CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 40120/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione e l'assenza di un iter argomentativo in ordine alla determinazione della pena ai sensi dell' art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., tra i vizi deducibili con il ricorso immediato per cassazione non rientrano quelli attinenti alla motivazione, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di far valere, con la suddetta forma di ricorso, le censure di cui all'art. 606 lettera e) cod. proc. pen.; considerato inoltre come debba escludersi che i vizi della motivazione siano deducibili ai sensi dell'art. 606 lettera b) cod. proc. pen., "sub specie" di violazione di legge quando, come nel presente caso, si propongono censure che sostanzialmente riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvono nella contestazione della valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; che, anche in relazione alla determinazione della pena la censura si profila inammissibile alla luce di quanto riportato a pag. 3 della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]