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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 23801/2025

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5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17323/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]

V. BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE FIRENZE n. 293/2020 depositata il 30/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine da un contratto di appalto per opere di ristrutturazione edile che [OSCURATO:PERSONA] esegu iva in un alloggio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di un corrispettivo complessivo di circa € 37.000, l ’appaltatrice emetteva un decreto ingiuntivo peril pagamento del saldo residuo di € 3.053,73.

La committente proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, formulando una domanda ri- convenzionale di risarcimento dei danni di importo pari a € 14.000, derivanti da vizi delle opere.

In via preliminare, il Giudice di Pace separava la causa riconvenzionale, sulla quale dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale.

Successivamente egli dichiarava inammissibile l'opposizione tardi- va, ritene ndo regolare la notificazione del decreto ingiuntivo ese- guita con il rito degli irreperibili (art. 143 c.p.c.) La committente ha proposto appello, lamentando l’illegittimità del ricorso al rito degli irreperibili, poiché la notificante era a cono- scenza del suo luogo di lavoro e del luogo di sua dimora stabile ; ha riproposto altresì le sue difese di merito.

Il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello sotto il profilo del vizio della notificazione, dichia- rando ammissibile l'opposizione tardiva , mentre nel merito ha rile- vato che la committente non aveva contestato l'esistenza del rap- porto d'appalto, né la quantificazione del credito azionato dall’appaltatrice, salve lequestioni relative ai vizi e ai danni lamen- tati, oggetto del giudizio sulla domanda riconvenzionale, già sepa- rato e riassunto in primo grado dinanzi al Tribunale.

Pertanto, ha confermato il decreto ingiuntivo, dando atto dell'avvenuto paga- mento della somma in corso di causa (alla committente era stato notificato un atto di pignoramento presso il datore di lavoro).

Ricorre in cassazione la committente con cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’appaltatrice con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In via preliminare è da osserva re che la narrazione dei fatti processuali contenuta nel ricorso diverge rispetto a quella contenu- ta nella sentenza impugnata su un punto centrale : in quest’ultima si rilevache la committente non ha contesta to (non solo l'esistenza del contratto di appalto e la sua esecuzione, ma anche)il diritto al corrispettivo vantato dall’appaltatrice, salvo le questioni relative ai vizi e ai danni oggetto della causa riconvenzionale separata .

Il ri- corso critica tale rilievo , sostenendo che , se la committente propo- ne (come ha proposto) una domanda riconvenzionale per danni d’importo superiore al corrispettivo pattuito, cagionati nell’esecuzione dello stesso rapporto contrattuale per cui l’appaltatrice domanda il corrispettivo, ciò costituisce una contesta- zione radicale del creditodell’appaltatrice.

Nel paragrafo successivo si esporranno contestualmente le que- stioni oggetto deicinque motivi d el ricorso ( ivi numerati come 1, 2, 3, 5 e 6, per un errore materiale in cui è incorso il ricorrente ) , poi- ché esse rinvengono il loro asse portante nella incompatibilità logi- ca tra l’affermare che l’appaltatricenon si è vista contestare la pro- pria pretesa al corrispettivo e il dare atto nello stesso tempo che la committente ha sollevato questioni relative ai vizi e ai danni(di im- porto superiore al corrispettivo), oggetto della (ormai) separata causa riconvenzionale.

2. - Il primo motivo denuncia la violazione delle norme sulla competenza e sulla sospensione necessaria del processo.

Si sostie- ne che, essendo pendente dinanzi al Tribunale la causa sulla do- manda riconvenzionale per danni da vizi dell'opera, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudi- ziale.

La decisione di merito sulla domanda di pagamento dell'ap- paltatore dipende, infatti, dall'accertamento dei vizi e dei conse- guenti danni lamentati dalla committente.

La mancata sospensione viola le norme sulla competenza e crea il rischio di un contrasto tra giudicati, poiché la conferma del decreto ingiuntivo potrebbe pre- cludere l'esame della domanda riconvenzionale.

La controricorrente o bietta che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa di opposizione e quella sulla domanda riconvenzionale.

La decisione sulla pretesa creditoria dell'appaltatrice non dipende inderogabilmente dall'accertamento dei vizi, potendo le due questioni essere trattate separatamente.

La scelta di non sospendere il processo rientrerebbe, inoltre, nel pote- re discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione.

Il secondomotivo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente e contraddittoria.

Si evidenzia un insanabile contrasto tra la motivazione, in cui si dà atto della pendenza della causa riconvenzionale, e il dispositivo, che conferma il decreto ingiuntivo senza tener conto della conte- stazione del credito insita nella domanda riconvenzionale stessa.

Tale contraddizione vizia la sentenza e viola il principio di corri- spondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché le norme costitu- zionali sul giusto processo e sul giudice naturale.

Il terzo motivo denuncia la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

La conferma del decreto ingiuntivo, se divenuta definitiva, coprirebbe con l'efficacia del giudicato non solo il dedot- to, ma anche il deducibile, impedendo così alla ricorrente di ottene- re una pronuncia sulla sua domanda di risarcimento danni.

Tale esito lede in modo irreparabile il suo diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni.

La controricorrente ribatte che la sentenza impugnata ha espres- samente fatto salva la disamina delle questioni relative ai vizi nella sede del giudizio riconvenzionale.

Pertanto,non si è verificato alcun pregiudizio al diritto di difesa dellaricorrente, né vi è il rischio di un giudicato preclusivo, avendo il Tribunale circoscritto l'oggetto della propria decisione alla sola pretesa creditoria, al netto delle conte- stazioni sui vizi.

Il quarto e il quinto motivo censurano la violazione delle norme in materia di contratto di appalto, di responsabilità contrattuale e di onere della prova.

Si denuncia la violazione e falsa applicazionede- gli artt. 1655, 1218 c.c., nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.Si sostiene che il Tribunale, nel decidere il merito della controversia e confermare il decreto ingiuntivo, haerrato nel ripartire l'onere della prova tra le parti.

Essendo in contestazione l'esatto adempimento di un'obbligazione contrattuale e avendo la committente tempesti- vamente denunciato la presenza di vizi e difformità dell'opera, gra- vava sull'appaltatrice, quale debitrice della prestazione, l'onere di dimostrare di aver eseguito i lavori a regola d'arte.

La Corte di ap- pello, invece, confermando la pretesa creditoria dell'appaltatrice senza considerare le contestazioni sui vizi, avrebbe violato tale principio, invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico della committente.

La decisione sarebbe inoltre viziata per non aver te- nuto conto dei fatti e delle prove relative ai vizi, in violazione dell'art. 115 c.p.c.

Lacontroricorrente obietta che il Tribunale non ha violato alcuna regola probatoria, in quanto ha semplicemente preso atto della mancata contestazione, da parte della Fiore, del quantum del corri- spettivo richiesto, a prescindere dalla questione dei vizi.

La decisio- ne si fonda quindi sul principio di non contestazione e non su un a errata applicazione dell'art. 2697 c.c.

3. –In forza del loro carattere dirimente, c onviene muovere dal- le due censur e poste a fondamento del secondo motivo: la viola- zione dell’art. 112 c.p.c. e lamotivazione apparente e contradditto- ria.

La parte di sentenza censurata è essenzialmente la seguente: «è pacifico infatti che Domus abbia eseguito i lavori in appalto per conto della Fiore di cui chiede il pagamento del saldo.

Nessuna questione si pone neanche in punto di quantificazione del credito, salve le questioni sui vizi e sui danni».

Il secondo motivo è accolto nei termini delineati in questo e nei successivi paragrafi(dal n. 3 al n. 7).

Dal passo citato si desume che il Tribunale ha ritenuto priva di contestazione non solo l'esecuzione dei lavori, ma anche l'importo del corrispettivo residuo, così come quantificato dall’appaltatrice.

Orbene, è illogico affermare che le doglianze della committente sui vizidell’opera e i danni che ne sono scaturiti non valgano a con- testare il diritto di credito dell’appaltatrice.

Né la coerenza logica può essere recuperata dando atto che essi sono stati tratti ad og- getto di una domanda riconvenzionale, ormai oggetto di un giudizio separato.

Infatti, essasi fonda su fatti estintivi (o comunque modi- ficativi) del diritto dedotto in giudizio che «già appart[engono] alla causa come mezzo di eccezione»: così si esprime l’art. 36 c.p.c. con parole che, lette con occhio solerte a cogliere il bisogno di di- sciplina del caso attuale, ad esso corrispondono.

La sentenza impugnata viola l’art. 36 c.p.c. (censura implicata dalla più generale denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., pari- menti oggetto del secondo motivo) innanzitutto poiché rimuove il- legittimamente questa «appartenenza» originaria alla causadei fat- ti estintivi (o modificativi) del credito, che la committente ben avrebbe potuto fare valere come eccezion i di merito .

Né la legitti- mità di questa operazione può essere accreditata argomentando che la committente li ha posti a fondamento di una domanda ricon- venzionale che eccede la competenza per valore del giudice adito e quindi ne ha eliso la rilevanza di fatti estintivi (o modificativi) del credito azionato dall’appaltatrice in via di procedimento d’ingiunzione.

Infatti, tale rilevanza originaria (fino all’ammontare del corrispettivo vantato) rimane intatta - in forza di quel dettato dell’art. 36 c.p.c. - sebbene la committente li abbia tratti ad ogget- to di una domanda riconvenzionale.

Altrimenti si dovrebbe conclu- dere in modo paradossale che la committente vede pregiudicato il suo diritto di difendersi nell’ambito del processo di opposizione al decreto ingiuntivo, poiché ha allegato danni di importo superiore al corrispettivo pattuito e quindi si è vista costretta a proporre do- manda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del Giudice di pace.

Infatti, tale riconvenzionale ha innanzitutto una funzionedifensi- va, direttaal rigetto della domanda dell’attrice in ingiunzione ( a dif- ferenza di una riconvenzionale che dipende dallo stesso titolo de- dotto in giudizio dall'attore o di una riconvenzionale non connessa oggettivamente con il diritto dell’attore ) e tale funzione essenziale non può essere frustrata dal concorrere di due meri accidenti: cioè che il petitum della riconvenzionale sia di importo superiore all’ammontare del credito azionato in via ingiuntiva e che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo radichi una competenza funzio- nale, inderogabile, del giudice che ne è investito.

4. -Svolta la critica , è da indicare la soluzione .

Conviene muovere dal correggere una inesattezza narrativa contenuta nella sentenza impugnata, ove si afferma che con la do- manda riconvenzionale era stata richiesta: «la riduzione del corri- spettivo ed il risarcimento dei danni per i vizi delle opere».

In real- tà, la committente opponente non ha mai (nemmeno in via subor- dinata) proposto una domanda di riduzione del prezzo.

La censura di un error in procedendo, quale l a violazione dell’art.112 c.p.c.,consente di accedere a i fascicoli di causa , per accertare il contenuto saliente degli atteggiamenti difensivi della committen- te, a partire da quelli delineati nella citazione introduttiva del giudi- zio diopposizione al decreto ingiuntivo: «in accoglimento della do- manda riconvenzionale che qui si propone, condannare la Società opposta [...] accertati i vizi lamentati e i danni subiti dalla esponen- te [...] a risarcire […] i danni tutti subiti […] e per l'effetto condan- narla a pagare alla esponente somma pari a totali € 14.000 ».

Nell’atto di citazione in appello la committente insisteva nella do- manda riconvenzionale già fatta oggetto, giusta il provvedimento di separazione […] di autonomo giudizio pendente avanti il Tribunale di Firenze».

In sintesi, la committente ha mantenuto sempre ferma la s ua posizione iniziale, ben compendiata in una frase che si estrae dalla memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale di questa Corte: «La ricorrente ha sempre riferito della esecuzione viziata delle opere e del fatto che, sulla base di tale medesimo rapporto contrattuale, ad essere creditrice fosse lei Fiore e non certo essa la debitrice.

Erra quindi il Tribunale ad asserire che la Fiore mai avrebbe contestato la propria debenza».

La tesi si armonizza bene con la proposizione di una domanda riconvenzionaledi valore ecce- dente l’importo del corrispettivo (residuo) del contratto di appalto, richiestoin via monitoria dall’appaltatrice.

Precisato il petitum della domanda della committente, si è solle- citati adinquadrare in termini di continenza il rapporto tra la causa riconvenzionale (continente) , pendente attualmente in primo grado dinanzi al Tribunale, e la causa di opposizione al decreto ingiuntivo (contenuta), di cui questa Corte è investita attualmente .

Peraltro, come si apprende dalla memoria della ricorrente, la causa conti- nente è oggetto di un provvedimento non condivisibile di sospen- sione, in attesa dell’esito di questo giudizio di legittimità: quasi che quellafosse da qualificare come causa dipendente da questa .

Pertanto, la disciplina del caso di specie risulta da l combina re il contenuto normativo rilevante dell’art. 36 c.p.c. sulle domande ri- convenzionali con quello dell’art. 39 co. 2 c.p.c. sulla conti n enza di cause: «Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventiva- mente adito è competente anche per la causa proposta successi- vamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassu- mere la causa davanti al primo giudice.

Sequesti non è competen- te anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronuncia- te».

Come si è avuto già occasione diosservare in relazione all’art. 36 c.p.c., una disposizione giuridica assume il contenuto normativo che è conformato dalle istanze regolative che il caso concreto proietta su di essa al momento dell’applicazione (nel rispetto ovvio del tenore letterale della disposizione).

Il dettato legislativo dell’art.39 co. 2 c.p.c. è ispirato prevalentemente dall’immagine di due cause – l’una continente, l’altra contenut a – incardinate in tempi diversi dinanzi a giudici diversi.

È certo però che esso non disdegni di offrirsi come quadro di orientamento normativo al caso in cui le due cause sono incardinate in tempi diversi dinanzi ad uno stesso giudice: invero, accade sempre così nell’evento di una domanda ri- convenzionale.

Si configura quindi dinanzi ai nostri occhi una situazione in cui – se lo sguardo oscilla opportunamente trala lettera dell’art. 39 co. 2 c.p.c.e il caso di specie - il giudice preventivamente adito (in via di procedimento d’ingiunzione) non è competente anche per la causa (riconvenzionale) proposta successivamente, per cui « la dichiara- zione della continenza e la fissazione del termine» dovrebbero es- sere in prima battuta«da lui pronunciate».

5. – Nel paragrafo precedente si è compiuto solo il primo passo ricostruttivo.

Infatti, in questo caso non può accadere ciò che il legislatore ha immaginato debba accadere dopo che il giudice ha dichiarato la continenza: che egli si spogli anche della causa (ora) contenuta an- teriormente proposta,per affidarla alle cure del giudice della causa (ormai) continente.

Infatti, come si è già ricordato, sulla causa con- tenuta egli è investito di una competenza funzionale alla cognizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Né può accadere - evidentemente - che egli si spogli d i tale com- petenza revocando sic et simpliciter il decreto ingiuntivo.

Indicare questa via varrebbe come mettere in mano ai debitor i ingiunt i più o meno consapevolidi aver torto un a « mina » che costoro potrebbero collocare agevolmente alla base di uno degli istituti pur sempre più acuminati per la tutela del credito: per reciderne la punta baste- rebbe loro il proporre una domanda riconvenzionale(anche manife- stamente) infondata, ma comunque eccedente la competenza del giudice adito in via di procedimento d’ingiunzione.

È appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di questa Cor- te si frappone ad avallare un esito come questo: cfr., tra le meno remote, Cass. 29441/2024:«In tema di opposizione a decreto in- giuntivo, la continenza di cause non è idonea a spostare la compe- tenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, spet- tante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il prov- vedimento monitorio, ma rileva per la determinazione della compe- tenza di quest'ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con al- tra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perento- rio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito».

Il corsivo nella citazione precedente intende segnalare appunto che il decreto ingiuntivo viene cadu cato solo se il giudice compe- tente per entrambi i giudizi è stato adito per primo, non anche quando esso è stato investito della causa per secondo (come è ac- caduto nel caso attuale, per via della separazione della causa ri- convenzionale).

6. – È l’art. 36 c.p.c. che dà la risposta alla domanda che l’a r t.39 co. 2 c.p.c.lascia aperta.

Mettiamo il testo dinanzi ai nostri oc- chi nella sua formulazione integrale : «Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ec- cedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti».

L’applicazione della prima parte dell’art. 36 c.p.c. è scartata dal fatto che abbiamo a che fare con una domanda riconvenzionale che eccede la competenza per valore del Giudice di pace.

Non rimane che ricorrere ad uno dei due articolicui rinvia l’ultima parte del l’art.36 c.p.c.

L’impiego dell’art. 34 c.p.c. (cioè il rimettere al giudice superiore anche la causa sul corrispettivo dell’appalto) è scartato dalla com- petenza funzionale del Giudice di pace sull’opposizione al decreto ingiuntivo (competenza che – è bene ripetere - non può essere di- sattesa attraverso la revoca del decreto ingiuntivo, poiché altri- menti l’ordinamento precostituirebbe uno strumento di abuso del diritto di difesa da parte del debitore e di indebolimento intollerabi- le dell’efficienza del procedimento ingiuntivo nella tutela del credi- to).

Non rimane che la strada indicata dall’art. 35 c.p.c.: «Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può de- cidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione».

Essa non offre semplicemente una via di uscita residua- le, ma dà una risposta adeguata al caso , sol che se ne colga il pro- filo saliente di condanna con riserva, che si staglia con incisività no- tevole, proprioin forza del rinvio operato dall’art. 36 c.p.c., come è stato chiarito da studi dottrinali ormai classici e riconosciuto dall’interpretazione di questa Corte.

7. - N e i suoi essenziali lineamenti strutturali e funzionali, la con- danna con riserva entra in gioco – nei casi previsti dalla legge (il più recente è l’art. 183-ter c.p.c. introdotto dalla recente riforma del processo civile , ma cfr. tra gli altri , oltre agli artt. 35 e 36 c.p.c., l’art. 65 r. d. 1669/1933 sulla cambiale, l’art. 57 r. d. 1736/1933 sull’assegno bancario, l’art. 648 co. 1 c.p.c., l’art. 665 c.p.c.) – laddove l’attore abbia la prova del l’esistenza dei fatti co- stitutivi del proprio credito (oppure essi non vengano contestati o anchepossano essere accertati facilmente).

In tal e ipotesi la legge conferisce al giudice– valutata l ’ infondatezza manifesta delle ecce- zioni o della riconvenzionale - il potere di emanare un provvedi- mento esecutivo, rinviando ad una fase successiva del processo stesso (oppure ad un processo separato) la cognizione piena ed esauriente d elle difese del convenuto .

L’accoglimento di queste ul- time (all’esito di un ribaltamento della cognizione sommaria di in- fondatezzamanifesta) toglie eff etto al provvedimento .

In altre pa- role, l’efficacia esecutiva di questa è condizionata risolutivamente all’evento dell’accoglimento successivo (nel proseguimento dello stesso processo o nel processo separato) delle eccezioni o della domanda riconvenzionale.

Il congegno è diretto a bilanciare il diritto di difesa del convenuto con la tutela del credito dell’attore , nelle ipotesi (tali sono quelle che risaltano nella controluce scaturente dal tratteggio della strut- tura dell’istituto), in cui vi sia il rischio concreto che il convenuto abusi delle garanzie che l’ordinamento gli mette a disposizione con il processo a cognizione piena.

La condanna con riserva serve ap- punto a neutralizzare l’abuso del diritto di difesa, distogliendo il convenuto dalla proposizione di quelle difese che non trovano fon- damento se non nel suo animo di procrastinare nel tempo l’emanazione di un provvedimento esecutivo nei propri confronti (per esempi applicativi dell’istituto, scelti tra le pronunce massima- te: cfr. Cass. 23573/2013, 24098/2006, 9876/2005, 4378/2003, 6522/1996,3730/1995, 2619/1990).

8. –In relazione al caso attuale , ne discende l’accoglimento non solo del secondo, ma anche del terzo motivodi ricorso.

Lede il diritto di difesa del convenuto la soluzione di separare senz’altro la causa riconvenzionale dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, svincolando così le sorti di quest’ultimo da ogni cognizione sull’esistenza dei fatti posti a fondamento della ricon- venzionale e quindi da ogni giudizio sulla fondatezza di quest’ultima.

9. - In sede di rinvio, il giudice dovrà in primo luogo conoscere sommariamente dei fatti allegati dalla committente a base della domanda riconvenzionale.

Ove tale cognizione sfoci in un giudizio di manifesta inesistenza, dovrà confermare provvisoriamente il de- creto ingiuntivo e rimettere la causa riconvenzionale al Tribunale, cosicché si possa rientrare nell’ alveo di disciplina della condanna con riserva (con ogni conseguenza, prima fra tutte la revoca del decreto ingiuntivo in ipotesi di accoglimento successivo della ricon- venzionale).

Altrimenti- ove tale cognizione sommaria non attinga ad un esi- to di infondatezza manifesta – il giudice dovrà far precedere la se- parazione della riconvenzionale da un accertamento (evidentemen- te, con valenza limitata alla decisione sul l’opposizione al decreto ingiuntivo) dell’effetto modificativ o o estintiv o (fino a concorrenza eventualedell’importo dei danni lamentati dalla committente con il corrispettivo residuo azionato in via ingiuntiva dall’appaltatrice)dei fattiposti a fondamento della riconvenzionale.

Infatti, la circostan- za che essi siano stati allegati con questo scoponon rimuove la loro appartenenza alla causa come mezzo di eccezione.

Va da séche questa seconda variante, fra le due che si dischiu- dono dinanzi al giudice di rinvio, non solo trova fondamento nell’art. 36 c.p.c., ma si rivela in armonia con la giurisprudenza di legittimità.

Ci si riferisce all’orientamento secondo il quale l'ecce- zione di inadempimento, formulata dal committente in considera- zione di alcuni vizi dell’opera dell’appaltatore , opera nei limiti dell’importo corrispondente .

Ne seguono due corollari tra di loro corrispondenti: il primo è che il committente - una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti– è tenu- to a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi (così, tra le altre,Cass. 5869/2007); il secondo è che l’appalta to re ètenuto a risarcire i danni ulteriori rispetto all’importo compensato con il credito al corrispettivo: di quest’ultimo corollario il caso at- tuale non costituisce che una specie.

In questi termini, il secondo ed il terzo motivodi ricorso sono ac- colti.

10. - L’accoglimento del secondo e del terzo motivo determina l’assorbimento deimotivi restanti .

11. –La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, di- chiara l’assorbimento dei motivi restanti , cassa la sentenza impu- gnata in relazione ai motiv i accolt i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17323/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] V. BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diTRIBUNALE FIRENZE n. 293/2020 depositata il 30/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine da un contratto di appalto per opere di ristrutturazione edile che [OSCURATO:PERSONA] esegu iva in un alloggio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un corrispettivo complessivo di circa € 37.000, l ’appaltatrice emetteva un decreto ingiuntivo peril pagamento del saldo residuo di € 3.053,73. La committente proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, formulando una domanda ri- convenzionale di risarcimento dei danni di importo pari a € 14.000, derivanti da vizi delle opere. In via preliminare, il Giudice di Pace separava la causa riconvenzionale, sulla quale dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale. Successivamente egli dichiarava inammissibile l'opposizione tardi- va, ritene ndo regolare la notificazione del decreto ingiuntivo ese- guita con il rito degli irreperibili (art. 143 c.p.c.) La committente ha proposto appello, lamentando l’illegittimità del ricorso al rito degli irreperibili, poiché la notificante era a cono- scenza del suo luogo di lavoro e del luogo di sua dimora stabile ; ha riproposto altresì le sue difese di merito. Il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello sotto il profilo del vizio della notificazione, dichia- rando ammissibile l'opposizione tardiva , mentre nel merito ha rile- vato che la committente non aveva contestato l'esistenza del rap- porto d'appalto, né la quantificazione del credito azionato dall’appaltatrice, salve lequestioni relative ai vizi e ai danni lamen- tati, oggetto del giudizio sulla domanda riconvenzionale, già sepa- rato e riassunto in primo grado dinanzi al Tribunale. Pertanto, ha confermato il decreto ingiuntivo, dando atto dell'avvenuto paga- mento della somma in corso di causa (alla committente era stato notificato un atto di pignoramento presso il datore di lavoro). Ricorre in cassazione la committente con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste l’appaltatrice con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via preliminare è da osserva re che la narrazione dei fatti processuali contenuta nel ricorso diverge rispetto a quella contenu- ta nella sentenza impugnata su un punto centrale : in quest’ultima si rilevache la committente non ha contesta to (non solo l'esistenza del contratto di appalto e la sua esecuzione, ma anche)il diritto al corrispettivo vantato dall’appaltatrice, salvo le questioni relative ai vizi e ai danni oggetto della causa riconvenzionale separata . Il ri- corso critica tale rilievo , sostenendo che , se la committente propo- ne (come ha proposto) una domanda riconvenzionale per danni d’importo superiore al corrispettivo pattuito, cagionati nell’esecuzione dello stesso rapporto contrattuale per cui l’appaltatrice domanda il corrispettivo, ciò costituisce una contesta- zione radicale del creditodell’appaltatrice. Nel paragrafo successivo si esporranno contestualmente le que- stioni oggetto deicinque motivi d el ricorso ( ivi numerati come 1, 2, 3, 5 e 6, per un errore materiale in cui è incorso il ricorrente ) , poi- ché esse rinvengono il loro asse portante nella incompatibilità logi- ca tra l’affermare che l’appaltatricenon si è vista contestare la pro- pria pretesa al corrispettivo e il dare atto nello stesso tempo che la committente ha sollevato questioni relative ai vizi e ai danni(di im- porto superiore al corrispettivo), oggetto della (ormai) separata causa riconvenzionale. 2. - Il primo motivo denuncia la violazione delle norme sulla competenza e sulla sospensione necessaria del processo. Si sostie- ne che, essendo pendente dinanzi al Tribunale la causa sulla do- manda riconvenzionale per danni da vizi dell'opera, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudi- ziale. La decisione di merito sulla domanda di pagamento dell'ap- paltatore dipende, infatti, dall'accertamento dei vizi e dei conse- guenti danni lamentati dalla committente. La mancata sospensione viola le norme sulla competenza e crea il rischio di un contrasto tra giudicati, poiché la conferma del decreto ingiuntivo potrebbe pre- cludere l'esame della domanda riconvenzionale. La controricorrente o bietta che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa di opposizione e quella sulla domanda riconvenzionale. La decisione sulla pretesa creditoria dell'appaltatrice non dipende inderogabilmente dall'accertamento dei vizi, potendo le due questioni essere trattate separatamente. La scelta di non sospendere il processo rientrerebbe, inoltre, nel pote- re discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione. Il secondomotivo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente e contraddittoria. Si evidenzia un insanabile contrasto tra la motivazione, in cui si dà atto della pendenza della causa riconvenzionale, e il dispositivo, che conferma il decreto ingiuntivo senza tener conto della conte- stazione del credito insita nella domanda riconvenzionale stessa. Tale contraddizione vizia la sentenza e viola il principio di corri- spondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonché le norme costitu- zionali sul giusto processo e sul giudice naturale. Il terzo motivo denuncia la violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. La conferma del decreto ingiuntivo, se divenuta definitiva, coprirebbe con l'efficacia del giudicato non solo il dedot- to, ma anche il deducibile, impedendo così alla ricorrente di ottene- re una pronuncia sulla sua domanda di risarcimento danni. Tale esito lede in modo irreparabile il suo diritto di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni. La controricorrente ribatte che la sentenza impugnata ha espres- samente fatto salva la disamina delle questioni relative ai vizi nella sede del giudizio riconvenzionale. Pertanto,non si è verificato alcun pregiudizio al diritto di difesa dellaricorrente, né vi è il rischio di un giudicato preclusivo, avendo il Tribunale circoscritto l'oggetto della propria decisione alla sola pretesa creditoria, al netto delle conte- stazioni sui vizi. Il quarto e il quinto motivo censurano la violazione delle norme in materia di contratto di appalto, di responsabilità contrattuale e di onere della prova. Si denuncia la violazione e falsa applicazionede- gli artt. 1655, 1218 c.c., nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.Si sostiene che il Tribunale, nel decidere il merito della controversia e confermare il decreto ingiuntivo, haerrato nel ripartire l'onere della prova tra le parti. Essendo in contestazione l'esatto adempimento di un'obbligazione contrattuale e avendo la committente tempesti- vamente denunciato la presenza di vizi e difformità dell'opera, gra- vava sull'appaltatrice, quale debitrice della prestazione, l'onere di dimostrare di aver eseguito i lavori a regola d'arte. La Corte di ap- pello, invece, confermando la pretesa creditoria dell'appaltatrice senza considerare le contestazioni sui vizi, avrebbe violato tale principio, invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico della committente. La decisione sarebbe inoltre viziata per non aver te- nuto conto dei fatti e delle prove relative ai vizi, in violazione dell'art. 115 c.p.c. Lacontroricorrente obietta che il Tribunale non ha violato alcuna regola probatoria, in quanto ha semplicemente preso atto della mancata contestazione, da parte della Fiore, del quantum del corri- spettivo richiesto, a prescindere dalla questione dei vizi. La decisio- ne si fonda quindi sul principio di non contestazione e non su un a errata applicazione dell'art. 2697 c.c. 3. –In forza del loro carattere dirimente, c onviene muovere dal- le due censur e poste a fondamento del secondo motivo: la viola- zione dell’art. 112 c.p.c. e lamotivazione apparente e contradditto- ria. La parte di sentenza censurata è essenzialmente la seguente: «è pacifico infatti che Domus abbia eseguito i lavori in appalto per conto della Fiore di cui chiede il pagamento del saldo. Nessuna questione si pone neanche in punto di quantificazione del credito, salve le questioni sui vizi e sui danni». Il secondo motivo è accolto nei termini delineati in questo e nei successivi paragrafi(dal n. 3 al n. 7). Dal passo citato si desume che il Tribunale ha ritenuto priva di contestazione non solo l'esecuzione dei lavori, ma anche l'importo del corrispettivo residuo, così come quantificato dall’appaltatrice. Orbene, è illogico affermare che le doglianze della committente sui vizidell’opera e i danni che ne sono scaturiti non valgano a con- testare il diritto di credito dell’appaltatrice. Né la coerenza logica può essere recuperata dando atto che essi sono stati tratti ad og- getto di una domanda riconvenzionale, ormai oggetto di un giudizio separato. Infatti, essasi fonda su fatti estintivi (o comunque modi- ficativi) del diritto dedotto in giudizio che «già appart[engono] alla causa come mezzo di eccezione»: così si esprime l’art. 36 c.p.c. con parole che, lette con occhio solerte a cogliere il bisogno di di- sciplina del caso attuale, ad esso corrispondono. La sentenza impugnata viola l’art. 36 c.p.c. (censura implicata dalla più generale denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., pari- menti oggetto del secondo motivo) innanzitutto poiché rimuove il- legittimamente questa «appartenenza» originaria alla causadei fat- ti estintivi (o modificativi) del credito, che la committente ben avrebbe potuto fare valere come eccezion i di merito . Né la legitti- mità di questa operazione può essere accreditata argomentando che la committente li ha posti a fondamento di una domanda ricon- venzionale che eccede la competenza per valore del giudice adito e quindi ne ha eliso la rilevanza di fatti estintivi (o modificativi) del credito azionato dall’appaltatrice in via di procedimento d’ingiunzione. Infatti, tale rilevanza originaria (fino all’ammontare del corrispettivo vantato) rimane intatta - in forza di quel dettato dell’art. 36 c.p.c. - sebbene la committente li abbia tratti ad ogget- to di una domanda riconvenzionale. Altrimenti si dovrebbe conclu- dere in modo paradossale che la committente vede pregiudicato il suo diritto di difendersi nell’ambito del processo di opposizione al decreto ingiuntivo, poiché ha allegato danni di importo superiore al corrispettivo pattuito e quindi si è vista costretta a proporre do- manda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del Giudice di pace. Infatti, tale riconvenzionale ha innanzitutto una funzionedifensi- va, direttaal rigetto della domanda dell’attrice in ingiunzione ( a dif- ferenza di una riconvenzionale che dipende dallo stesso titolo de- dotto in giudizio dall'attore o di una riconvenzionale non connessa oggettivamente con il diritto dell’attore ) e tale funzione essenziale non può essere frustrata dal concorrere di due meri accidenti: cioè che il petitum della riconvenzionale sia di importo superiore all’ammontare del credito azionato in via ingiuntiva e che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo radichi una competenza funzio- nale, inderogabile, del giudice che ne è investito. 4. -Svolta la critica , è da indicare la soluzione . Conviene muovere dal correggere una inesattezza narrativa contenuta nella sentenza impugnata, ove si afferma che con la do- manda riconvenzionale era stata richiesta: «la riduzione del corri- spettivo ed il risarcimento dei danni per i vizi delle opere». In real- tà, la committente opponente non ha mai (nemmeno in via subor- dinata) proposto una domanda di riduzione del prezzo. La censura di un error in procedendo, quale l a violazione dell’art.112 c.p.c.,consente di accedere a i fascicoli di causa , per accertare il contenuto saliente degli atteggiamenti difensivi della committen- te, a partire da quelli delineati nella citazione introduttiva del giudi- zio diopposizione al decreto ingiuntivo: «in accoglimento della do- manda riconvenzionale che qui si propone, condannare la Società opposta [...] accertati i vizi lamentati e i danni subiti dalla esponen- te [...] a risarcire […] i danni tutti subiti […] e per l'effetto condan- narla a pagare alla esponente somma pari a totali € 14.000 ». Nell’atto di citazione in appello la committente insisteva nella do- manda riconvenzionale già fatta oggetto, giusta il provvedimento di separazione […] di autonomo giudizio pendente avanti il Tribunale di Firenze». In sintesi, la committente ha mantenuto sempre ferma la s ua posizione iniziale, ben compendiata in una frase che si estrae dalla memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale di questa Corte: «La ricorrente ha sempre riferito della esecuzione viziata delle opere e del fatto che, sulla base di tale medesimo rapporto contrattuale, ad essere creditrice fosse lei Fiore e non certo essa la debitrice. Erra quindi il Tribunale ad asserire che la Fiore mai avrebbe contestato la propria debenza». La tesi si armonizza bene con la proposizione di una domanda riconvenzionaledi valore ecce- dente l’importo del corrispettivo (residuo) del contratto di appalto, richiestoin via monitoria dall’appaltatrice. Precisato il petitum della domanda della committente, si è solle- citati adinquadrare in termini di continenza il rapporto tra la causa riconvenzionale (continente) , pendente attualmente in primo grado dinanzi al Tribunale, e la causa di opposizione al decreto ingiuntivo (contenuta), di cui questa Corte è investita attualmente . Peraltro, come si apprende dalla memoria della ricorrente, la causa conti- nente è oggetto di un provvedimento non condivisibile di sospen- sione, in attesa dell’esito di questo giudizio di legittimità: quasi che quellafosse da qualificare come causa dipendente da questa . Pertanto, la disciplina del caso di specie risulta da l combina re il contenuto normativo rilevante dell’art. 36 c.p.c. sulle domande ri- convenzionali con quello dell’art. 39 co. 2 c.p.c. sulla conti n enza di cause: «Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventiva- mente adito è competente anche per la causa proposta successi- vamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassu- mere la causa davanti al primo giudice. Sequesti non è competen- te anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronuncia- te». Come si è avuto già occasione diosservare in relazione all’art. 36 c.p.c., una disposizione giuridica assume il contenuto normativo che è conformato dalle istanze regolative che il caso concreto proietta su di essa al momento dell’applicazione (nel rispetto ovvio del tenore letterale della disposizione). Il dettato legislativo dell’art.39 co. 2 c.p.c. è ispirato prevalentemente dall’immagine di due cause – l’una continente, l’altra contenut a – incardinate in tempi diversi dinanzi a giudici diversi. È certo però che esso non disdegni di offrirsi come quadro di orientamento normativo al caso in cui le due cause sono incardinate in tempi diversi dinanzi ad uno stesso giudice: invero, accade sempre così nell’evento di una domanda ri- convenzionale. Si configura quindi dinanzi ai nostri occhi una situazione in cui – se lo sguardo oscilla opportunamente trala lettera dell’art. 39 co. 2 c.p.c.e il caso di specie - il giudice preventivamente adito (in via di procedimento d’ingiunzione) non è competente anche per la causa (riconvenzionale) proposta successivamente, per cui « la dichiara- zione della continenza e la fissazione del termine» dovrebbero es- sere in prima battuta«da lui pronunciate». 5. – Nel paragrafo precedente si è compiuto solo il primo passo ricostruttivo. Infatti, in questo caso non può accadere ciò che il legislatore ha immaginato debba accadere dopo che il giudice ha dichiarato la continenza: che egli si spogli anche della causa (ora) contenuta an- teriormente proposta,per affidarla alle cure del giudice della causa (ormai) continente. Infatti, come si è già ricordato, sulla causa con- tenuta egli è investito di una competenza funzionale alla cognizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Né può accadere - evidentemente - che egli si spogli d i tale com- petenza revocando sic et simpliciter il decreto ingiuntivo. Indicare questa via varrebbe come mettere in mano ai debitor i ingiunt i più o meno consapevolidi aver torto un a « mina » che costoro potrebbero collocare agevolmente alla base di uno degli istituti pur sempre più acuminati per la tutela del credito: per reciderne la punta baste- rebbe loro il proporre una domanda riconvenzionale(anche manife- stamente) infondata, ma comunque eccedente la competenza del giudice adito in via di procedimento d’ingiunzione. È appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di questa Cor- te si frappone ad avallare un esito come questo: cfr., tra le meno remote, Cass. 29441/2024:«In tema di opposizione a decreto in- giuntivo, la continenza di cause non è idonea a spostare la compe- tenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, spet- tante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il prov- vedimento monitorio, ma rileva per la determinazione della compe- tenza di quest'ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con al- tra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perento- rio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito». Il corsivo nella citazione precedente intende segnalare appunto che il decreto ingiuntivo viene cadu cato solo se il giudice compe- tente per entrambi i giudizi è stato adito per primo, non anche quando esso è stato investito della causa per secondo (come è ac- caduto nel caso attuale, per via della separazione della causa ri- convenzionale). 6. – È l’art. 36 c.p.c. che dà la risposta alla domanda che l’a r t.39 co. 2 c.p.c.lascia aperta. Mettiamo il testo dinanzi ai nostri oc- chi nella sua formulazione integrale : «Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ec- cedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti». L’applicazione della prima parte dell’art. 36 c.p.c. è scartata dal fatto che abbiamo a che fare con una domanda riconvenzionale che eccede la competenza per valore del Giudice di pace. Non rimane che ricorrere ad uno dei due articolicui rinvia l’ultima parte del l’art.36 c.p.c. L’impiego dell’art. 34 c.p.c. (cioè il rimettere al giudice superiore anche la causa sul corrispettivo dell’appalto) è scartato dalla com- petenza funzionale del Giudice di pace sull’opposizione al decreto ingiuntivo (competenza che – è bene ripetere - non può essere di- sattesa attraverso la revoca del decreto ingiuntivo, poiché altri- menti l’ordinamento precostituirebbe uno strumento di abuso del diritto di difesa da parte del debitore e di indebolimento intollerabi- le dell’efficienza del procedimento ingiuntivo nella tutela del credi- to). Non rimane che la strada indicata dall’art. 35 c.p.c.: «Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può de- cidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione». Essa non offre semplicemente una via di uscita residua- le, ma dà una risposta adeguata al caso , sol che se ne colga il pro- filo saliente di condanna con riserva, che si staglia con incisività no- tevole, proprioin forza del rinvio operato dall’art. 36 c.p.c., come è stato chiarito da studi dottrinali ormai classici e riconosciuto dall’interpretazione di questa Corte. 7. - N e i suoi essenziali lineamenti strutturali e funzionali, la con- danna con riserva entra in gioco – nei casi previsti dalla legge (il più recente è l’art. 183-ter c.p.c. introdotto dalla recente riforma del processo civile , ma cfr. tra gli altri , oltre agli artt. 35 e 36 c.p.c., l’art. 65 r. d. 1669/1933 sulla cambiale, l’art. 57 r. d. 1736/1933 sull’assegno bancario, l’art. 648 co. 1 c.p.c., l’art. 665 c.p.c.) – laddove l’attore abbia la prova del l’esistenza dei fatti co- stitutivi del proprio credito (oppure essi non vengano contestati o anchepossano essere accertati facilmente). In tal e ipotesi la legge conferisce al giudice– valutata l ’ infondatezza manifesta delle ecce- zioni o della riconvenzionale - il potere di emanare un provvedi- mento esecutivo, rinviando ad una fase successiva del processo stesso (oppure ad un processo separato) la cognizione piena ed esauriente d elle difese del convenuto . L’accoglimento di queste ul- time (all’esito di un ribaltamento della cognizione sommaria di in- fondatezzamanifesta) toglie eff etto al provvedimento . In altre pa- role, l’efficacia esecutiva di questa è condizionata risolutivamente all’evento dell’accoglimento successivo (nel proseguimento dello stesso processo o nel processo separato) delle eccezioni o della domanda riconvenzionale. Il congegno è diretto a bilanciare il diritto di difesa del convenuto con la tutela del credito dell’attore , nelle ipotesi (tali sono quelle che risaltano nella controluce scaturente dal tratteggio della strut- tura dell’istituto), in cui vi sia il rischio concreto che il convenuto abusi delle garanzie che l’ordinamento gli mette a disposizione con il processo a cognizione piena. La condanna con riserva serve ap- punto a neutralizzare l’abuso del diritto di difesa, distogliendo il convenuto dalla proposizione di quelle difese che non trovano fon- damento se non nel suo animo di procrastinare nel tempo l’emanazione di un provvedimento esecutivo nei propri confronti (per esempi applicativi dell’istituto, scelti tra le pronunce massima- te: cfr. Cass. 23573/2013, 24098/2006, 9876/2005, 4378/2003, 6522/1996,3730/1995, 2619/1990). 8. –In relazione al caso attuale , ne discende l’accoglimento non solo del secondo, ma anche del terzo motivodi ricorso. Lede il diritto di difesa del convenuto la soluzione di separare senz’altro la causa riconvenzionale dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, svincolando così le sorti di quest’ultimo da ogni cognizione sull’esistenza dei fatti posti a fondamento della ricon- venzionale e quindi da ogni giudizio sulla fondatezza di quest’ultima. 9. - In sede di rinvio, il giudice dovrà in primo luogo conoscere sommariamente dei fatti allegati dalla committente a base della domanda riconvenzionale. Ove tale cognizione sfoci in un giudizio di manifesta inesistenza, dovrà confermare provvisoriamente il de- creto ingiuntivo e rimettere la causa riconvenzionale al Tribunale, cosicché si possa rientrare nell’ alveo di disciplina della condanna con riserva (con ogni conseguenza, prima fra tutte la revoca del decreto ingiuntivo in ipotesi di accoglimento successivo della ricon- venzionale). Altrimenti- ove tale cognizione sommaria non attinga ad un esi- to di infondatezza manifesta – il giudice dovrà far precedere la se- parazione della riconvenzionale da un accertamento (evidentemen- te, con valenza limitata alla decisione sul l’opposizione al decreto ingiuntivo) dell’effetto modificativ o o estintiv o (fino a concorrenza eventualedell’importo dei danni lamentati dalla committente con il corrispettivo residuo azionato in via ingiuntiva dall’appaltatrice)dei fattiposti a fondamento della riconvenzionale. Infatti, la circostan- za che essi siano stati allegati con questo scoponon rimuove la loro appartenenza alla causa come mezzo di eccezione. Va da séche questa seconda variante, fra le due che si dischiu- dono dinanzi al giudice di rinvio, non solo trova fondamento nell’art. 36 c.p.c., ma si rivela in armonia con la giurisprudenza di legittimità. Ci si riferisce all’orientamento secondo il quale l'ecce- zione di inadempimento, formulata dal committente in considera- zione di alcuni vizi dell’opera dell’appaltatore , opera nei limiti dell’importo corrispondente . Ne seguono due corollari tra di loro corrispondenti: il primo è che il committente - una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti– è tenu- to a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi (così, tra le altre,Cass. 5869/2007); il secondo è che l’appalta to re ètenuto a risarcire i danni ulteriori rispetto all’importo compensato con il credito al corrispettivo: di quest’ultimo corollario il caso at- tuale non costituisce che una specie. In questi termini, il secondo ed il terzo motivodi ricorso sono ac- colti. 10. - L’accoglimento del secondo e del terzo motivo determina l’assorbimento deimotivi restanti . 11. –La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, di- chiara l’assorbimento dei motivi restanti , cassa la sentenza impu- gnata in relazione ai motiv i accolt i
Decreto Cassazione n. 23801/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris