CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; g7 OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo con cui il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata riguardo all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, con riferimento al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza stupefacente a un uso di gruppo, non è consentito, in difetto di appello sul punto, e, ad ogni modo, si risolve in una sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio: operazione estranea al giudizio di legittimità; considerato che anche il secondo motivo, afferente alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina nove della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, in cui si è fatto riferimento al difetto di elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussistendo ragioni di esonero — della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos