CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 18548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'[OSCURATO:PERSONA]controLa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 3628/2023 depositata il 19/04/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso.Udita, per il ricorrente, l'Avvocatura Generale Dello Stato.Numero registro generale 20296/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 18548/2026Data pubblicazione 08/06/20261. La C.T.P. ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di liquidazione edirrogazione sanzioni n. 17/IT/003234, con cui l’Agenzia delle Entrate hariliquidato l’imposta di registro nella misura proporzionale del 2%relativamente all’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la società Dimmi DiSì di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assegnato ai soci un propriolocale commerciale sito in Ragusa.1.2. Avverso la predetta decisione l’Agenzia delle Entrate ha propostoappello, che è stato disatteso. Nel dettaglio, il giudice di secondo grado harilevato che l’assegnazione del locale commerciale ai soci suindicata èsoggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 2, comma 2, n.6), del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che costituiscono cessionidi beni “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ognitipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte daaltri enti privati o pubblici compresi i consorzi e le associazioni o altreorganizzazioni senza personalità giuridica”.2. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha affermato chel’assegnazione ai soci rientra nella detta previsione normativa, essendostata effettuata da una società in nome collettivo ai propri soci ed aventeper oggetto un bene di pertinenza della società, ed ha esclusol’applicabilità della circolare n. 26/E, del 1 giugno 2016, così comeinterpretata dall’Agenzia, ossia ha escluso che l’assegnazione di beni aisoci possa costituire un’ipotesi di destinazione a finalità estraneeall’esercizio d’impresa, per cui sarebbero applicabili anche ai casi diassegnazione di beni ai soci le disposizioni sull’autoconsumo di cuiall’articolo 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate con unmotivo.Numero registro generale 20296/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 18548/2026Data pubblicazione 08/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso è censurata la sentenza per violazionee/o falsa applicazione dell’articolo 2, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Secondo l’Agenzia ricorrente l’assegnazione di beni ai soci realizza,nella specie, un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’eserciziod’impresa, restando pertanto applicabili anche ai casi di assegnazione dibeni ai soci le disposizioni sull’autoconsumo (contenute nell’articolo 2,secondo comma, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972), laddove prevedono lanon applicazione dell’Iva per “quei beni per i quali non è stata operata,all'atto dell'acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all'articolo 19”.1.2. Il motivo è fondato.L’art. 2, comma 2, n. 6) del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede checostituiscono cessioni di beni “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titoloda società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analogheoperazioni fatte da altri enti privati o pubblici compresi i consorzi e leassociazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”.Il medesimo articolo, al n. 5) include tra le cessioni dei beni “ladestinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiaredell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione oad altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o dellaprofessione, anche se determinata da cessazione dell’attività, conesclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’attodell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19.”Se l’assegnazione è “fuori campo” IVA, non operando il principio dialternatività tra IVA e imposta di registro (art. 40 del d.P.R. n. 131 del1986), è soggetta ad imposta di registro proporzionale anziché fissa.Questo è quanto accaduto nel caso che ci occupa come sarà chiarito inprosieguo.Numero registro generale 20296/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 18548/2026Data pubblicazione 08/06/20262. Ai fini della risoluzione della presente controversia rileval’interpretazione che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 17.5.2001, inordine alle cause riunite C-322/99 e C-323/99, ha dato dell’art. 5, par. 6,della VI Direttiva IVA (ora art. 26 della Direttiva 2006/112/CE).In particolare la CGUE ha statuito che “quando un soggetto passivopreleva per fini estranei a quelli dell'impresa un bene acquistato senza cheabbia consentito una deduzione dell'IVA, ed essendo stato oggetto, in unmomento successivo al suo acquisto, di lavori per i quali l'IVA è statadedotta, sussiste assoggettamento all'IVA a norma dell’art. 5, n. 6, dellasesta direttiva se i lavori eseguiti hanno dato luogo all'incorporazione di«elementi che compongono il bene» ai sensi di tale disposizione.Nel caso in cui il bene prelevato sia un veicolo, costituiscono«elementi che compongono il bene» i beni ceduti che, da una parte, hannodefinitivamente perduto le loro caratteristiche distintive fisiche edeconomiche in seguito alla loro incorporazione al veicolo e, dall'altra,hanno comportato un incremento duraturo del valore del bene, noncompletamente consumato al momento del prelievo” (punto 70); “occorreinoltre precisare che tale interpretazione data in risposta alle questioniposte nell'ambito del prelievo di un veicolo è valida quale che sia il benemateriale prelevato.” (punto 71).La CGUE ha, pertanto, concluso affermando che: “Si devono quindirisolvere le prime due questioni del giudice a quo nelle cause C-322/99 eC-323/99 nel senso che, quando un soggetto passivo preleva a finiestranei all'impresa un bene (nella fattispecie, un veicolo) acquistatosenza che sia stata consentita deduzione dell'IVA e che è stato oggetto, inun momento successivo al suo acquisto, di lavori per i quali l'IVA è statadedotta, l'IVA dovuta in forza dell'art. 5, n. 6, della sesta direttivariguarda solo gli elementi che compongono il bene che hanno consentitouna deduzione, e cioè gli elementi che hanno definitivamente perduto leloro caratteristiche distintive fisiche ed economiche nel momento in cuiNumero registro generale 20296/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 18548/2026Data pubblicazione 08/06/2026sono stati incorporati al veicolo, in un momento successivo al suoacquisto, in seguito ad operazioni di cessioni di beni che hannocomportato un incremento duraturo del valore del veicolo, noninteramente consumato al momento del prelievo” (punto 78).2.1. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea di cuiinnanzi, l’art. 5, par. 6, della VI Direttiva IVA (ora art. 26 della Direttiva2006/112/CE) deve essere, dunque, interpretato nel senso che un benedell’impresa destinato all’uso privato dell’imprenditore, o a finalitàestranee all’impresa, non deve essere assoggettato ad IVA qualora talebene non ne abbia consentito la detrazione in ragione del suo acquistopresso un soggetto che non ha la qualità di soggetto passivo.Tale fondamentale rilievo si ritrova nell’art. 2, comma 2, n. 5, deld.P.R. n. 633/1972, disposizione la cui applicazione è invocata in questasede dall’Agenzia delle Entrate che, come innanzi visto, escludel’applicazione dell’IVA per “quei beni per i quali non è stata operata,all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19”.Si tratta di ipotesi nelle quali non è stato possibile operare ladetrazione dell’IVA in quanto i) il bene è stato acquistato da un soggettoprivato oppure ii) l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’IVAnell’ordinamento interno (1° gennaio 1973) oppure iii) i beni sono statiacquistati o importati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale,della relativa imposta, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 deld.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. Sez. T, n. 2786/2026).3. Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, nella circolaren. 40/E del 13.5.2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria2002 - Primi chiarimenti. Disposizioni riguardanti le imprese) l’Ufficio haprecisato che: ≪Pertanto non è dovuta l'IVA o la maggiorazionedell'imposta sostitutiva, per i beni per i quali l'imposta non è stata detrattaall'atto del relativo acquisto, non verificandosi, infatti, per tali fattispecie ilpresupposto oggettivo richiesto dal citato art. 2, secondo comma, n. 5. SiNumero registro generale 20296/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 18548/2026Data pubblicazione 08/06/2026richiamano, inoltre, le considerazioni già espresse a propositodell'estromissione, con la conseguenza che, in presenza di trasformazionein società semplice, l'operazione è irrilevante ai fini IVA per i beni per iquali l'imposta non è stata detratta all'atto del relativo acquisto, anche sesugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione,recupero ecc., per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativaimposta. In tali casi, il contribuente dovrà, in relazione all'impostaafferente dette spese, operare la rettifica della detrazione a norma dell'art.19-bis2, qualora le stesse siano incrementative e non abbiano esaurito laloro utilità. Quanto sopra si rende applicabile anche per l'assegnazioneagevolata ai soci dei beni, che realizza un'ipotesi di destinazione a finalitàestranee all'esercizio d'impresa, da ricomprendere, unitamenteall'autoconsumo, tra le fattispecie di cui all'art. 5, par. 6, della VI DirettivaIVA… ≫ (par. 1.4.11).3.1. Anche la circolare n. 26 del 1.06.2016, par. 7, (contenentechiarimenti sulla disciplina dell'assegnazione/cessione e trasformazioneagevolata prevista dai commi da 115 a 121 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015) è stata emessa in coerenza con quanto precedentementeaffermato dall'Agenzia nella circolare n. 40/E del 2002 a commento di unadisciplina sostanzialmente analoga. Pertanto, l’assegnazione (agevolata) alsocio di un immobile per il quale non è stata operata la detrazione dell'IVAall'atto dell’acquisto (ad esempio in quanto acquistato da un privato) nondeve essere assoggettata ad imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n.5), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche se su tale immobile sono statieseguiti lavori di trasformazione ed ampliamento per le cui spese - le qualinon sono configurabili quali "elementi che compongono il bene" - sia stataoperata la detrazione dell'IVA versata a monte, qualora il contribuenteprovveda, in relazione all’imposta afferente dette spese, ad operare larettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2, se le stesse sianoincrementative del valore del bene che viene prelevato dall'azienda perNumero registro generale 20296/2023Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 18548/2026Data pubblicazione 08/06/2026finalità estranee all'impresa e non abbiano esaurito la loro utilità almomento dell’assegnazione (Cass. Sez. T, n. 2786/2026).4. Come anticipato nel par. 1.2, nel caso che ci occupa si è al cospettodi un atto di assegnazione dei beni da parte di società ai propri soci inapplicazione delle agevolazioni introdotte dall’articolo 1, commi da 115 a120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la quale pacificamente nonvi è stata detrazione dell’imposta, essendo stato acquistato il bene dasoggetto privato. Si è pertanto dinanzi ad un’operazione “fuori campo”IVA.Nella specie avrebbe quindi dovuto trovare applicazione l’articolo 2,comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente debenzadell’imposta di registro in misura proporzionale.4.1. In conclusione, ha errato il giudice di merito nel ritenere dovutal’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, atteso cheall’assegnazione ai soci di un bene della società, acquisito da soggettoprivato e rispetto al quale non vi è stata detrazione d’imposta, non trovaapplicazione l’art. 2, comma 2, n. 6), del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì iln. 5) del medesimo articolo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, daricondursi all’articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre2006.Il ricorso è, quindi, accolto e per l’effetto la decisione deve esserecassata e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnnachiara [OSCURATO:PERSONA]