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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25001/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa, che con memoria del 20 dicembre 2023, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con memoria di replica del 27 dicembre 2023 ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con il provvedimento impugnato, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la semilibertà in relazione al titolo in esecuzione, rappresentato dal provvedimento di cumulo della Procura generale di Palermo, del 10 aprile 2005, comprensivo della condanna alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio in concorso e per quelli connessi in materia di armi, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, della sentenza di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, commesso fino al marzo 1998, nonché della sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati concernenti la violazione della legge armi e ricettazione.

2. Avverso il provvedimento ricorre tempestivamente il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 71-ter Ord. pen., in relazione agli artt. 4-bis, 1-bis, 50 Ord. pen., art. 3 comma 2 d.l. n. 162 del 2022 convertito dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022.

Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila fonda la decisione su premesse relative al titolo in esecuzione del tutto erronee con riferimento alla natura della pena irrogata al condannato.

Si tratta di titolo che prevede condanne a pena perpetua e a pene detentive temporanee, con l'individuazione di un'unica pena complessiva da scontare, cioè quella dell'ergastolo con isolamento diurno ai sensi dell'art 72, comma secondo, cod. pen., trovando applicazione il principio di assorbimento delle pene temporanee di cui all'alt 72, comma primo, cod. pen.

Nel caso di specie Badalannenti è detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo dal 26 giugno del 1998.

A parere del ricorrente, trattandosi di esecuzione della pena perpetua dell'ergastolo, non può trattarsi di pena già espiata, come correttamente rilevato con ordinanza del 9 ottobre 2018 in atti, provvedimento che aveva rigettato l'istanza di accertamento della cosiddetta collaborazione impossibile, proprio in considerazione della valorizzazione del ruolo, tutt'altro che secondario, avuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione mafiosa denominata cosa nostra, acclarato in base alle relazioni della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e della [OSCURATO:PERSONA] cui il ricorrente si richiama, Nel caso di specie, secondo il ricorso, non sarebbero emerse prove positive che escludano l'attualità dei collegamenti del [OSCURATO:PERSONA] a cosa nostra.

La motivazione censurataVfonda sulla convinzione che debba applicarsi al caso in esame, l'art. 3, comma 2, d.

I., n. 162 del 2022 come convertito.

Invece, si osserva che, in relazione al caso al vaglio, opera la previsione di cui all'art. 4, comma 1- bis Ord. pen.

Ciò in quanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per appartenenza a cosa nostra non collaborante, è stata accertata la collaborazione impossibile solo per i delitti compresi nella condanna di cui al n. 2 del certificato giudiziale, quinch non per il reato associativo.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.

Le risultanze istruttorie, secondo il ricorrente, sarebbero state lette in modo parziale, senza visione d'insieme e senza tenere conto del contesto mafioso nel quale sarebbe reinserito [OSCURATO:PERSONA], a fronte della carenza di prova positiva della rescissione del legame con cosa nostra.

Si è consentito, infatti, il ritorno del condannato proprio nel territorio di cui è nativo, sito nella provincia palermitana, teatro di commissione di crimini gravissimi ad opera del beneficiario della misura alternativa della semilibertà, senza soffermarsi, sufficientemente, sul tema della sua pericolosità sociale.

Questi non ha mai collaborato con la giustizia, non ha mai addotto ragioni plausibili a sostegno della carente collaborazione, vanta unicamente un corretto comportamento intramurario e neppure si è dissociato formalmente dall'associazione mafiosa, ma anzi ha addirittura negato di essere mai stato affiliato a sodalizio.

Si tratta, invece, di un soggetto di rilievo, nella famiglia mafiosa di Torretta, con fine pena "mai", al quale si è concessa la misura senza che il Tribunale abbia affrontato la problematica dell'attualità dei collegamenti con il mondo del crimine organizzato, necessaria valutazione che si aggiunge alle tradizionali valutazioni sui risultati del trattamento individualizzato e sulle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del detenuto nella società, previa verifica dell'accertata revisione critica proiettata verso il ravvedimento.

Nessuna motivazione viene spesa, a parere del ricorrente, con riferimento alla segnalata presenza di soggetti legati al contesto mafioso nel luogo di lavoro, che si evince dalla nota del 6 marzo 2023 del Reparto operativo nucleo informativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, alla quale è allegata nota redatta dai Carabinieri di Torretta, circa la cornice mafiosa attorno alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e alle frequentazioni dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, [OSCURATO:PERSONA] era l'uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'organizzazione con la quale teneva i rapporti duranl:e la latitanza di quest'ultimo, come rimarcato dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila nell'ordinanza del 9 ottobre 2018 già richiamata.

Sì rileva, inoltre, l'omessa motivazione con riferimento alle condanne per delitto associativo, irrogate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo (sentenza del 14 aprile 2023), con condotte permanenti dal 2016-2017, nei confronti di soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Torretta, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], più volte notati in compagnia dell'amministratore unico della società di ristorazione dove il condannato lavorerà.

Inoltre, si sarebbe trascurato il dato, offerto al Collegio giudicante dalla DDA di Palermo con missiva del 28 aprile 2023, significativa dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Risulta evidente la violazione di legge dovuta alla motivazione omissiva sulla tematica fondamentale dell'esclusione di tali collegamenti.

Anzi, sono stati acquisiti elementi istruttori in base ai quali affermare, in chiave positiva, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sulla base di elementi forniti anche dagli uffici della DNAA e della Dda di Palermo.

Peraltro, la misura alternativa della semilibertà addirittura in Torretta, secondo il ricorrente, non potrebbe essere concessa a soggetto che non ha mai abdicato rispetto all'accusa di aver partecipato all'associazione mafiosa denominata cosa nostra.

Peraltro si tratta di non collaborante, in collegamento con sodali quali il fratello Giovanni, con il quale conversa in carcere proprio sulla pressione delle Forze dell'ordine sui mafiosi di Torretta e sull'operazione cosiddetta New connection.

Si richiama, in particolare, il parere della DNAA del 23 marzo 2023 che evidenzia la rilevantissima pericolosità del condannato, nel quale si rimarca anche come la famiglia di Torretta, strettamente collegata a cosa nostra americana sia una delle articolazioni, all'attualità, più potenti di quell'associazione mafiosa. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio riportandosi a tutte le argomentazioni svolte con il ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire p. e. c., del 20 dicembre 2023, con la quale ha svolto argomenti nel senso dell'inammissibilità del ricorso indicato, nel complesso, come meramente rivalutativo, rispetto al compendio istruttorio già vagliato dal Tribunale di sorveglianza e, dunque, versato in fatto.

Si confuta l'argomento relativo alla mancata applicazione e successiva esecuzione della misura dell'isolamento diurno, indicando che detta misura non risulta mai applicata in sede di cognizione o esecuzione, quindi mancherebbe un provvedimento, ex art. 72 cod. pen. da essere eseguito a carico del condannato.

Si richiama, poi, la sentenza di questa Sez. 1, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], n. 48690 del 29 novembre 2019, di annullamento con rinvio e si ripercorre l'iter delle diverse procedure che hanno visto il condannato interessato ad ottenere l'accertamento della cd. collaborazione impossibile, nonché delle pene già espiate riferibili a reati ostativi, contenuti nel cumulo in esecuzione a suo carico, onde accedere a permesso premio.

Si evidenzia che, nel caso al vaglio, si tratta di condanne in esecuzione, con cumulo omogeneo, dove è stata irrogata la pena dell'ergastolo e pene temporanee, mentre l'impossibilità della collaborazione è stata accertata solo per quella perpetua.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto ammissibile la semilibertà correttamente, a parere della difesa, perché nel perimetro del giudizio ex art. 4- bis, comma 1-bis Ord. pen. non devono ricomprendersi anche reati ostativi la cui quota è risultata già espiata.

Si rileva che, ratione temporis, deve essere applicata al caso di specie la formulazione dell'art. 4-bis Ord. pen. anteriore alla novella del 2022 e si considera legittima la conclusione cui è giunto il Tribunale di non dover estendere il perimetro del giudizio dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. anche al delitto escluso da tale valutazione perché è stata già espiata la relativa quota di pena, essendo legittimo procedere a scioglimento del cumulo omogeneo. 3.2.Con successiva p. e. c. del 27 dicembre 2023, la difesa ha fatto pervenire, in replica alla requisitoria del Procuratore generale di questa Corte, richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Va premesso che, in relazione al condannato, risulta scontata, fino al provvedimento impugnato, la pena di anni ventinove di reclusione e che è stata accertata, aliunde, l'impossibilità della collaborazione rispetto al delitto di omicidio volontario (e anche di quelli connessi in materia di armi aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991), di cui alla condanna resa dalla Corte di assise di Palermo, in data 18 ottobre 2001, così rimuovendo, rispetto a tale condanna, la condizione ostativa alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative.

È stato, altresì, accertato che la pena detentiva irrogata al ricorrente / per il reato ostativo di prima fascia (art. 416-bis cod. pen.), è stata espiata.Dunque, non tutti i reati per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione sono ostativi, posto che, per una parte di questi, vi è stato l'accertamento della cd. collaborazione impossibile, così che si è verificato il passaggio da una categoria all'altra, con conseguente possibilità di procedere al cd. scioglimento del cumulo, stante il carattere eterogeht, quanto alla natura ostativa dei reati per i quali sono state irrogate le pene in esecuzione, in base al provvedimento di determinazione di pene concorrenti (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982).

La giurisprudenza di legittimità, occupandosi di tal ipotesi, non si è espressa in modo unanime, contrapponendosi il più rigoroso orientamento stando al quale «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo (Sez. 1, n. 18865 del 25/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279331; Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827) a quello, di segno opposto, secondo cui «In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate.

In ogni caso, questa Corte di legittimità ha ritenuto che lo scioglimento del cumulo è possibile quando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata (Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903). 3.Ciò posto, si osserva che il Tribunale di sorveglianza afferma che, nel caso al vaglio, deve operare la previsione di cui all'art. 3 del d.

I. n. 162 del 2022, come convertito, posto che, alla data dell'entrata in vigore della legge, [OSCURATO:PERSONA] stava scontando condanne per delitti, commessi anteriormente, compresi nel novero di quelli per i quali, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nel testo ritenuto applicabile ratione temporis, introdotto dal d.

I. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022, l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

La normativa impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla Direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Il comma 2 -bis della norma in esame, stabilisce, ancora, che «quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «in ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del 'rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti...» Orbene, a fronte dell'applicazione della richiamata disciplina, secondo la valutazione operata sul punto dallo stesso Tribunale di sorveglianza, si osserva che l'art. 4-bis come novellato, trasforma la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione, comunque, di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza.

Sicché, a fronte di tali oneri, il secondo motivo di ricorso proposto dalla parte pubblica appare fondato.

Tanto, tenuto conto, da un lato, dei presupposti per la concessione della semilibertà e, dall'altro, della motivazione offerta dal Tribunale, assolutamente non esauriente, rispetto al necessario vaglio circa l'assenza, all'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata, (cfr. p. 7), con particolare riferimento al contenuto dei pareri della DDA e della DNAA acquisiti e illustrati nel ricorso (cfr. p. 3 e ss. dell'ordinanza).

Sul punto, peraltro, si osserva che anche la difesa nelle articolate memorie depositate (cfr. l'articolata memoria del 20 dicembre 2023 che si occupa di tale punto nell'ultima pagina delle osservazioni svolte) nessuna specifica censura ha, sul punto, dedotto se non per sostenere che il secondo motivo di ricorso ha contenuto rivalutativo. 2.Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa, che con memoria del 20 dicembre 2023, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con memoria di replica del 27 dicembre 2023 ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, con il provvedimento impugnato, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la semilibertà in relazione al titolo in esecuzione, rappresentato dal provvedimento di cumulo della Procura generale di Palermo, del 10 aprile 2005, comprensivo della condanna alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio in concorso e per quelli connessi in materia di armi, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, della sentenza di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, commesso fino al marzo 1998, nonché della sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati concernenti la violazione della legge armi e ricettazione. 2. Avverso il provvedimento ricorre tempestivamente il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 71-ter Ord. pen., in relazione agli artt. 4-bis, 1-bis, 50 Ord. pen., art. 3 comma 2 d.l. n. 162 del 2022 convertito dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022. Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila fonda la decisione su premesse relative al titolo in esecuzione del tutto erronee con riferimento alla natura della pena irrogata al condannato. Si tratta di titolo che prevede condanne a pena perpetua e a pene detentive temporanee, con l'individuazione di un'unica pena complessiva da scontare, cioè quella dell'ergastolo con isolamento diurno ai sensi dell'art 72, comma secondo, cod. pen., trovando applicazione il principio di assorbimento delle pene temporanee di cui all'alt 72, comma primo, cod. pen. Nel caso di specie Badalannenti è detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo dal 26 giugno del 1998. A parere del ricorrente, trattandosi di esecuzione della pena perpetua dell'ergastolo, non può trattarsi di pena già espiata, come correttamente rilevato con ordinanza del 9 ottobre 2018 in atti, provvedimento che aveva rigettato l'istanza di accertamento della cosiddetta collaborazione impossibile, proprio in considerazione della valorizzazione del ruolo, tutt'altro che secondario, avuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione mafiosa denominata cosa nostra, acclarato in base alle relazioni della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e della [OSCURATO:PERSONA] cui il ricorrente si richiama, Nel caso di specie, secondo il ricorso, non sarebbero emerse prove positive che escludano l'attualità dei collegamenti del [OSCURATO:PERSONA] a cosa nostra. La motivazione censurataVfonda sulla convinzione che debba applicarsi al caso in esame, l'art. 3, comma 2, d. I., n. 162 del 2022 come convertito. Invece, si osserva che, in relazione al caso al vaglio, opera la previsione di cui all'art. 4, comma 1- bis Ord. pen. Ciò in quanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per appartenenza a cosa nostra non collaborante, è stata accertata la collaborazione impossibile solo per i delitti compresi nella condanna di cui al n. 2 del certificato giudiziale, quinch non per il reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. Le risultanze istruttorie, secondo il ricorrente, sarebbero state lette in modo parziale, senza visione d'insieme e senza tenere conto del contesto mafioso nel quale sarebbe reinserito [OSCURATO:PERSONA], a fronte della carenza di prova positiva della rescissione del legame con cosa nostra. Si è consentito, infatti, il ritorno del condannato proprio nel territorio di cui è nativo, sito nella provincia palermitana, teatro di commissione di crimini gravissimi ad opera del beneficiario della misura alternativa della semilibertà, senza soffermarsi, sufficientemente, sul tema della sua pericolosità sociale. Questi non ha mai collaborato con la giustizia, non ha mai addotto ragioni plausibili a sostegno della carente collaborazione, vanta unicamente un corretto comportamento intramurario e neppure si è dissociato formalmente dall'associazione mafiosa, ma anzi ha addirittura negato di essere mai stato affiliato a sodalizio. Si tratta, invece, di un soggetto di rilievo, nella famiglia mafiosa di Torretta, con fine pena "mai", al quale si è concessa la misura senza che il Tribunale abbia affrontato la problematica dell'attualità dei collegamenti con il mondo del crimine organizzato, necessaria valutazione che si aggiunge alle tradizionali valutazioni sui risultati del trattamento individualizzato e sulle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del detenuto nella società, previa verifica dell'accertata revisione critica proiettata verso il ravvedimento. Nessuna motivazione viene spesa, a parere del ricorrente, con riferimento alla segnalata presenza di soggetti legati al contesto mafioso nel luogo di lavoro, che si evince dalla nota del 6 marzo 2023 del Reparto operativo nucleo informativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, alla quale è allegata nota redatta dai Carabinieri di Torretta, circa la cornice mafiosa attorno alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e alle frequentazioni dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] era l'uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'organizzazione con la quale teneva i rapporti duranl:e la latitanza di quest'ultimo, come rimarcato dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila nell'ordinanza del 9 ottobre 2018 già richiamata. Sì rileva, inoltre, l'omessa motivazione con riferimento alle condanne per delitto associativo, irrogate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo (sentenza del 14 aprile 2023), con condotte permanenti dal 2016-2017, nei confronti di soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Torretta, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], più volte notati in compagnia dell'amministratore unico della società di ristorazione dove il condannato lavorerà. Inoltre, si sarebbe trascurato il dato, offerto al Collegio giudicante dalla DDA di Palermo con missiva del 28 aprile 2023, significativa dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Risulta evidente la violazione di legge dovuta alla motivazione omissiva sulla tematica fondamentale dell'esclusione di tali collegamenti. Anzi, sono stati acquisiti elementi istruttori in base ai quali affermare, in chiave positiva, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sulla base di elementi forniti anche dagli uffici della DNAA e della Dda di Palermo. Peraltro, la misura alternativa della semilibertà addirittura in Torretta, secondo il ricorrente, non potrebbe essere concessa a soggetto che non ha mai abdicato rispetto all'accusa di aver partecipato all'associazione mafiosa denominata cosa nostra. Peraltro si tratta di non collaborante, in collegamento con sodali quali il fratello Giovanni, con il quale conversa in carcere proprio sulla pressione delle Forze dell'ordine sui mafiosi di Torretta e sull'operazione cosiddetta New connection. Si richiama, in particolare, il parere della DNAA del 23 marzo 2023 che evidenzia la rilevantissima pericolosità del condannato, nel quale si rimarca anche come la famiglia di Torretta, strettamente collegata a cosa nostra americana sia una delle articolazioni, all'attualità, più potenti di quell'associazione mafiosa. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio riportandosi a tutte le argomentazioni svolte con il ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire p. e. c., del 20 dicembre 2023, con la quale ha svolto argomenti nel senso dell'inammissibilità del ricorso indicato, nel complesso, come meramente rivalutativo, rispetto al compendio istruttorio già vagliato dal Tribunale di sorveglianza e, dunque, versato in fatto. Si confuta l'argomento relativo alla mancata applicazione e successiva esecuzione della misura dell'isolamento diurno, indicando che detta misura non risulta mai applicata in sede di cognizione o esecuzione, quindi mancherebbe un provvedimento, ex art. 72 cod. pen. da essere eseguito a carico del condannato. Si richiama, poi, la sentenza di questa Sez. 1, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], n. 48690 del 29 novembre 2019, di annullamento con rinvio e si ripercorre l'iter delle diverse procedure che hanno visto il condannato interessato ad ottenere l'accertamento della cd. collaborazione impossibile, nonché delle pene già espiate riferibili a reati ostativi, contenuti nel cumulo in esecuzione a suo carico, onde accedere a permesso premio. Si evidenzia che, nel caso al vaglio, si tratta di condanne in esecuzione, con cumulo omogeneo, dove è stata irrogata la pena dell'ergastolo e pene temporanee, mentre l'impossibilità della collaborazione è stata accertata solo per quella perpetua. L'ordinanza impugnata ha ritenuto ammissibile la semilibertà correttamente, a parere della difesa, perché nel perimetro del giudizio ex art. 4- bis, comma 1-bis Ord. pen. non devono ricomprendersi anche reati ostativi la cui quota è risultata già espiata. Si rileva che, ratione temporis, deve essere applicata al caso di specie la formulazione dell'art. 4-bis Ord. pen. anteriore alla novella del 2022 e si considera legittima la conclusione cui è giunto il Tribunale di non dover estendere il perimetro del giudizio dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. anche al delitto escluso da tale valutazione perché è stata già espiata la relativa quota di pena, essendo legittimo procedere a scioglimento del cumulo omogeneo. 3.2.Con successiva p. e. c. del 27 dicembre 2023, la difesa ha fatto pervenire, in replica alla requisitoria del Procuratore generale di questa Corte, richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Va premesso che, in relazione al condannato, risulta scontata, fino al provvedimento impugnato, la pena di anni ventinove di reclusione e che è stata accertata, aliunde, l'impossibilità della collaborazione rispetto al delitto di omicidio volontario (e anche di quelli connessi in materia di armi aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991), di cui alla condanna resa dalla Corte di assise di Palermo, in data 18 ottobre 2001, così rimuovendo, rispetto a tale condanna, la condizione ostativa alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative. È stato, altresì, accertato che la pena detentiva irrogata al ricorrente / per il reato ostativo di prima fascia (art. 416-bis cod. pen.), è stata espiata.Dunque, non tutti i reati per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione sono ostativi, posto che, per una parte di questi, vi è stato l'accertamento della cd. collaborazione impossibile, così che si è verificato il passaggio da una categoria all'altra, con conseguente possibilità di procedere al cd. scioglimento del cumulo, stante il carattere eterogeht, quanto alla natura ostativa dei reati per i quali sono state irrogate le pene in esecuzione, in base al provvedimento di determinazione di pene concorrenti (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982). La giurisprudenza di legittimità, occupandosi di tal ipotesi, non si è espressa in modo unanime, contrapponendosi il più rigoroso orientamento stando al quale «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda esclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, non opera la possibilità di scioglimento del cumulo, non ricorrendo i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76 cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapporto esecutivo (Sez. 1, n. 18865 del 25/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279331; Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827) a quello, di segno opposto, secondo cui «In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per taluno dei reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'accertamento del necessario requisito dell'utile collaborazione con la giustizia ovvero dell'impossibilità od inesigibilità della stessa, di cui all'art. 58-ter della medesima legge, è legittimo lo scioglimento del cumulo, pur quando esso ricomprenda reati tutti ostativi (cd. cumulo omogeneo), escludendosi dalla valutazione i reati le cui pene dovessero risultare già espiate. In ogni caso, questa Corte di legittimità ha ritenuto che lo scioglimento del cumulo è possibile quando riguardi reati ostativi e non ostativi, in quanto, in assenza di detta condizione, tale operazione sarebbe priva di una base logica e giuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevole di imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata (Sez. 1, n. 12554 del 21/02/2020, Torrisi, Rv. 278903). 3.Ciò posto, si osserva che il Tribunale di sorveglianza afferma che, nel caso al vaglio, deve operare la previsione di cui all'art. 3 del d. I. n. 162 del 2022, come convertito, posto che, alla data dell'entrata in vigore della legge, [OSCURATO:PERSONA] stava scontando condanne per delitti, commessi anteriormente, compresi nel novero di quelli per i quali, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nel testo ritenuto applicabile ratione temporis, introdotto dal d. I. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022, l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». La normativa impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla Direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Il comma 2 -bis della norma in esame, stabilisce, ancora, che «quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «in ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del 'rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti...» Orbene, a fronte dell'applicazione della richiamata disciplina, secondo la valutazione operata sul punto dallo stesso Tribunale di sorveglianza, si osserva che l'art. 4-bis come novellato, trasforma la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, in relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione, comunque, di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza. Sicché, a fronte di tali oneri, il secondo motivo di ricorso proposto dalla parte pubblica appare fondato. Tanto, tenuto conto, da un lato, dei presupposti per la concessione della semilibertà e, dall'altro, della motivazione offerta dal Tribunale, assolutamente non esauriente, rispetto al necessario vaglio circa l'assenza, all'attualità, di collegamenti con la criminalità organizzata, (cfr. p. 7), con particolare riferimento al contenuto dei pareri della DDA e della DNAA acquisiti e illustrati nel ricorso (cfr. p. 3 e ss. dell'ordinanza). Sul punto, peraltro, si osserva che anche la difesa nelle articolate memorie depositate (cfr. l'articolata memoria del 20 dicembre 2023 che si occupa di tale punto nell'ultima pagina delle osservazioni svolte) nessuna specifica censura ha, sul punto, dedotto se non per sostenere che il secondo motivo di ricorso ha contenuto rivalutativo. 2.Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuov
Sentenza Cassazione n. 25001/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris