CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 36987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12624/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SOLINA; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 2063/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA; uditi gli avvocati; [OSCURATO:PERSONA] La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti. Giovanni, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo che i convenuti proprietari di un immobile contiguo al loro, avevano costituito una servitù di scarico di acque reflue, avevano collocato condotte d’acqua sul muro del loro fabbricato a distanza inferiore a quella legale, avevano alterato il piano di calpestio della corte comune, modificandone la pendenza in danno del fabbricato attoreo, avevano chiesto la condanna dei convenuti alla eliminazione delle servitù illecitamente create, rimuovendo le opere, nonché a ripristinare l’originario piano di calpestio del cortile. I coniugi Anania-Silvestri, oltre a chiedere il rigetto della domanda avversa, in via riconvenzionale chiesero determinarsi l’estensione della parte comune della part. 14, individuando la striscia di terreno di loro esclusiva proprietà, delimitandone i confini, nonché risarcirsi loro il danno causato dalla distruzione di un carrello, provocato dal crollo di una stalla di proprietà dei Polizzi, nonché, infine, a eliminare le infiltrazioni d’acqua, che provenienti dal tetto di un fabbricato della controparte, si riversavano sull’immobile di essi convenuti. Il Tribunale rigettò le domande attoree volte alla rimozione delle tubazioni, accolse la domanda diretta a eliminare il materiale costipato nel cortile del baglio e ripristinare il vecchio basolato, a sostituire il vecchio “doccione”, collocato nel magazzino degli attori, a confine con il fabbricato dei convenuti, ripristinando intonaco e impermeabilizzazione della parte del muro dei convenuti e convogliando le acque meteoriche del nuovo “doccione” nelle grondaie scaricanti ai lati sud e nord, nonché a corrispondere ai convenuti somma di denaro per la riparazione delle pareti di una stanza adibita a salotto e a risarcire il danno a costoro procurato dalla distruzione del carrello. Compensate le spese per 1/3, condannò gi attori al pagamento del residuo. La Corte d’appello di Palermo, evocata dall’appello principale dei Polizzi e da quello incidentale degli Anania-Silvestri, confermata nel resto la sentenza di primo grado, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta dai convenuti in conseguenza della distruzione del carrello e compensò le spese del grado. I Polizzi propongono ricorso sulla base di tredici motivi e gli intimati resistono con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria con allegata la sentenza della Corte d’appello di Palermo emessa il 9/5/2014, riguardante le medesime parti, passata in giudicato il 2/3/2018, in epoca, quindi, successiva alla sentenza impugnata e al ricorso qui in esame, essendo stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4675/2018, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (anch’essa allegata) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Anche i controricorrenti hanno depositato memoria. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ., 949 cod. civ., lamentando che la sentenza impugnata, nel confermare il rigetto della domanda di negatoria servitù proposta dagli esponenti, aveva violato il principio devolutivo, perché la controparte aveva prestato acquiescenza. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza, addebitando alla decisione d’appello di non avere spiegato la ragione per la quale la controparte fosse proprietaria di una porzione d’area costeggiante il fabbricato. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2909 e 948 cod. civ., per non avere la Corte d’appello posto a base della decisione la sentenza n. 767/2014 della medesima Corte intervenuta fra le parti in causa. Con il quarto motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sempre avuto riguardo alla mancata presa in considerazione della già menzionata sentenza del 2014. Con il quinto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 115 cod. proc. civ., 2697 e 948 cod. civ., per non avere la Corte d’appello giudicato inammissibili i documenti acquisiti arbitrariamente dal c.t.u. Con il sesto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194, 195 e 115 cod. proc. civ., 90 disp. attuaz. cod. proc., 948 cod. civ., assumendo la nullità della relazione del c.t.u., per avere costui indagato al di là dei quesiti che gli erano stati posti e per avere utilizzato documenti non prodotti dalle parti. Con il settimo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194, 195 e 115 cod. proc. civ., 90 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 948 cod. civ., sempre avuto riguardo l’acquisizione del c.t.u., giudicata arbitraria, di documenti non prodotti dalle parti. Con l’ottavo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 949 cod. civ., per non avere la Corte d’appello tratto le dovute conclusioni dall’esame dei titoli prodotti dagli esponenti. Con il nono motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., 1158 e 1159 cod. civ., per essere stato negato l’acquisto per usucapione dell’area in controversia da parte degli appellanti. Con il decimo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ. e della l. n. 319/1976, per avere la decisione impugnata giudicato legittimo l’uso fatto dai coniugi Anania-Silvestri dell’area reputata comune. Con l’undicesimo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 cod. proc. civ., per non avere la Corte locale giudicato inammissibili le domande proposte dai convenuti. Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in ordine alla domanda volta alla eliminazione di infiltrazioni provenienti dal tetto del magazzino, addebitandosi alla Corte di Palermo di essersi acriticamente riportata alla consulenza. Con il tredicesimo motivo si denuncia omessa motivazione a riguardo della statuizione sulle spese. 2. Occorre in primo luogo prendere in esame, per la preliminarietà che la contraddistingue, l’eccezione di giudicato esterno avanzato con la memoria e la relativa produzione da parte ricorrente. Sulla questione del giudicato esterno e della sua rilevabilità occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte. Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (S.U. n. 13916, 16/6/2006, Rv. 589695). Ed ancora, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Sez. 2, n. 1534, 22/1/2018, Rv. 647079). Va chiarito che, nonostante il ricorso risulti essere stato proposto dal solo Anania, la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 767/2014 riguardava le medesime parti di cui al presente ricorso (appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appellati e appellanti incidentali Giovanni, Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA], nonché tali [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]). Occorre, quindi, verificare se possa sussistere il dedotto giudicato esterno. Il giudicato, esaminata la sentenza della Corte di Palermo n. 767/2014, riguarda il rigetto delle seguenti domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: a) rivendicazione di una striscia di terreno (facente parte della part. 14) della larghezza di 1,5 m. e per tutta la lunghezza del fabbricato; b) diritto di servitù di passaggio su una striscia di terreno di circa 5 m. che si dipartiva dalla corte comune part. 14 lato nord e dopo circa 20 m. giungeva al fondo rustico di cui alle part. 180, 181, 182, 183, posto a est ; c) rivendicazione della particella 131. Con la memoria i ricorrenti traggono la conclusione che il giudicato invocato aveva accertato che [i resistenti] non hanno diritti sul fondo dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] – foglio 103 particella 14 del Comune di Partinico . Ciò premesso non è dubbio che, almeno in parte, la statuizione passata in giudicato interferisce con la disputa in atto, avendo rigettato tutte le pretese petitorie degli odierni controricorrenti. La misura di essa interferenza impone il riesame del merito, precluso a questa Corte, con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, in conflitto con la statuizione passata in giudicato, avente, quindi, cogenza di legge, dovrà essere il Giudice del rinvio ad apprezzare la ricaduta sulla vertenza pendente. In ragione di quanto esposto l’esame dei motivi resta assorbito. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. decidendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata, assorbiti i motivi, e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di leg