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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 00701/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. rispetto al delitto di cui all'art. 624 bis cod.pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione e euro 493,33 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2.Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo, il vizio motivatorio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La Corte di merito, infatti, ha fornito un'adeguata e logica motivazione laddove ha evidenziato che i beni di cui l'imputato si era impossessato, sia nel caso del tentato furto sia nel caso del furto consumato, per loro intrinseca natura non consentivano di ipotizzare un lucro di particolare tenuità (trattasi in particolare di 2 pc portatili, 3 tablet, un cavo di alimentazione e 1 carta bancomat). 4.Ne deriva che il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle' ammende.

Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] .it-stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. rispetto al delitto di cui all'art. 624 bis cod.pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione e euro 493,33 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2.Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo, il vizio motivatorio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte di merito, infatti, ha fornito un'adeguata e logica motivazione laddove ha evidenziato che i beni di cui l'imputato si era impossessato, sia nel caso del tentato furto sia nel caso del furto consumato, per loro intrinseca natura non consentivano di ipotizzare un lucro di particolare tenuità (trattasi in particolare di 2 pc portatili, 3 tablet, un cavo di alimentazione e 1 carta bancomat). 4.Ne deriva che il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle' ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] .it-stensore I
Sentenza Cassazione n. 00701/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris