CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08034/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso deciso de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanze di concordato, Sullo e Verdoliva hanno dedotto vizi di motivazione nella comparazione delle circostanze e nella determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti, quali le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame, né con il primo, né con il secondo motivo si fa questione di illegalità della pena. 3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma , 8 febb io 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere st. Il