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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 20607/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIA Coi'S9s,m Q,ut Okp, wrl sq,i) tyLto <rn, 3thi n 21r, p., 0(1,771 dfil /-1Z, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ltra- TnlIn le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta i 1,3/72112n) dal PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 23 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando l'esito non positivo del suo svolgimento e l'omessa espiazione della pena «fin dall'inizio della fruizione del beneficio».

Il Tribunale ha affermato che il Magliuolo ha più volte violato le prescrizioni, perché non ha risposto al campanello di casa il 25/09/2021 tra le ore 2.40 e le ore 2.50 ed è stato denunciato per un'aggressione fisica commessa il 07/11/2021, venendo indagato per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod.pen.

Secondo i giudici quest'ultimo fatto, benché avvenuto al di fuori del periodo di affidamento, terminato il 09/10/2021, dimostra che l'affidamento non ha raggiunto i risultati sperati, in quanto il Magliuolo ha evidenziato di non essere in grado di rispettare la legge e di non avere l'intenzione di «recuperare il proprio vissuto».

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la mancanza e insufficienza di motivazione, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod.proc.pen.

Il Tribunale ha omesso di effettuare una valutazione globale dell'intero periodo trascorso in regime di affidamento terapeutico, tanto da non descrivere in alcun modo la condotta tenuta dal Magliuolo durante tale periodo.

In particolare il Tribunale ha trascurato la relazione dell'U.E.P.E. che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferiva che fino ad allora la misura alternativa era stata eseguita con esito positivo, ed ha fondato il giudizio negativo su un fatto-reato per il quale il Magliuolo non è stato ancora neppure citato in giudizio, che deriva dall'accusa presentata da un soggetto schizofrenico, e che non è connesso con i reati precedentemente commessi, tutti contro il patrimonio e non contro la persona.

L'unica violazione di cui il Tribunale poteva tenere conto è l'omessa risposta al campanello del 25/09/2021, che però non può essere ritenuta indice di un allontanamento dalle finalità dell'istituto, a fronte dei numerosi comportamenti positivi riscontrati dall'U.E.P.E.

Quanto meno è errata la revoca del beneficio pronunciata ex tunc, perché vi è la prova documentale che fino al 21/05/2021 il Magliuolo ha mantenuto un buon comportamento, come relazionato dall'U.E.P.E.

Il Tribunale avrebbe dovuto paragonare tale esito all'unico comportamento negativo indicato, e stabilire, in caso di revoca dell'affidamento, il quantum della durata di esso da "'n_, considerarsi o meno come 'pena espiata'.

3. Il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza emessa in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di sorveglianza di Catania deve essere annullata, in quanto emessa senza osservare il provvedimento di riqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod.proc.pen.

Il ricorso proposto dal Magliuolo contro l'ordinanza emessa in data 23 marzo 2022 dal Tribunale di sorveglianza di Catania è stato infatti riqualificato, da questa Corte, quale opposizione ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod.proc.pen., con il provvedimento n. 4258 emesso in data 13 ottobre 2022, che ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per svolgere il giudizio di opposizione, secondo quanto riportato nella stessa ordinanza emessa in data 14 dicembre 2022.

L'ordinanza impugnata dal ricorrente risulta, alla luce degli atti trasmessi, essere stata pronunciata ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen..

La Corte di cassazione ha perciò applicato il principio di diritto secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso il provvedimento sull'esito della misura alternativa, emesso dal Tribunale di sorveglianza senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzi allo stesso Tribunale ed in tal modo deve essere qualificato il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il citato provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.» (Sez. 1, ordinanza n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487).

L'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. stabilisce infatti che avverso i provvedimenti emessi secondo tale procedura è proponibile «opposizione davanti allo stesso giudice».

L'impugnazione proposta dal Magliuolo avverso l'ordinanza emessa il 23 marzo 2022 è stata quindi correttamente qualificata come 'opposizione', e deve essere valutata dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Catania. 1.2 E pertanto errata l'ordinanza emessa in data 14 dicembre 2022 , con la quale detto Tribunale ha invece, senza alcuna motivazione, dichiarato «NLP» , disponendo «l'archiviazione degli atti» nonché «la restituzione degli atti alla S.C.

Cassazione, per il giudizio di legittimità».

Tale giudizio non può svolgersi, non essendo stato effettuato il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.proc.pen., ed avendo il Tribunale di sorveglianza di Catania omesso di ottemperare a quanto già disposto da questa Corte con il provvedimento emesso in data 13 ottobre 2022.

Conseguentemente, tale ordinanza deve essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere nuovamente trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania, per lo svolgimento del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo quanto già disposto da questa Corte in data 13 ottobre 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dispone ritrasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA Coi'S9s,m Q,ut Okp, wrl sq,i) tyLto <rn, 3thi n 21r, p., 0(1,771 dfil /-1Z, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ltra- TnlIn le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta i 1,3/72112n) dal PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando l'esito non positivo del suo svolgimento e l'omessa espiazione della pena «fin dall'inizio della fruizione del beneficio». Il Tribunale ha affermato che il Magliuolo ha più volte violato le prescrizioni, perché non ha risposto al campanello di casa il 25/09/2021 tra le ore 2.40 e le ore 2.50 ed è stato denunciato per un'aggressione fisica commessa il 07/11/2021, venendo indagato per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod.pen. Secondo i giudici quest'ultimo fatto, benché avvenuto al di fuori del periodo di affidamento, terminato il 09/10/2021, dimostra che l'affidamento non ha raggiunto i risultati sperati, in quanto il Magliuolo ha evidenziato di non essere in grado di rispettare la legge e di non avere l'intenzione di «recuperare il proprio vissuto». 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la mancanza e insufficienza di motivazione, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod.proc.pen. Il Tribunale ha omesso di effettuare una valutazione globale dell'intero periodo trascorso in regime di affidamento terapeutico, tanto da non descrivere in alcun modo la condotta tenuta dal Magliuolo durante tale periodo. In particolare il Tribunale ha trascurato la relazione dell'U.E.P.E. che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferiva che fino ad allora la misura alternativa era stata eseguita con esito positivo, ed ha fondato il giudizio negativo su un fatto-reato per il quale il Magliuolo non è stato ancora neppure citato in giudizio, che deriva dall'accusa presentata da un soggetto schizofrenico, e che non è connesso con i reati precedentemente commessi, tutti contro il patrimonio e non contro la persona. L'unica violazione di cui il Tribunale poteva tenere conto è l'omessa risposta al campanello del 25/09/2021, che però non può essere ritenuta indice di un allontanamento dalle finalità dell'istituto, a fronte dei numerosi comportamenti positivi riscontrati dall'U.E.P.E. Quanto meno è errata la revoca del beneficio pronunciata ex tunc, perché vi è la prova documentale che fino al 21/05/2021 il Magliuolo ha mantenuto un buon comportamento, come relazionato dall'U.E.P.E. Il Tribunale avrebbe dovuto paragonare tale esito all'unico comportamento negativo indicato, e stabilire, in caso di revoca dell'affidamento, il quantum della durata di esso da "'n_, considerarsi o meno come 'pena espiata'. 3. Il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza emessa in data 14 dicembre 2022 dal Tribunale di sorveglianza di Catania deve essere annullata, in quanto emessa senza osservare il provvedimento di riqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod.proc.pen. Il ricorso proposto dal Magliuolo contro l'ordinanza emessa in data 23 marzo 2022 dal Tribunale di sorveglianza di Catania è stato infatti riqualificato, da questa Corte, quale opposizione ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod.proc.pen., con il provvedimento n. 4258 emesso in data 13 ottobre 2022, che ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per svolgere il giudizio di opposizione, secondo quanto riportato nella stessa ordinanza emessa in data 14 dicembre 2022. L'ordinanza impugnata dal ricorrente risulta, alla luce degli atti trasmessi, essere stata pronunciata ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen.. La Corte di cassazione ha perciò applicato il principio di diritto secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso il provvedimento sull'esito della misura alternativa, emesso dal Tribunale di sorveglianza senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzi allo stesso Tribunale ed in tal modo deve essere qualificato il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il citato provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente.» (Sez. 1, ordinanza n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487). L'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. stabilisce infatti che avverso i provvedimenti emessi secondo tale procedura è proponibile «opposizione davanti allo stesso giudice». L'impugnazione proposta dal Magliuolo avverso l'ordinanza emessa il 23 marzo 2022 è stata quindi correttamente qualificata come 'opposizione', e deve essere valutata dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Catania. 1.2 E pertanto errata l'ordinanza emessa in data 14 dicembre 2022 , con la quale detto Tribunale ha invece, senza alcuna motivazione, dichiarato «NLP» , disponendo «l'archiviazione degli atti» nonché «la restituzione degli atti alla S.C. Cassazione, per il giudizio di legittimità». Tale giudizio non può svolgersi, non essendo stato effettuato il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.proc.pen., ed avendo il Tribunale di sorveglianza di Catania omesso di ottemperare a quanto già disposto da questa Corte con il provvedimento emesso in data 13 ottobre 2022. Conseguentemente, tale ordinanza deve essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere nuovamente trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania, per lo svolgimento del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo quanto già disposto da questa Corte in data 13 ottobre 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dispone ritrasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Co
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