CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1967
Cassazione n. 42723/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1967 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 19 dicembre 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 494 e 497-bis cod. pen. e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che, in tema di falso, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati e non ex post nei casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu ocu/i per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 cod. pen. (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063) come appunto avvenuto nel caso di specie; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che sulla inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello ha implicitamente motivato evidenziando che i fatti non appaiono di lieve gravità, atteso che le falsità si sono rivelate idonee a trarre in inganno i terzi e l'imputato è riuscito a concludere sotto falso nome un contratto con una società telefonica; - che anche il terzo motivo di ricorso è infondato avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine al diniego della applicazione della pena Qp sostitutiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così