CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 394/2024depositata il 03/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25419/2024Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 20854/2026Data pubblicazione 19/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Matera affinché:accertasse l’usurpazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una porzionedi terreno di loro proprietà, insistente nella part. 50 foglio 39 in agro diTursi, mediante l’apposizione di una rete; condannasse il convenuto allaeliminazione di quest’ultima, alla restituzione in loro favore di unaporzione di fondo, di circa 700 mq, indebitamente annesso al suo e situatosulla confinante part. 228, e al risarcimento del danno pari ad euro3.000,00 per la violazione del diritto di proprietà.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio.Istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertarel’esatto confine tra le proprietà delle parti, in corso di giudizioGiambattista Breglia chiedeva alla cancelleria il rilascio di copia dell’atto dicitazione con la ricevuta di ritorno del relativo plico raccomandato e sicostituiva il 14.5.2020, eccependo l’inesistenza della notificazione dell’attointroduttivo del giudizio e la nullità di tutti gli atti processuali successivi.Con note depositate il 9.7.2020, gli attori dichiaravano di volersi avvaleredel documento contestato di falso.Alla successiva udienza del 18.1.2021, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo didifensore munito di procura speciale, proponeva querela di falso perl’accertamento della nullità della notificazione dell’atto introduttivo delgiudizio, poiché lo stesso non era mai stato ricevuto né da lui né dai suoifamiliari, così come si desumeva dal certificato storico di famiglia allegato.In uno alla predetta querela depositava documenti a sostegno dellapropria tesi, deducendo che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno delplico raccomandato contenente l’atto di citazione, con la specificazione di“figlio”, non fosse riconducibile a nessuno dei componenti del suo nucleoNumero registro generale 25419/2024Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 20854/2026Data pubblicazione 19/06/2026familiare ed in particolare ad un suo discendente diretto, avendo egli unasola figlia.Con ordinanza del 6.6.2022, veniva ammessa la querela di falso (RG1546-1/17) e sospeso il giudizio principale fino alla definizione diquest’ultimo.Depositata la relazione peritale, con sentenza n. 1003/2023 pubblicata indata 7.12.2023, il Tribunale di Matera accoglieva la querela di falso e perl’effetto: dichiarava la falsità della sottoscrizione apposta sul documentoimpugnato con querela di falso, vale a dire sull’avviso di ricevimento dellaraccomandata a/r n. 767611377980 del 02/02/2017 con cui era statonotificato l’atto introduttivo del giudizio pendente dinanzi al Tribunale diMatera RG n. 1546/2017; ordinava la cancellazione del documentodichiarato falso, puntualizzando che esso non poteva avere alcun effettogiuridico; condannava gli attori, in solido, al pagamento in favore delconvenuto delle spese di lite.2. Con atto di citazione notificato in data 28.12.2023 gli odierni ricorrentihanno proposto appello avverso la predetta pronuncia sulla base di ununico motivo, censurando il capo di sentenza con cui è stata disposta laloro condanna al pagamento di spese e compensi dell’altrui difesa (€6.257,50 oltre oneri previdenziali e fiscali), di spese e compensi del c.t.u.(€ 1.701,73 oltre oneri previdenziali e fiscali sul previo decreto 05/09/23)e di spese e compensi del c.t.p. dell’avversario (€ 1.701,73 oltre oneriprevidenziali e fiscali).A sostegno dell’impugnazione hanno sostenuto: che la irregolaritàdenunciata era dipesa dal terzo - il portalettere, che aveva operato comefacente funzioni dell’ufficiale giudiziario - e non dagli appellanti Millione edIncarnato, nella cui disponibilità quell’avviso era pervenuto soltantoall’esito della sua completa confezione per mano altrui; che non vi erastato dunque rapporto di causalità fra la formazione del documento equalsiasi interazione degli appellanti; che il tribunale non aveva tenutoNumero registro generale 25419/2024Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 20854/2026Data pubblicazione 19/06/2026conto dell’ambito derogatorio tracciato dall’art. 92, comma 2, c.p.c., allaluce della sentenza additiva n. 77/2018 del Giudice delle Leggi, che avevaampliato le ipotesi previste dal codice ai fini della compensazione,includendo quelle correlate a “gravi ed eccezionali ragioni”; che non eradipesa dagli appellanti Millione ed Incarnato la volontà e necessità delBreglia di intraprendere il subprocedimento finalizzato al riconoscimentodella falsità della firma in questione.Hanno dunque chiesto di accertare e dichiarare l’esistenza delle gravi edeccezionali ragioni, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazionedelle spese processuali (legali e tecniche d’ufficio e di parte) di cui algiudizio R.G. 1546-1/17 del Tribunale di Matera e, per l’effettocompensare per intero le stesse, con condanna del Breglia alla rifusione dispese e compensi del grado di appello.Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.2.2024Giambattista Breglia si è costituito in giudizio, resistendo all’appello esostenendo, in particolare, che gli odierni appellanti avevano manifestatola volontà di volersi avvalere del documento impugnato di falso e si eranoaltresì difesi sostenendo la pretestuosità ed infondatezza della querela,evidenziando dunque la stretta connessione del procedimento incidentaledi falso con la causa principale da cui il primo era scaturito.Con la sentenza qui impugnata, resa ex art. 281 sexies c.p.c. a verbale394/24, la Corte d’appello di Potenza, preso atto che gli attori del giudizioprincipale avevano dichiarato, con le note depositate il 9.7.2020, di volersiavvalere del documento contestato di falso, ha rigettato l’appello, sullabase delle seguenti considerazioni: il procedimento di querela di falso, puravendo origine nell'àmbito di altro giudizio, assumeva una autonomia ditrattazione che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari, cheavrebbe giustificato la condanna alle spese di lite secondo il principio dellasoccombenza ex art. 91 c.p.c.; il pagamento delle spese di lite prescindedal fatto che la parte che si sia avvalsa del documento di cui si contesta laNumero registro generale 25419/2024Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 20854/2026Data pubblicazione 19/06/2026falsità abbia o meno responsabilità nella creazione del documento falso, inquanto ciò che conta è che la parte abbia dichiarato di volersi avvalere deldocumento ritenuto falso dalla controparte.La Corte ha ritenuto, inoltre, non conferente il richiamo di parte appellantealla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, non ritenendosussistente nel caso di specie una ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”tale da giustificare la compensazione delle spese, tanto anche conriferimento alle spese di consulenza tecnica “in quanto l'attività svoltasicon la verificazione ed il suo risultato risultano ex post comunquestrumentali al procedimento incidentale e, quindi, la liquidazione ègiustificata dall'applicazione del principio di causalità”.La Corte ha infine condannato gli appellanti al pagamento delle spese delgrado, liquidate nella misura di euro 4.996,00, oltre accessori, ritenendola causa relativa alla querela di falso di valore indeterminabile -basso- edapplicando i minimi tariffari.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla basedi due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., su istanza del ricorrente, è stata, quindi,fissata l’adunanza per la decisione in camera di consiglio.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti censurano la mancata compensazione dellespese, sostenendo la sussistenza nel caso di specie dell’ipotesi delle gravied eccezionali ragioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018 quale presupposto giustificativo della richiesta compensazione.Il motivo è infondato.Numero registro generale 25419/2024Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 20854/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il giudice di appello, nel confermare la decisione del tribunale sulle spese,ha ritenuto insussistenti le gravi ed eccezionali ragioni invocate,evidenziando che gli odierni ricorrenti, pur non essendo statinecessariamente gli autori del documento falsificato, avevano comunquedichiarato di voler profittare dell’atto. Tale statuizione si risolve dunque inuna valutazione in punto di fatto, non utilmente censurabile in sede dilegittimità, posto che nel caso specifico nessuna parte totalmentevittoriosa è stata condannata, in tutto o in parte, alle spese di lite.Non è comunque possibile sindacare in sede di legittimità la decisione delgiudice di merito di compensare, o meno, in tutto o in parte, le spese deldoppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni dellasoccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le speseprocessuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art.92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale delgiudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, nonessendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domandaaccolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Sez. 2, n.2149 del 31/01/2014; Sez. 2, n. 30592 del 20/12/2017; Sez. 1, n. 1703del 24/01/2013; Sez. 5, n. 8421 del 31/03/2017).Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la liquidazione delle speseoperata dal giudice di merito sotto il profilo del quantum. Nell’ottica dellaloro prospettazione, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che ilvalore della controversia non era indeterminabile, ma pari all’importo dellacomplessiva condanna alle spese concernente il giudizio incidentale difalso, quantificato in € 10.517,83 (cfr. pag. 18 del ricorso).Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.La censura formulata dai ricorrenti non prospetta in termini specifici lalesione conseguente alla mancata applicazione dello scaglione ritenutoapplicabile dagli stessi con riferimento alle cause comprese tra € 5.200,01ed € 26.000,00, ovvero, in altri termini, se, ed in quale misura, laNumero registro generale 25419/2024Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 20854/2026Data pubblicazione 19/06/2026liquidazione delle spese da parte del giudice di appello si collochi al di fuoridei limiti tabellari previsti dalla tariffa professionale con riferimento alloscaglione ritenuto applicabile sulla base della prospettazione del ricorso.Difetta, dunque, l’interesse concreto all’impugnazione, dovendosi ribadireche “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di unasituazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenereun risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senzal'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo inprevisione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza chesiano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in viaincidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tuteladel diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la partein tal modo intende perseguire” (Sez. 3, n. 28405 del 28/11/2008; Sez. 3,n. 15355 del 28/06/2010; Sez. 6-L, n. 2051 del 27/01/2011; Sez. L,Sentenza n. 6749 del 04/05/2012). Infatti “... il processo non può essereutilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademicadi una questione di diritto in vista di situazioni future o meramenteipotetiche” (Cass. Sez. L, n.27151 del 23/12/2009).Per mera completezza può aggiungersi che l’importo liquidato dal giudicedi appello si colloca all’interno dei valori minimi e massimi dello scaglioneche vogliono applicare i ricorrenti, i quali, come detto, non deducono unaspecifica violazione dei limiti tariffari.Con riferimento a tale ultimo profilo va data continuità al principio secondoil quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M.n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alladeterminazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice soloquantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a lorovolta derogabili con apposita motivazione; ne discende che l'esercizio delpotere discrezione del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi nonè soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre aNumero registro generale 25419/2024Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 20854/2026Data pubblicazione 19/06/2026parametri fissati dalla tabella (Sez. 6–3, n. 28325 del 29/09/2022; nonmassimata, pagg. 3-4; Sez. 2, n. 14198 del 05/05/2022; Sez. 3, n. 89 del07/01/2021; Sez. L, n. 12537 del 10/05/2019; Sez. Sez. 6-3, n. 26608del 09/11/2017; Sez. L, n. 22991 del 02/10/2017, per tutte).Il ricorso è dunque respinto con aggravio delle spese processuali.Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati - come previstodal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. - ilterzo e il quarto comma dell’art. 96, c.p.c.., con conseguente condannadei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaronei limiti di legge (non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro5.000,00 (cfr. Cass. S.U. n. 27433/2023; Cass. S.U. n. 27195/2023;Cass. S.U. n. 27947/2023).Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, pari ad euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali inmisura del 15%, nonché di euro 3.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c. e dell’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 25419/2024Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 20854/2026Data pubblicazione 19/06/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 21.5.2026IL [OSCURATO:PERSONA]