CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 28271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Genova, in sede di appello cautelare, con ordinanza in data 14.1.2022, ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Genova - [OSCURATO:PERSONA] - aveva rigettato la richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di detenzione in concorso ai fini di cessione a terzi di circa 97 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatti in relazione ai quali il ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di anni sei mesi dieci giorni sei di reclusione ed euro 24.840 di muta. 2. Il giudice dell'appello cautelare ha evidenziato che, conformemente a quanto indicato dal giudice della cautela si era in presenza di reiterazione di analoga istanza presentata circa un mese prima e disattesa dal GIP in data 19.11.2021 in ragione della persistenza di esigenze cautelati di rilevante pregnanza laddove il [OSCURATO:PERSONA], cittadino extra comunitario privo di permesso di soggiorno, di stabile occupazione e di riferimenti sociali e familiari in territorio italiano, alla stregua delle circostanze di fatto risultanti dagli atti del giudizio, risultava inserito in un contesto criminale di spessore nel settore del narco traffico e non aveva fornito elementi da cui potersi inferire la recisione dei collegamenti con tale ambiente, né erano stati addotti elementi di novità che giustificassero una rivalutazione della situazione cautelare in termini favorevoli al ricorrente. Assumeva inoltre il giudice dell'appello cautelare che neppure poteva ritenersi adeguata l'esecuzione della misura cautelare presso il domicilio di un conoscente del [OSCURATO:PERSONA] che aveva dato la disponibilità ad accoglierlo presso la propria abitazione posta in altra regione in quanto, in considerazione della gravità dei fatti commessi, dei collegamenti criminali, della condizione di immigrato clandestino, della rilevante pena applicata in primo grado e dell'assenza di un rapporto familiare o comunque affettivo con il soggetto disposto ad accoglierlo, non sarebbero state assicurate le esigenze di prevenire il rischio di reiterazione di condotte della stessa specie. 3. Avverso detto provvedimento insorge il difensore del [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce violazione di legge penale in relazione agli art. 275 e 284 cod. proc. pen. in relazione alla omessa evidenziazione della sussistenza dei requisiti di specificità e dei presupposti di attualità e di concretezza sottesi alle ravvisate esigenze cautelari, assumendo la genericità dei richiami operati dal giudice del riesame e la violazione della disciplina cautelare in ragione della erroneità del ragionamento operato in ordine alla impossibilità per il cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno di accedere a misura cautelare non detentiva, argomento sillogistico privo di confronto con il caso concreto e contrario al principio di uguaglianza nei termini in cui era stato declinato, laddove i concetti di clandestinità e di provvisorietà nel territorio italiano, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non avrebbero potuto ritenersi di per sé ostativi all'accesso a benefici premiali, all'applicazione di misure alternative alla detenzione e per tale motivo anche alle forme di cautela attenuata. 3.1 In relazione poi all'art.275 cod.proc.pen., assume che il Tribunale del Riesame aveva del tutto omesso di procedere ad un giudizio di adeguatezza e di idoneità della misura domiciliare prospettata dal ricorrente presso il domicilio di un conoscente, nè aveva argomentato sulla peculiarità degli elementi personalistici del [OSCURATO:PERSONA] che inducevano a ritenere che lo stesso si sarebbe sottratto agli obblighi connessi alla esecuzione della misura domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere disatteso. 2. Il giudice ha affrontato il tema delle esigenze cautelari e la valutazione di proporzionalità e di adeguatezza in termini assolutamente corretti sotto il profilo logico giuridico, tenendo conto in particolare degli indici forniti dalla stessa disposizione normativa di cui all'art.275 comma 1 bis cod.proc.pen. la quale impone che, contestualmente alla pronuncia di condanna, l'esame delle esigenze caute/ari è condotto tenendo conto dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art.274 comma I , lett.b) e c). 3. Appare pertanto evidente che non risulta correttamente calibrato l'argomento introdotto nei motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], quando contesta al giudice del riesame di essersi limitato a valorizzare la condizione di immigrato clandestino privo di lavoro e di stabili punti di 4 riferimento in territorio italiano, tanto da tradursi in ontologica preclusione alla detenzione domiciliare. Invero il giudice del riesame, uniformandosi alla norma di cui all'art.275 comma I bis cod.proc.pen., da un lato ha correttamente considerato l'esito del giudizio con il quale il prevenuto è stato dichiarato colpevole del reato ascritto e condannato a pena detentiva particolarmente severa superiore ad anni sei di reclusione, e dell'altra, nel riconsiderare la personalità del prevenuto in relazione alle concrete modalità di realizzazione dei reati attraverso una serie di collegamenti con il mondo del narcotraffico che garantivano un continuo approvvigionamento di stupefacente in rilevante quantità, ha escluso un affievolimento delle esigenze cautelari ravvisate nella misura genetica. 3.1 In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo di rappresentare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (scrutinabile anche mediante l'apprezzamento delle modalità esecutive del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo e sotto questo profilo risulta valorizzata anche la condizione di irregolarità amministrativa del prevenuto e l'assenza di redditi da lecita attività lavorativa, non già quale status preclusivo all'attenuazione ma quale indice di pericolo concreto di reiterazione . Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (modalità dell'azione delittuosa, pluralità di correi, complessivo giro di affari, rifornimenti abbondanti) costituiscono espressione della concretezza, ma ancora più dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa.4. Quanto ai profili di adeguatezza e di proporzionalità il giudice del riesame, se da un lato ha escluso che il decorso del tempo possa avere svolto un ruolo di mitigazione delle esigenze cautelari in considerazione dei profili di gravità e di articolazione nell'azione delittuosa, ha altresì escluso, con motivazione del tutto adeguata, che si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, che siffatte esigenze possano essere soddisfatte mediante una cautela domiciliare, in ragione della personalità del prevenuto e dell'insufficienza di un presidio lasciato all'autocontrollo di questi e dell'assoluta precarietà del consenso all'accoglienza da parte di soggetto non legato al ricorrente da vincoli familiari o affettivi. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'art.94 co.1 ter disp. att. cod. proc. pen. Co