CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 19294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla questione concernente la richiesta provvisionale con rinvio per nuovo esame al riguardo alla Corte di appello di L'Aquila. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha liquidato in favore di GUARNIERI Addolorata una somma a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costei subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale le era stato contestato il reato di furto aggravato in abitazione, condannando il Ministero resistente al relativo pagamento. 2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso la difesa dell'interessata, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla corresponsione di una provvisionale a titolo di alimenti, espressamente richiesta con la domanda formulata ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen. 3. Il procedimento, già inviato in sede di esame preliminare, alla sezione settima di questa Corte, per rilevato difetto di interesse a ricorrere, è stato riassegnato alla Quarta sezione, per ravvisato difetto di ogni pronuncia in ordine alla richiesta di liquidazione di una provvisionale a titolo alimentare. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla questione concernente la richiesta provvisionale con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. A pag. 3 della istanza formulata ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., la parte ha chiesto espressamente il riconoscimento di una provvisionale a titolo di alimenti, assumendo precarie condizioni economiche dell'istante, che ha inteso documentare mediante allegati documentali. La Corte della riparazione, rilevata la mancata opposizione del Ministero resistente, ha ritenuto, invece la carenza dell'interesse al riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale. 3. Il motivo è fondato. Questa Corte di legittimità e questa stessa sezione hanno già affermato che, nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario, può liquidare una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio (sez. 4, n. 841 del 8/11/2017, dep. 2018, Guamieri, Rv. 271749). In quella sede, in base a un condivisibile ragionamento, mutuato da altro precedente, la Corte ha chiarito che la natura alimentare della provvisionale consente di attingere all'art. 438 cod. proc. pen., per coglierne la natura e i criteri per la sua quantificazione, discendendone, quindi, che il beneficio può essere concesso solo quando il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre .rimedio (sez. 4, n. 30063 del 18/6/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240384). Pertanto, deve ritenersi sussistente l'interesse della parte a ricorrere avverso l'ordinanza con la quale è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo di che trattasi, senza disporsi alcunché quanto alla richiesta provvisionale, essendosi più volte affermato che essa non è provvedimento immediatamente esecutivo, proprio perché è riconosciuta, per l'appunto, la possibilità di assegnare una provvisionale (sez. 4, n. 1422 del 30/11/1993, Geretti, Rv. 197481; n. 34674 del 22/6/2010, Puppa, Rv. 248084). 4. L'ordinanza deve pertanto essere annullata, limitatamente all'omesso esame della domanda di riconoscimento di una provvisionale a titolo di alimenti, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per nuovo esame in ordine alla richiesta di provvisionale. Deciso il 27 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sente [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA