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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 45504/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/01/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal condannato [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del 4 ottobre 2021 con cui il magistrato di sorveglianza di Ancona aveva respinto (ritenendola meramente reiterativa) la istanza di permesso premio presentata dallo stesso.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il reclamo era stato presentato dal detenuto senza motivi, e che i motivi successivamente presentati dal difensore erano tardivi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un motivo, distinto in due argomenti, descritti di seguito.

Con il primo argomento deduce che la ordinanza del magistrato di sorveglianza del 4 ottobre 2021 non era mai stata notificata al difensore, ma solo al condannato, in violazione dell'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, che è vero che prevede che il provvedimento debba essere notificato solo a pubblico ministero e condannato, ma che andrebbe letto in modo costituzionalmente orientato aggiungendo ad esso l'obbligo di notifica al difensore.

In fatto il difensore istante precisa che agli atti del fascicolo della istanza di permesso era depositata la sua nomina quale procuratore speciale del condannato.

Con il secondo argomento deduce che l'avviso di fissazione udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza, nonostante la nomina in atti, non è stato notificato al difensore istante (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ma soltanto all'altro difensore nominato dal condannato (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.

In punto di provvedimento che accoglie o respinge l'istanza di permesso premio, l'art. 30-bis, comma 2, ord. pen. dispone che "il provvedimento è comunicato immediatamente, senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello".

La norma non prevede, quindi, obblighi di notifica al difensore del condannato, ma solo al condannato personalmente.

Il difensore ne è consapevole, ma sostiene che la norma andrebbe interpolata, introducendo un obbligo di. notifica che dovrebbe desumersi direttamente dall'aggancio alla Costituzione; il difensore evidenzia che un analogo obbligo è stato introdotto in via giurisprudenziale, pur se non previsto dalla legge, nel procedimento di liberazione anticipata da Sez U, sentenza n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, rv. 280736.

In realtà, pur riconoscendo che proprio la pronuncia delle sezioni unite citata ha osservato nel percorso motivazionale che "affinità rispetto al procedimento dettato in tema di liberazione anticipata si rinvengono nel procedimento di cui all'art. 30-bis ord. pen. relativo ai permessi, anch'esso articolato in due fasi, la prima davanti al magistrato di sorveglianza, la seconda, introdotta da un reclamo alla sezione di sorveglianza (al quale è comunemente riconosciuta natura di mezzo di impugnazione', tra le due procedure esiste, però, una importante differenza.

A norma dell'art. 30-bis, comma 2, sopra riportato, il provvedimento del magistrato sul permesso premio è, infatti, reclamabile soltanto da pubblico ministero ed interessato, laddove, in punto di liberazione anticipata, l'art. 69-bis, comma 3, dispone espressamente che "avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio".

In definitiva, nel procedimento di liberazione anticipata il potere di presentare reclamo spetta anche al difensore, laddove nella procedura giurisdizionale del permesso premio tale potere spetta solo al condannato personalmente.

Ed, infatti, le sezioni unite hanno attribuito rilievo proprio alla previsione di questo comma 3 dell'art. 69-bis nel momento in cui hanno stabilito che, se un soggetto è titolare del potere di impugnazione, esso deve anche essere destinatario della notifica del provvedimento da impugnare.

Va anche aggiunto che la Corte Costituzionale si è pronunciata molto di recente sulla procedura dei permessi premio, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, ord. pen., nella parte in cui prevede, mediante il rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio sia soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro il termine di quindici giorni (Corte cost., 26 maggio 2020, n. 113).

In quella occasione la Corte Costituzionale, pur avendo affrontato espressamente il profilo della necessità dell'assistenza tecnica per articolare il reclamo, ha ritenuto soddisfatta tale esigenza mediante l'ampliamento del termine per proporre reclamo, non allargando il perimetro della sua decisione anche alla introduzione di un obbligo di notifica al difensore, come pure le sarebbe stato consentito dall'art. 27, comma 1, secondo periodo,

I. 11 marzo 1953 n. 87, In definitiva, i motivi di reclamo del difensore sono stati correttamente giudicati tardivi dal Tribunale di sorveglianza, ed il primo motivo di ricorso è infondato.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Esso è dedicato alla mancata notifica dell'avviso di udienza camerale al secondo difensore di fiducia del condannato.Il motivo è infondato, perché si tratta di nullità a regime intermedio, sanata ex art. 182 comma 2 cod. proc. pen, per effetto della mancata eccezione nel corso dell'udienza camerale dal difensore presente (Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815: nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Fattispecie in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza).

In particolare, leggendo gli atti si può notare che nel verbale dell'udienza 12 gennaio 2022 era presente il secondo difensore di fiducia cui era stato dato regolarmente avviso, avv. [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha eccepito circa la mancata notifica al co-difensore.

Nel verbale di udienza si legge, infatti, che la difesa si riporta all'istanza e che essa chiede di non dichiarare l'inammissibilità dell'istanza.

Ne consegue che la nullità è sanata, e che questo motivo di ricorso è infondato.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc, pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal condannato [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del 4 ottobre 2021 con cui il magistrato di sorveglianza di Ancona aveva respinto (ritenendola meramente reiterativa) la istanza di permesso premio presentata dallo stesso. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il reclamo era stato presentato dal detenuto senza motivi, e che i motivi successivamente presentati dal difensore erano tardivi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un motivo, distinto in due argomenti, descritti di seguito. Con il primo argomento deduce che la ordinanza del magistrato di sorveglianza del 4 ottobre 2021 non era mai stata notificata al difensore, ma solo al condannato, in violazione dell'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, che è vero che prevede che il provvedimento debba essere notificato solo a pubblico ministero e condannato, ma che andrebbe letto in modo costituzionalmente orientato aggiungendo ad esso l'obbligo di notifica al difensore. In fatto il difensore istante precisa che agli atti del fascicolo della istanza di permesso era depositata la sua nomina quale procuratore speciale del condannato. Con il secondo argomento deduce che l'avviso di fissazione udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza, nonostante la nomina in atti, non è stato notificato al difensore istante (avv. [OSCURATO:PERSONA]) ma soltanto all'altro difensore nominato dal condannato (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. In punto di provvedimento che accoglie o respinge l'istanza di permesso premio, l'art. 30-bis, comma 2, ord. pen. dispone che "il provvedimento è comunicato immediatamente, senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello". La norma non prevede, quindi, obblighi di notifica al difensore del condannato, ma solo al condannato personalmente. Il difensore ne è consapevole, ma sostiene che la norma andrebbe interpolata, introducendo un obbligo di. notifica che dovrebbe desumersi direttamente dall'aggancio alla Costituzione; il difensore evidenzia che un analogo obbligo è stato introdotto in via giurisprudenziale, pur se non previsto dalla legge, nel procedimento di liberazione anticipata da Sez U, sentenza n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, rv. 280736. In realtà, pur riconoscendo che proprio la pronuncia delle sezioni unite citata ha osservato nel percorso motivazionale che "affinità rispetto al procedimento dettato in tema di liberazione anticipata si rinvengono nel procedimento di cui all'art. 30-bis ord. pen. relativo ai permessi, anch'esso articolato in due fasi, la prima davanti al magistrato di sorveglianza, la seconda, introdotta da un reclamo alla sezione di sorveglianza (al quale è comunemente riconosciuta natura di mezzo di impugnazione', tra le due procedure esiste, però, una importante differenza. A norma dell'art. 30-bis, comma 2, sopra riportato, il provvedimento del magistrato sul permesso premio è, infatti, reclamabile soltanto da pubblico ministero ed interessato, laddove, in punto di liberazione anticipata, l'art. 69-bis, comma 3, dispone espressamente che "avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio". In definitiva, nel procedimento di liberazione anticipata il potere di presentare reclamo spetta anche al difensore, laddove nella procedura giurisdizionale del permesso premio tale potere spetta solo al condannato personalmente. Ed, infatti, le sezioni unite hanno attribuito rilievo proprio alla previsione di questo comma 3 dell'art. 69-bis nel momento in cui hanno stabilito che, se un soggetto è titolare del potere di impugnazione, esso deve anche essere destinatario della notifica del provvedimento da impugnare. Va anche aggiunto che la Corte Costituzionale si è pronunciata molto di recente sulla procedura dei permessi premio, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, ord. pen., nella parte in cui prevede, mediante il rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio sia soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro il termine di quindici giorni (Corte cost., 26 maggio 2020, n. 113). In quella occasione la Corte Costituzionale, pur avendo affrontato espressamente il profilo della necessità dell'assistenza tecnica per articolare il reclamo, ha ritenuto soddisfatta tale esigenza mediante l'ampliamento del termine per proporre reclamo, non allargando il perimetro della sua decisione anche alla introduzione di un obbligo di notifica al difensore, come pure le sarebbe stato consentito dall'art. 27, comma 1, secondo periodo, I. 11 marzo 1953 n. 87, In definitiva, i motivi di reclamo del difensore sono stati correttamente giudicati tardivi dal Tribunale di sorveglianza, ed il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Esso è dedicato alla mancata notifica dell'avviso di udienza camerale al secondo difensore di fiducia del condannato.Il motivo è infondato, perché si tratta di nullità a regime intermedio, sanata ex art. 182 comma 2 cod. proc. pen, per effetto della mancata eccezione nel corso dell'udienza camerale dal difensore presente (Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815: nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Fattispecie in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza). In particolare, leggendo gli atti si può notare che nel verbale dell'udienza 12 gennaio 2022 era presente il secondo difensore di fiducia cui era stato dato regolarmente avviso, avv. [OSCURATO:PERSONA], che nulla ha eccepito circa la mancata notifica al co-difensore. Nel verbale di udienza si legge, infatti, che la difesa si riporta all'istanza e che essa chiede di non dichiarare l'inammissibilità dell'istanza. Ne consegue che la nullità è sanata, e che questo motivo di ricorso è infondato. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc, pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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