazione dell’esatto confine trala loro proprietà e i limitrofi immobili di proprietà del Consorzio di Bonifica,nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio delle porzioni occupate senzatitolo, con conseguente ripristino dello “status quo ante” e la condanna alrisarcimento del danno.Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026Publigas, costituitasi, eccepì l’inammissibilità della domanda relativaai mappali n. 11 e 133, in quanto gli attori avevano già esperito due causepossessorie aventi ad oggetto gli stessi.Si costituì, altresì, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]Tartaro-Tione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendovenduto i mappali n. 7, 10, 113 e 114 alla [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, con sentenza non definitiva dichiarò il difetto dilegittimazione passiva del Consorzio.Nelle more del giudizio, intervenne volontariamente [OSCURATO:SOCIETA].,sostenendo di essere titolare di un contratto di affitto avente ad oggettoun fondo comprendente i mappali di causa, deducendo di aver eseguitodei lavori sul mappale n. 133 e chiedendo che l’ordine di ripristino nonfosse esteso anche a tali opere.Con la sentenza definitiva il Tribunale, per quanto qui interessa,dichiarò illegittima occupazione di [OSCURATO:PERSONA] dei mappali di cui si discute,condannandola al rilascio delle porzioni occupate e al risarcimento deidanni, quantificati in € 80.521,20, e in € 7.410,00, oltre rivalutazione einteressi, da computarsi siccome stabilito in dispositivo. Rigettò la pretesadi diritto al risarcimento di danni ulteriori.La Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento delleimpugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inparte riformata la decisione di primo grado, condannò la [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma di € 82.614,75 e di € 4.466,58, oltrerivalutazione e interessi, da computarsi siccome in dispositivo, a titolo diristoro di danni patrimoniali, nonché dell’ulteriore somma di € 31.000,00, oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata al mese disettembre 1988 e via via rivalutata (…) , a titolo di ristoro di danno nonpatrimoniale.Di seguito, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare.Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026- Secondo la Corte, Le risultanze delle plurime c.t.u. espletate in corsodi causa, concordanti sul punto, non lasciano dubbi sull’avvenutaoccupazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei mappali n. 11 e 133 del Foglio 60tramite la posa di binari e traversine e del mappale 8 del Foglio 61 tramitel’allargamento del sedime della strada S. Andrea .- La Corte di merito, dopo aver giudicato corretta la qualificazione dirivendicazione operata dal Tribunale, in quanto la lesione da parte diPubligas non si è estrinsecata soltanto nell’illegittimo esercizio delpassaggio su alcune parti del fondo Cave, ma anche con lo stravolgimentodelle aree occupate, destinate a sede di binari ferroviari e a sedime dellanuova strada, con conseguente impossibilità di sfruttamento secondo laloro preesistente destinazione agricola , afferma sussistere l’elementosoggettivo dell’illecito aquiliano (a fronte di due procedimenti possessoriavviati dalla controparte, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prudentementeprocedere all’identificazione dei confini, inoltre, in alcuni tratti l’appellanteaveva divelto la recinzione).- Il c.t.u. aveva accertato la denunciata invasione e, per contro, laPubligas non aveva desistito dai suoi comportamenti.- Riconosce a [OSCURATO:PERSONA] una somma commisurata al valore locativo delle soleporzioni direttamente interessate dall’occupazione abusiva, determinata invia equitativa e parametrata alla prevalente destinazione agricola delfondo.- Spetta il danno non patrimoniale, pur in un contesto giurisprudenzialeprevalentemente contrario, per la lesione del diritto di proprietà, speciesulla scorta della normativa eurounitaria.- Esclude dalla quantificazione la somma liquidata in favore dello [OSCURATO:PERSONA] dalTribunale di Verona, Sezione specializzata per le controversie agrarie,poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., già affittuaria di talune zone della parte delfondo oggetto di divisione ereditaria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026- Nega sussistenza di contraddittorio disintegro, in quanto MargheritaZago, una volta che il fondo per cui è causa era stato definitivamenteassegnato al fratello, in sede di divisione ereditaria, non era titolared’interesse alcuno al giudizio, stante l’effetto retroattivo dell’attribuzionedella quota in sede divisionale.- La domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto in corso di causa di essereristorato del danno che assumeva essergli stato procurato dal doveresubire il fondo di sua proprietà i vincoli urbanistici derivanti dallaedificazione dello stabilimento adiacente della [OSCURATO:PERSONA], era inammissibilein quanto tardiva, implicando allargamento del tema della decisione.- Per contro, la domanda con la quale l’attore assumeva di non averepotuto utilizzare l’intero suo fondo a cagione delle opere realizzate daPubligas sulle particelle di cui si è detto, era ammissibile, in quanto mera“emendatio” (a differenza di quel che aveva reputato il Tribunale), mainfondata: i binari a raso non avevano impedito l’utilizzo della parterimanente del fondo, peraltro d’altrove accessibile.- Oltre, al già precisato a riguardo dello scomputo di quanto dovutoversare da [OSCURATO:PERSONA], correttamente il Tribunale aveva detratto il costo per ilripristino del mappale n. 133, poiché già eseguito da [OSCURATO:PERSONA].- [OSCURATO:PERSONA] non poteva chiedere il ristoro dell’asserito lucro ingiusto ricavatoda [OSCURATO:PERSONA], quale che fosse stato l’atteggiamento psicologico diquest’ultima.- Escluso potersi riportare “tout court” alla nozione di danno “in re ipsa”, ilGiudice di primo gradoaveva correttamente ancorato l’entità delpregiudizio causato dall’occupazione senza titolo ai canoni locativiricavabili.- La destinazione urbanistica delle particelle occupate, fino al 1988agricola, era stata successivamente industriale-impianti speciali pericolosiad esclusivo utilizzo di [OSCURATO:PERSONA], senza alcun vincolo dell’area, salvo lezone prossime alla ferrovia, nel resto, destinate a verde e a parco.Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026- La quantificazione del danno patrimoniale doveva riferirsi allosfruttamento agricolo, stante che per quello industriale sarebbe occorsoprovare che un tale sfruttamento fosse in concreto possibile, il che era daescludere in fatto.- Non era configurabile danno da perdita di “chances” per difetto di prova,non bastando addurre la mera aspettativa.- Non ricorrevano le ipotesi per far applicazione del comma secondodell’art. 2933 cod. civ. (esclusione di ripristino ove importino pregiudizioper l’economia nazionale) e dell’art. 2058 cod. civ., perché la tutela deidiritti reali non lo consente.- L’accertato “ius possidendi” nel giudizio petitorio, rende in “non cale” lo“ius possessionis”, tutelato nella sola sede possessoria.Avverso la sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sullabase di quattordici motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, in senoal quale propone ricorso incidentale fondato su nove motivi, avverso ilquale [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte con le quali hachiesto l’accoglimento del settimo, l’assorbimento del sesto e il rigettodegli altri motivi del ricorso principale; l’accoglimento dell’ottavo motivo,l’assorbimento del sesto e il rigetto degli altri motivi del ricorsoincidentale. Conclusioni confermate in udienza.Sono stati ascoltati gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].p.a. e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 111 e 331 cod. proc. civ., in combinato dispostocon gli artt. 757 e 1116 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026co. 1, n. 3, per avere la Corte d’appello erroneamente omesso d’integrareil contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui l'effetto dichiarativo-retroattivo della divisione - che poggia invia esclusiva sull'art. 757 cod. civ. e che l'art. 1116 cod. civ. estende alrapporto fra comproprietari che non sono coeredi - comporta che ciascuncondividente sia considerato titolare "ex tunc", e cioè all'apertura dellasuccessione, dei beni assegnatigli, saldando l'intervallo di tempo chesepara la delazione (e la conseguente accettazione dell'eredità) dalladivisione. Tale natura dichiarativa esclude che la divisione abbia ancheefficacia traslativa, poiché l'atto che la dispone (consista in una sentenza oin un contratto) non comporta un effetto di trasferimento fra i condividentinei rapporti reciproci, né fra la comunione che si scioglie ed i singolicondividenti, dal momento che il titolo di acquisto del singolo condividenteè da farsi risalire non all'atto divisionale, ma all'originario titolo che hacostituito la situazione di comproprietà, sciolta poi con la divisione, senzache possa ritenersi che gli effetti dell'atto che ha dato origine allacomunione si incrementino a seguito della divisione, poiché essi simodificano soltanto sotto l'aspetto qualitativo (ovvero passando dallaquota indivisa al bene attribuito con l'"approporzionamento"), essendosil'acquisto del coerede o del comproprietario di cose comuni già realizzato.(Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata con la quale,in un caso di riscatto agrario esercitato dai ricorrenti con riferimento ad uncontratto di vendita del 1990 avente ad oggetto solo una quota indivisapari alla metà del fondo dedotto in controversia, era stato correttamenteritenuto che l'oggetto dell'azione di riscatto non poteva essere più ampiodi quella metà indivisa, non potendosi estendere, in particolare, allaseconda metà indivisa non oggetto della vendita stessa, poiché l'acquistodi quest'ultima era conseguita soltanto alla divisione intervenuta nel 1991,Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026che non essendo qualificabile come atto di trasferimento a titolo oneroso,non poteva essere suscettibile di prelazione e riscatto) (Sez. 2, n. 7231,29/03/2006, Rv. 588121 – 01, fra le tante).L’affermazione del ricorrente che la retroattività della divisionevale unicamente ai fini del trasferimento dei beni appartenenti allacomunione ereditaria, ma non priva certo il coerede non assegnatario delbene di altri diritti acquisiti manente comunione e già azionati in sedegiudiziaria , pur muovendo le mosse da una suggestiva premessa, nonfa i conti con la concreta vicenda in esame. Poiché alla germanapretermessa risulta essere stato assegnato un fondo diverso da quellooggetto dell’azione di rivendicazione non potrebbe coltivare alcuninteresse proprio attraverso la partecipazione alla causa.Sotto l’aspetto processuale in senso proprio il mantenimento delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] assumerebbe i contornid’una forzatura formalistica, perché priva del necessario interesse adagire, cioè orfana d’un diritto sostanziale da difendere.In un tal caso la tutela dell’integrità del contraddittorio, vale a diredella regola processuale in sé, pur ove si volesse non vedere lapreclusione da mancanza d’interesse, importerebbe una spenditaingiustificata della “risorsa giustizia”, ontologicamente limitata, con unirragionevole allungamento dei tempi del processo.A ciò aggiungasi che il ricorso per cassazione – come afferma lastessa ricorrente (v. pag. 15 ricorso) – è stato comunque notificato aglieredi di [OSCURATO:PERSONA] che non hanno ritenuto di svolgere difese.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità dellasentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 co. 1, n. 4, cod. proc.civ., per la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte territorialeerroneamente ritenuto sussistente un giudicato interno in relazioneNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026all’asserita carenza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di appello per difetto di interesse.La doglianza è assorbita in senso improprio dal rigetto del primomotivo.3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione e/o della falsaapplicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod.proc. civ., co. 1, n. 3, per avere la Corte distrettuale erroneamenteinterpretato il concetto di “colpa”, nella parte in cui ha tratteggiato unmodello di comportamento ben lontano sia da quanto è lecito attendersidal semplice bonus vis, sia da quanto accade normalmente nella realtàfattuale.La critica non può essere condivisa.Pienamente provata la consapevole condotta antigiuridica, comecompiutamente motivato in sentenza, ancor più tenendosi conto dellaqualità professionale della convenuta, non si vede cos’altro avrebbedovuto provare il proprietario che si veda illegittimamente occupato ilproprio fondo.4. Con il quarto motivo la ricorrente rileva l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., consistenti in dueprovvedimenti giudiziali della Pretura di Verona emessi “ante causam” trale parti in merito all’asserita invasione e ai margini di tolleranza dellastessa.Il motivo è privo di giuridico fondamento per l’autonomo concorreredi più ragioni, ognuna delle quali idonea a sorreggere l’epilogo di rigetto.(a) Non è qui allegato un fatto storico o documentale dibattuto enon considerato, avendo al contrario la Corte d’appello mostrato pienaconsapevolezza delle cause possessorie intercorse tra le parti.(b) In presenza di “doppia conforme” - è appena il caso di precisareche sui fatti vi è esatta conformità fra le due pronunce, che si discostanoNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026solo in punto di quantificazione monetaria del pregiudizio -, sulla basedell’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, perevitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014,Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016),evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omessoesame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi inipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale aventecarattere di decisività, per quel che immediatamente dopo si dirà sub (c).(c) Non vi è critica precipua dell’esatta considerazione svolta dallasentenza sulla diversa portata della decisione possessoria, ovviamenterecessiva a fronte del vittorioso esperimento dell’azione petitoria.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o lafalsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale – accertata l’occupazione di una limitatissima porzione del“fondo Cave” – desunto automaticamente la debenza del risarcimentoriconosciuto in favore dell’odierno controricorrente, malgrado la mancataallegazione e prova del fondamento della relativa pretesa.La doglianza non può essere accolta.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei parametriermeneutici enunciati da questa Corte, la quale, pur escludendo che ilristoro del danno da occupazione senza titolo possa poggiare sul “danno inre ipsa”, ha ancorato lo stesso al danno presunto, vincibile attraversoprova contraria (S.U. n. 33645/2022), o, come ancora oltre si è precisato,al danno “normale” (Cass. nn. 7290/2025, 32459/2023, 612/2026,17758/2024), cioè a quel pregiudizio che, secondo l’ “id quod” èNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026ragionevole ritenere che l’occupazione procuri, tenendo conto dellatemporaneità dell’occupazione (Cass. n. 14294/2018), della provapresuntiva e del criterio di stima del danno ancorato a parametri equitativiaventi aggancio con la concreta realtà.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzae/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 co. 1, n. 4, cod. proc. civ., peravere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sull’eccezione digiudicato interno in ordine al risarcimento del danno non patrimonialeconseguente alla lesione del diritto di proprietà riconosciuto all’odiernocontroricorrente.7. Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la violazione e/o lafalsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059, 2697 cod. civ., inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corted’appello erroneamente riconosciuto in favore dell’odierno controricorrenteil risarcimento del danno non patrimoniale “in re ipsa”, nonostante lamancata allegazione e prova negli atti di causa.Il settimo motivo è fondato.La Corte di Venezia, con articolata motivazione, ha riconosciuto alloZago il diritto al risarcimento morale, conseguente alla lesione del dirittodi proprietà, quantificandolo in € 30.000,00.Questi gli argomenti posti a sostegno della conclusione:(a) a differenza dello Statuto albertino l’art. 42 della Costituzione(b) consistenza giuridica vieppiù enfatizzata dalla normativaeurounitaria (riprende giurisprudenza delle Corti sovranazionali europee,l’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 1del Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei Dirittidell’Uomo e delle Libertà fondamentali), normativa alla quale la Cortecostituzionale assegna il valore di regola interposta tra la legge e laCostituzione, ai sensi dell’art. 117, co. 1, Cost.;Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026(c) il risarcimento del danno non patrimoniale, in presenza di gravitàdella lesione e di non futilità del pregiudizio, non potrebbe essere negato,generando una situazione di disparità di trattamento, essendo larisarcibilità di un tal danno riconosciuta dall’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001(introdotto dall’art. 34, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nellal. n. 111/2011) nel caso di acquisizione sanante a seguito di occupazionesenza titolo della P.A.Il ragionamento della Corte di merito prende l’abbrivio dapresupposti non condivisibili.La norma apicale dalla quale raccogliere le prescrizioni normative ècostituita dall’art. 42 Cost.In primo luogo, non può non evidenziarsi che il diritto di proprietàtrova regolamentazione costituzionale all’interno del titolo III dedicato airapporti economici e non già all’interno dei precedenti titoli, che dopol’impronta basilare dei “[OSCURATO:PERSONA]”, disciplinano i rapporti civili(titolo I) e i rapporti etico-sociali (titolo II).Trattasi, indubbiamente, di riconoscimento pieno, ma, tuttavia,come la più autorevole dottrina pubblicistica insegna, pur sempre piegatoalla funzione che a esso attribuisce il Costituente. Ben diversamente idiritti cd. di libertà e, fra questi, in guisa emblematica, il diritto dimanifestazione del pensiero, vengono riconosciuti e protetti in sé, qualeche sia lo scopo perseguito dal soggetto, sia pure esso addirittura incontrasto con i valori costituzionali, salvo limiti e bilanciamenti darinvenirsi esclusivamente all’interno della Carta. Si è per questo spiegatoche il diritto di proprietà è tutelato nella misura in cui si ponga in funzionedella realizzazione degli scopi prefigurati dalla Costituzione, a differenza diquei diritti di libertà di cui si è detto, il cui riconoscimento e tutela, qualivalori in sé caratterizzanti la Costituzione democratica, rappresenta larottura radicale con il regime autoritario che questa precedette e ilfondamento incomprimibile dello Stato democratico.Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026A completamento di quanto appena esposto è utile riportare il testodell’art. 42 Cost.: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economiciappartengono allo Stato, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che nedetermina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo diassicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, esalvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima etestamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”Davanti a un tal contenuto della norma suprema non puòcondividersi l’aspirazione della Corte di Venezia a misurare la normainterposta con le regole unionali. La disciplina fondamentale del diritto diproprietà, pienamente, ma non incondizionatamente, riconosciuto, deverinvenirsi appunto nell’art. 42 Cost. e non in questa o quella normainterposta.Peraltro, le norme comuni poste a fondamento del proprioragionamento dal Giudice di secondo grado, non rendono vieppiù solennel’affermazione del diritto di proprietà sancito dalla nostra Cartacostituzionale. Il citato art. 17, co. 1, cit. dispone: “Ogni persona ha ildiritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, diusarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essereprivata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi enei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di unagiusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essereregolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale”.Le asimmetrie che potrebbero evidenziarsi rispetto al testocostituzionale, peraltro meritevoli di studio approfondito, non assumono,tuttavia, significato che possa decisivamente sorreggere il riconoscimentodel danno non patrimoniale per lesione del diritto di proprietà in sé.Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026A questo punto e di conseguenza, una tal risarcibilità puòriconoscersi solo se la violazione del diritto di proprietà si ripercuota inmaniera diretta e lesiva su taluno dei diritti fondamentali della persona.Perciò resta pienamente condivisibile il principio di diritto enunciatonel 2008 dalle Sezioni unite: Il danno non patrimoniale è risarcibile nei solicasi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fattoillecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittimaavrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dallalesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento,ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una dellefattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno nonpatrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso diillecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme chevietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto alrisarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soliinteressi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso lanorma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quelloalla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fattoillecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, cometali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto alrisarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di taliinteressi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "exante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dalgiudice (S.U. n. 26972, 11/11/2008, Rv. 605491). Cass. n. 29832/2008,pur escludendo che la risarcibilità del danno non patrimoniale sia collegatoalla natura di reato del fatto illecito, la ricollega alla lesione di un interesseinerente alla persona, costituzionalmente garantito.La decisione della Corte di Giustizia U.E. 44/79 Hauer, citata dallasentenza impugnata allo scopo di sostenere la risarcibilità del dannoNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026morale da lesione del diritto di proprietà, suffraga l’opposta visione. Siriconosce il rilievo del diritto di proprietà (e fin qua niente di nuovo),confermandosene, tuttavia, i limiti, in altre parole, la sua natura assolutasì, ma comprimibile per assicurarne la funzione sociale.Pur vero che la sentenza della Corte EDU del 2005, Carbonara eVentura v. Italia, anch’essa evocata in sentenza, condannò l'Italia per lapratica dell'espropriazione indiretta (o occupazione acquisitiva) al ristorodel danno patrimoniale e non.Epperò, per un verso, il pregiudizio morale viene ancorato da quellaCorte, in via prioritaria alla violazione della Convenzione (pur fattoriferimento al senso di impotenza e di frustrazione di fronte allospossessamento illegale dei loro beni ), cioè per essere venuto meno loStato aderente al rispetto di uno dei precetti convenzionali.Per altro verso, la fattispecie riguarda l’ipotesi usurpativa messa inarroganza – trattandosi d’illecito commesso dallo Stato o da enti pubblici.In adempimento delle indicazioni della Corte EDU l’art. 42 bis, d.P.R. n.327/2001, introdotto dall’art. 34, d.l. n. 98/2011, convertito conmodificazioni nella l. n. 111/2011, in un simile caso tipico riconosce ildanno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà.Per altro verso ancora, infine, riguarda la definitiva perdita dellaproprietà, usurpata dalla P.A.Tirando le fila, deve affermarsi che: “la lesione del diritto diproprietà, generativa di pregiudizio patrimoniale integralmente risarcibile,può configurare fonte di pregiudizio extrapatrimoniale solo nei casi in cuiessa si correli, procurando pregiudizio serio e non futile, a uno dei dirittidella persona riconosciuti dalla Carta costituzionale, quali, a titoloesemplificativo, quello alla salute, alla tutela di maternità e infanzia, allavoro, alla privatezza del domicilio, della corrispondenza, alla libertà dimovimento, alla libertà di riunione, di svolgere attività politica o sindacaleNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026etc. Oppure nei casi in cui la legge lo preveda espressamente (come nelcaso dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, introdotto dall’art. 34, d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 111/2011)”.Poiché nella fattispecie in esame nessuna di tali correlazioni risultaessere stata anche solo allegata il diritto al risarcimento del danno nonpatrimoniale è stato erroneamente riconosciuto per il solo fatto dellaviolazione transitoria del diritto di proprietà.È appena il caso di evidenziare la palese tardività con la quale loZago, con la memoria illustrativa, si è sforzato di sostenere che nel caso dispecie, sussistendo fattispecie di reato, il danno morale andava risarcito,senza che una tal qualificazione del fatto risulti essere mai statasottoposta al giudice, che pur aveva il potere di apprezzarla in viaincidentale (cfr., da ultimo, Cass. n. 21339/2025).Le esposte considerazioni assorbono logicamente l’esame del sestomotivo.8. Con l’ottavo motivo viene lamentata nullità della sentenza e/o delprocedimento, ai sensi dell’art. 360 co. 1, n. 4, cod. proc. civ., per laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territorialeomesso di pronunciarsi sul sesto motivo d’appello concernente l’illegittimarifusione dei costi riguardanti le opere per il ripristino dello stato dei luoghirealizzate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per cui l’odierno controricorrenteaveva già trovato pieno soddisfacimento con la sentenza emessa all’esitodel contenzioso agrario.Il motivo è destituito di giuridico fondamento, poiché la sentenza sulpunto ha risposto e provveduto allo scomputo di quanto reputato diragione, fermo restando che, sul piano meramente motivazionale, non èesigibile la corrispondente e simmetrica opinione decisoria su ogni singoladeduzione dell’impugnante (Cfr., ex multis, Cass. nn. 3126/2021,25509/2014, 24542/2009)Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/20269. Con il nono motivo la ricorrente rileva la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 1306, co. 2, e 2909 cod. civ., in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso distralciare tutte le voci attinenti ai lavori per il ripristino dello stato deiluoghi non eseguiti dall’odierna ricorrente e già ristorati in forza delgiudicato esterno intercorso tra le parti, limitandosi a detrarre dalrisarcimento del danno la somma oggetto di condanna nel dispositivo dellasentenza.Il motivo è inammissibile.La ricorrente dichiara in calce al ricorso di aver depositato in atti lasentenza del giudice specializzato, ma non si cura nel corpo del ricorsod’indicare con puntualità le specifiche disposizioni di quel giudice, poste inrelazione alla “causa petendi” e al “petitum”, che suffragherebberol’assunto impugnatorio, secondo il quale la sentenza della Corte veneziananon avrebbe correttamente tenuto conto del risarcimento ottenuto dalloZago in base alla condanna emessa dalla Sezione specializzata agraria delTribunale di Verona.Il difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, nonconsente alla Corte lo scrutinio della doglianza.10. Con il decimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o lafalsa applicazione degli artt. 833, 948 cod. civ., 100 cod. proc. civ. e 2Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale illegittimamente riconosciuto la sussistenza di unconcreto interesse dell’odierno controricorrente all’accertamentodell’arbitrarietà dell’occupazione e al ripristino dello “status quo ante”,nonostante la capziosità dell’azione avversaria e la carenza di unapprezzabile interesse alla decisione.Il motivo è infondato.Trattasi di critica inconcludente e in irragionevole contrasto con gliaccertamenti di fatto: è del tutto ovvio che il proprietario, leso nel suoNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026diritto reale, abbia indubitabile interesse ad agire in rivendicazione al finedi tutelare il proprio diritto da terzi offeso.11. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 948 e 949 cod. civ., in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte distrettualeerroneamente accolto l’azione di rivendicazione proposta dall’odiernocontroricorrente, nonostante la carenza dei necessari presupposti,ritenendolo il mezzo processuale corretto per contestare l’altrui diritto dipassaggio, in luogo dell’azione “negatoria servitutis”.Il motivo è infondato.I fatti, siccome insindacabilmente accertati dalla Corte d’appello, nonpossono in alcun modo riportarsi all’esercizio d’una abusiva servitù dipassaggio, implicando invece, come bene ha spiegato il Giudice di secondogrado, una vera e propria invasione del fondo altrui, con la violentasoppressione di parte della recinzione, seguita dallo svolgimento di lavorie dall’immutazione dei luoghi con opere permanenti.12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente prospetta la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 2933 cod. civ., in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, cod. proc. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo gradoerroneamente ritenuto insussistenti i presupposti di applicabilitàdell’anzidetta norma, negando l’esistenza di un pregiudizio all’economianazionale.Il motivo è infondato.Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n.Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/20265745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Per il resto, non può che richiamarsi la condivisa graniticagiurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di spiegare che ilconcetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare,si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionaleimportanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievoleper l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione odi distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine dievitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione(cfr., fra le ultime, Cass. n. 26266/2025).In ogni caso, la disposizione non s’addice ai diritti reali, ai qualil’ordinamento assicura tutela ripristinatoria piena, sempre e comunque13. Con il tredicesimo motivo ci si duole della violazione e/o dellafalsa applicazione dell’art. 2058 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte distrettuale ha erroneamenteritenuto non applicabile al caso di specie il comma 2 della già menzionatadisposizione, nonostante l’eccessiva onerosità che la reintegrazione informa specifica provoca all’odierna ricorrente in luogo della reintegrazioneper equivalente.Il motivo è infondato.Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il Collegio condivide e intende dare continuità al principio di dirittosecondo il quale, la tutela riservata ai diritti reali non consentel'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno ditali diritti, atteso il loro carattere assoluto, salvo che la demolizione dellacosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in taleevenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2,c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi nonrichiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifestila sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto diun'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte delgiudice (Sez. 2, n. 16611, 20/06/2019, Rv. 654338 – 01, fra le tante)14. Con il quattordicesimo e ultimo motivo la ricorrente rileva laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1168 e 1117 cod. civ.,nonché degli artt. 703 e 704 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello erroneamente rigettatole domande di reintegrazione nel possesso del binario e dell’areainteressata, concludendo nel senso che, una volta accertata la fondatezzadel diritto reale fatto valere in giudizio, la situazione possessoria invocatada chi non ne sia titolare non può più trovare tutela.La doglianza è infondata.Secondo regola giuridica di pacifica interpretazione e di evidentelogica comprensione la tutela possessoria recede davanti a quellapetitoria. Il principio risulta essere stato enunciato da questa Corte inepoca più prossima con la sentenza n. 6648/2003. La scarsità diprecedenti è frutto della incontestabilità della regola, che scaturisce dalcombinato degli artt. 703 e segg. cod. proc. civ. e 948 cod. civ., e haradici antiche nelle ragioni della tutela dell’apparenza (possesso), la qualenon può che cedere davanti all’accertamento in sede petitoria del dirittoreale.RICORSO INCIDENTALENumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/20261 Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 1223 e 2043 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corted’appello, dopo aver accertato la condotta usurpativa e pervicacedell’odierna ricorrente, limitato la commisurazione del danno alla solaindisponibilità della porzione di terreno attraversata dai binari, omettendodi considerare tutte le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito.2 Con il secondo motivo del ricorso incidentale il controricorrentedenuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione dell’art. 115 cod. proc.civ., addebitando alla Corte veneziana di avere errato nell’affermare cheper alcuni danni non fosse stata fornita la prova e, di conseguenza, peravere illegittimamente escluso di commisurare la valutazione complessivadel pregiudizio patito dall’esponente all’intensità del dolo e al grave dannoprocurato all’esponente, che per tutta la durata dell’occupazione nonaveva potuto sfruttare tutte le potenzialità (non solo agricole) del propriofondo.3 Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettualeomesso di pronunciarsi sul contenuto della domanda con cui era statochiesto di estendere l’area del danno risarcibile alle illecite manovrerealizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], dirette a sottrarre la disponibilità non solo di unalimitata porzione di terreno, ma dell’intera proprietà.Il complesso censorio dei primi tre motivi incidentali, accomunatidallo scopo di criticare la decisione per non avere integralmenteripristinato il diritto leso mediante risarcimento in grado di coprire l’interaarea del danno, valorizzando anche l’ “animus” della controparte, la qualeavrebbe premeditatamente occupato l’altrui proprietà al fine di soddisfareNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026le proprie necessità d’impresa, mirando addirittura all’ipotizzatoimpossessamento dell’intero fondo, è destituito di giuridico fondamento.La Corte locale, come più sopra si è riportato, ha compiutamentespiegato le ragioni per le quali l’occupazione del tratto del fondo e ilcollocamento dei binari a raso non aveva procurato apprezzabile ostacoloallo sfruttamento del resto del terreno, peraltro, accessibile “aliunde” e lecritiche mosse dal ricorrente incidentale ad altro non anelano che a unimproprio riesame di merito.Va soggiunto che l’intensità della colpa o del dolo in capo all’autoredel fatto illecito, e tantomeno le mire, più o meno palesi di costui (poi nonsoddisfatte), non può costituire ragione per ampliare l’area del ristoro,assegnando al risarcimento del danno funzione punitiva estraneaall’ordinamento. Risarcimento che, salvo i casi espressamente previstidalla legge (cd. danni punitivi), ha la funzione di ripristinare il patrimonioleso, in misura non minore, epperò non maggiore, del danno procurato.Non è dato comprendere, infine, in che debba consistere l’omessapronuncia denunciata: la sentenza, invero, ha pronunciato su tutti i motivie il ricorrente confonde la non conformità alle sue aspettative delladecisione con l’omissione di pronuncia.4. Con il quarto motivo ci si duole della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il Giudice di secondogrado accordato il risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante,assumendo l’impossibilità di configurare il danno stesso insitonell’illegittima occupazione, danno che, invece, avrebbe dovuto essereconsiderato “in re ipsa”, in quanto ricollegato alla perdita delladisponibilità del bene da parte del “dominus” e all’impossibilità per questidi conseguire l’utilità in relazione alla natura fruttifera di esso.Il motivo è infondato.Numero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026La Corte d’appello ha puntualmente spiegato le ragioni per le qualiera rimasto senza prova l’ipotizzato danno da perdita di chance: fino al1988 tutto il fondo di proprietà [OSCURATO:PERSONA] aveva destinazione agricola,successivamente la parte prevalente del fondo posta ad Ovest (checomprende il mappale 133) è stata classificata dal 30.8.1988 come “areaproduttiva con destinazione industriale-impianti speciali pericolosi /A-D3”,destinata ad esclusivo utilizzo della [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] come “Z.T.O.D1-18-Zone industriali o artigianali -[OSCURATO:PERSONA]” senzavincolare l’area in funzione delle esigenze di [OSCURATO:PERSONA] (con esclusione dellaparte del fondo prossima alla ferrovia, per mq 12.461, classificata “Z.T.O.E [OSCURATO:PERSONA] E2 con sovrapposta fascia di rispetto” . Imappali 8 e 11, posti sulla riva del fiume Tione, avevano sempre avuto,fino all’attualità, destinazione urbanistica a verde. Come già detto, il fondoera accessibile e sfruttabile, anche dopo la posa dei binari a raso.La critica mossa col motivo in esame, lungi dall’evidenziarerisultanze probatorie capaci di smentire quanto accertato dal Giudice,congettura il possibile utilizzo del fondo Cave nel 1989, area adestinazione industriale e dotata di una via d’accesso privata attraverso ilponte sul fiume Tione, che consentiva il collegamento con la reteferroviaria .Congettura che contrasta immotivatamente gli accertamenti dellaCorte di merito e che giammai potrebbe giustificare il prospettato dannoda perdita di “chances”, in quanto la probabilità dell’occasione perdutadeve essere prossima alla certezza (Cass. n. 25442/2024), o perlomeno,deve identificarsi in una concreta possibilità di conseguire un vantaggio,qualificata da apprezzabilità, serietà e concretezza (Cass. n. 29829/2018)e, comunque, deve rimanere dimostrato il nesso di causalità (Cass. n.33964/2023).Infine, la pretesa che dall’occupazione della proprietà immobiliarealtrui derivi il diritto al risarcimento del danno quale conseguenza in “reNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026ipsa” non trova conforto nella più recente giurisprudenza di questa Corte,siccome esposto a riguardo dello speculare quinto motivo del ricorsoprincipale.5 Con il quinto motivo viene denunciato, in relazione dell’art. 360,co. 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., sul rilievo che ilgiudice di secondo grado ha accordato il ristoro (insufficiente) del dannopatrimoniale con una motivazione carente e/o apparente.Il motivo è privo di giuridico fondamento.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sulfatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatiNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).La sentenza d’appello, al contrario di quel che assume MarcelloZago, ha reso motivazione plausibile, pienamente ripercorribile e priva didecisive aporie.6 Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n.4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., sul rilievo che la Corteterritoriale ha accordato ristoro del danno non patrimoniale esiguo, conmotivazione radicalmente carente, tale da doversi considerare inesistente,senza tenere conto della produzione documentale dello [OSCURATO:PERSONA], diretta adimostrare il lucro dell’occupante .La doglianza resta assorbita in senso improprio dall’accoglimento delsettimo motivo del ricorso principale. In disparte, non può nonstigmatizzarsi la singolarità della pretesa di quantificare il danno patito daldanneggiato al preteso lucro ricavato dal danneggiante.7 Con il settimo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la violazionee/o la falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., sul rilievo cheNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026la Corte d’Appello ha illegittimamente escluso il danno da perdita di“chances” con una motivazione assolutamente carente e/o apparente.Il motivo è infondato per le ragioni svolte a riguardo del quintomotivo incidentale.8. Con l’ottavo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per la violazionedell’art. 156, co. 2, cod. proc. civ., per il contrasto tra la motivazione e ildispositivo, nella parte in cui la Corte territoriale pone le spese di c.t.u.per due terzi a carico del ricorrente e per un terzo a carico delcontroricorrente, pur avendo contestualmente affermato, nella partemotiva, che le stesse sono poste per tre quarti a carico del ricorrente eper un quarto a carico del controricorrente.L’epilogo del presente giudizio (cassazione con rinvio) assorbe lacensura, dovendo il giudice del rinvio procedere a nuovo governo dellespese in base all’esito finale della lite.9 Con il nono e ultimo motivo del ricorso incidentale ilcontroricorrente prospetta violazione e/o la falsa applicazione dell’art.2043 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., peravere la Corte d’Appello illegittimamente escluso l’imposta sul valoreaggiunto nella quantificazione della somma dovuta all’odiernocontroricorrente per il ripristino dello stato dei luoghi.Il motivo è infondato: la sentenza impugnata non ha escluso il dirittoal rimborso di quanto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato tenuto a corrispondereper I.V.A., trattandosi di esborso ex lege, al quale lo [OSCURATO:PERSONA] ha diritto, se ein quanto dovuto ed effettivamente sostenutoL’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale impone,come si è detto, la cassazione con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, ches’individua nella Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,riesaminerà la causa facendo applicazione del principio di dirittoNumero registro generale 29440/2020Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 20664/2026Data pubblicazione 18/06/2026enunciato, provvederà, inoltre, a regolare le spese del giudizio dicassazione.Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorrenteprincipale, essendo stato accolto il settimo motivo, e per il ricorrenteincidentale, essendo stato dichiarato assorbito l’ottavo motivo. P.Q.Maccoglie il settimo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti ilsecondo e il sesto del ricorso principale e l’ottavo di quello incidentale;rigetta i restanti motivi dei ricorsi; cassa la sentenza impugnata inrelazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, indiversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso, il giorno 14 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaSeconda Sezione Civile.Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]