CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 31843/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Biellavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata daidifensori del ricorrente;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso l’ordinanza del 30 marzo 2026 con la quale il Tribunale di Biellaha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Biella in data 28 gennaio 2026 ha disposto il sequestropreventivo per equivalente dell’immobile sito nella via Boara 29 del comune diMezzecane e di altri beni mobili nella disponibilità del ricorrente, indagato dei reatidi cui agli artt. 416 e 640-bis cod. pen. e 2621 cod. civ.2. Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degliartt. 125 e 321 cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora.La difesa evidenzia che il decreto di sequestro preventivo emesso dalgiudice per le indagini preliminari sarebbe del tutto privo di argomentazioni inordine alla concretezza e all’attualità del pericolo cautelare, motivazione che sisarebbe resa ancor più necessaria in considerazione del fatto che i reati oggettodi contestazione risalgono all’anno 2023, che l’indagato, nel periodo successivo,non avrebbe posto in essere alcuna condotta finalizzata alla dispersione oall’alienazione dei beni sottoposti a vincolo e che le società a lui riconducibili nonsarebbero operative da tempo, con conseguente impossibilità di utilizzarle qualistrumenti per l’occultamento delle utilità oggetto del sequestro.Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe del tutto assente anche nellaparte in cui vengono indicati la società [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA] qualisoggetti attraverso i quali potrebbero essere trasferiti i proventi dei reati su contiesteri, assumendosi che tale prospettazione risulti priva di fondamento in quantoi menzionati soggetti sarebbero del tutto estranei all’indagato.La difesa sostiene, inoltre, che il giudice per le indagini preliminari,limitandosi a richiamare le modalità della condotta contestata, non avrebbe fornitoun adeguato apparato giustificativo in ordine alla configurabilità del pericolocautelare, omettendo di indicare le specifiche ragioni per le quali i benidell’indagato, nelle more del giudizio, potrebbero essere dispersi o alienati. Talecarenza motivazionale avrebbe impedito alla difesa di verificare e censurare ilpercorso logico-argomentativo posto a fondamento della decisione. Da ciòderiverebbe che il Tribunale non avrebbe potuto colmare la radicale assenza dimotivazione del provvedimento genetico né sostituirsi al giudice della cautela realemediante l’esercizio del potere integrativo, ma avrebbe dovuto annullare il decretoimpugnato, in applicazione del principio secondo cui non è consentito al Tribunaledel riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo quandoquesta sia del tutto mancante, trattandosi di vizio che determina la radicale nullitàdel provvedimento ablativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato e nonconsentito.1.1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso leordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione èammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando oerrores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti diconseguenza radicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01, da ultimo Sez. 2, n. 2248 del 08/01/2026,Bruni, non massimata), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.1.2. Il richiamo alla violazione di legge si appalesa, infatti, meramentestrumentale, risolvendosi, in realtà, nella prospettazione di una rivalutazione delmerito non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale ha, infatti, fornito unapparato motivazionale adeguato e coerente, illustrando le ragioni per le quali haritenuto infondate le censure difensive all’esito di una puntuale ricostruzione dellevicende intercorse.2. Ciò premesso è sufficiente osservare come il provvedimento genetico delgiudice delle indagini preliminari dopo avere adeguatamente motivato in ordinealla sussistenza del fumus commissi delicti, riportava alle successive pagine 45 e46 delle specifiche ed autonome argomentazioni in punto di sussistenza delpericulum in mora.Veniva in particolare evidenziato come il pericolo di dispersione dei beniassoggettati a vincolo reale risultava desumibile dal modus operandi adottatodagli indagati, i quali avevano conseguito ingenti profitti mediante l’utilizzo dicompagini societarie prive di un’effettiva operatività, impiegate quali mere “scatolevuote”, successivamente depauperate delle relative disponibilità finanziariesocietà agli stessi riconducibili. In tale prospettiva, il giudice per le indaginipreliminari ha coerentemente rimarcato che l’omesso tempestivo intervento insede cautelare avrebbe concretamente consentito agli indagati di proseguirenell’attività di occultamento del profitto dei delitti, trasferendolo ad ulteriori“scatole vuote” nella loro disponibilità ovvero dirottandolo verso conti correntiesteri, con il conseguente aggravamento delle difficoltà di individuazione erecupero delle relative disponibilità patrimoniali.3. Il Tribunale, già chiamato a valutare l’eccezione difensiva, ha rispostocon argomenti esenti da vizi logici e giuridici, rilevando proprio l’insussistenza deldedotto vizio di motivazione del provvedimento genetico così che il motivo diricorso appare meramente reiterativo e non consentito.Parimenti, immune da vizi logici e giuridici è la motivazione con cui i giudicidel riesame hanno ravvisato il concreto pericolo di dispersione dei beni sottopostia vincolo reale, valorizzando, oltre agli elementi già posti a fondamentodell’ordinanza genetica, la circostanza che la gestione delle somme da parte degliindagati risultava strutturalmente orientata alla disgregazione del patrimonio, cosìda rendere concreto e attuale il rischio che il decorso del tempo potesse agevolareulteriori trasferimenti, nuove intestazioni fittizie e, in definitiva, la vanificazionedella misura di confisca.A tale conclusione il Tribunale è pervenuto anche sulla base dell’ulteriorerilievo secondo cui, persino dopo le perquisizioni eseguite presso l’abitazione el’ufficio del ricorrente nel maggio 2024, quest’ultimo aveva continuato a rivestireil ruolo di referente sostanziale nella gestione dei conti delle società. È stato,infatti, ritenuto -con argomentazioni esenti da illogicità- che l’interventodell’autorità giudiziaria abbia soltanto temporaneamente “neutralizzato”l’operatività del ricorrente, senza interromperne i rapporti con i prestanomi néimpedirgli di continuare a gestire, sia pure indirettamente, le relative relazioni.Tale complessiva ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilodella completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fattoinsindacabili in questa sede non essendo riconducibili né all'area semantica dellamotivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".Deve essere, pertanto, rimarcato come il Tribunale abbia correttamentedato seguito al principio di diritto secondo cui il giudice del riesame ha il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento impugnato qualora la stessa,come nel caso di specie, non sia del tutto assente o meramente apparente (Sez.6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596-01; da ultimo Sez.1, n. 15039 del 17/02/2026, Antonov, non massimata). Ne consegue la manifestainfondatezza della doglianza difensiva.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]