CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43148/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcha ENNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,•• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e l'apparenza della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e all'asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento ascritto all'imputata, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata); tenuto conto, peraltro, che il predetto motivo è costituto da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); vista la memoria del 9 settembre 2023, depositata dal difensore della parte civile Comune di Castelvetrano, con conclusioni e nota spese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta, della notula e della tariffa legale.c() P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rEefusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile comune di Castelvetrano, che liquida in complessivi euro milletrecento, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]