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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20146/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per rinamrnissibilital del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo A) ed ai reati tentati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti (capi B e C) nell'imputazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

2.1. Vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui ai capi A), B) e C) della provvisoria incolpazione.

Deduce che, secondo la tesi accusatoria, il ruolo associativo del ricorrente sarebbe stato quello di reperire aerei e reclutare i piloti che avrebbero dovuto curare il trasporto dello stupefacente.

In sede di interrogatorio, l'indagato ha negato gli addebiti, precisando di avere svolto nella vicenda una regolare attività di broker, senza avere conoscenza di ciò che effettivamente doveva essere trasportato con i voli che il coindagato Amato gli aveva chiesto di procurare.

Osserva che, dagli stessi atti di indagine, si evince che il ricorrente aveva ricevuto il primo incarico soltanto il 15.6.2021, mentre per organizzare il trasporto interessato gli altri soggetti coinvolti avevano cominciato a lavorare sin dai primi mesi del 2021, e del trasporto avrebbero dovuto occuparsi altri soggetti, in particolare gli stessi appartenenti al gruppo degli "Albanesi".

Rileva che se il ricorrente fosse stato membro del sodalizio di cui al capo A), non si riuscirebbe a comprendere perché, per la pianificazione dei predetti trasporti, il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato investito sin dal primo momento in cui si è cercato di programmare i voli in questione (gennaio 2021).

Sul punto il Tribunale non ha speso una parola.

Deduce, inoltre, che nella motivazione del Tribunale non si dice nulla in ordine all'eventuale apporto delle dichiarazioni del coindagato Naldini, ai fini dei gravi indizi a carico del ricorrente, e nulla si osserva sulle doglianze difensive concernenti l'attendibilità del predetto "chiamante" in correità.Lamenta, infine, la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, quanto alla dimostrazione della partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico oggetto di contestazione.

2.2. Vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale non ha escluso la ricorrenza delle esigenze cautelari o, in subordine, non ha stabilito che le stesse potessero essere fronteggiate con il regime degli arresti domiciliari.

Deduce che in sede di merito era stata evidenziata l'insussistenza dei ravvisati pericoli di fuga e di reiterazione del reato, tenuto conto delle condizioni economiche e familiari del prevenuto, da poco divenuto padre e amministratore di due importanti realtà imprenditoriali nel campo dell'aviazione, con sedi nel territorio elvetico, e per avere egli sempre frequentato con assiduità l'Italia.

Lo stesso GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non aveva convalidato il fermo del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistente il pericolo di fuga.

Quanto al pericolo di recidiva, non è stata considerata l'incensuratezza del prevenuto ed il fatto che l'intero sodalizio criminale oggetto di indagine è stato sottoposto a misura restrittiva.

Il Tribunale si è limitato a considerare la presunta gravità dei fatti, sulla base di asserzioni congetturali. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, si pongono ai limiti della inammissibilità, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica.

Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti.

Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.

Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di evidenziare, deducendo essenzialmente dei vizi motivazionali, che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non vi sarebbe prova di una sua effettiva partecipazione nella vita del sodalizio criminoso e che il suo coinvolgimento nei fatti in questione non sarebbe adeguatamente dimostrato dal tenore delle conversazioni captate.

Ma è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità.

3. Sul piano della gravità indiziaria, mette conto precisare che in sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (vedi articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime dì comune esperienza.

Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli.

Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001.

Infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 4 r;

4. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine, fornendo adeguata risposta alle critiche avanzate in sede di riesame dalla difesa dell'indagato.

Il Tribunale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto pienamente coinvolto nelle attività illecite ed abbia consapevolmente e volontariamente apportato il proprio contributo, affinché andassero a buon fine le programmate operazioni di importazione dello stupefacente.

Al riguardo, i giudici di merito hanno precisato che già in data 2.12.2020 l'Amato, prima di incontrarsi presso l'area di servizio [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], si era messo in contatto proprio con il [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva sollecitato una risposta, facendogli presente che stava per incontrare "i suoi clienti".

Ciò a dimostrazione del coinvolgimento del prevenuto in epoca ben antecedente a quella del giugno 2021, diversamente da quanto eccepito dalla difesa del ricorrente.

È stata poi evidenziata la consegna al ricorrente, da parte di Amato, di una considerevole somma di denaro in contanti, quantificata in 50.000 euro, avvenuta il 22.6.2021 nell'area di servizio "Arluno" sull'autostrada A4; circostanza ritenuta, non illogicamente, gravemente indiziante della natura illecita degli affari intrapresi dai soggetti indicati.

Un'ulteriore somma di 150.000 euro destinata al [OSCURATO:PERSONA] è emersa dalle conversazioni intercettate.

Il Tribunale ha anche dato atto degli incontri del [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali, quali Cestagalli e Naldini, nonché della sua sicura conoscenza della pericolosità dei soggetti, clienti dell'Amato, ben prima di leggere gli "sms" inviati da tale "Ronaldo" all'Amato stesso.

Altra circostanza che il Tribunale ha ritenuto indicativa della illiceità degli affari trattati, è quella della perfetta conoscenza da parte del ricorrente del fatto che l'Amato, per comunicare con i suoi "clienti", usasse telefoni "dedicati"; nonché la conversazione in cui l'Amato manifesta al [OSCURATO:PERSONA] di temere per la sua incolumità ("...se non gli arriva un aereo lì io sono morto..."), in caso di rinvio del volo (destinato a reperire lo stupefacente in Sudarnerica) al lunedì successivo.

Quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, il Tribunale l'ha ravvisata, sul piano indiziario, nel suo accertato coinvolgimento nei plurimi tentativi di organizzare i trasporti della droga; negli ingenti quantitativi in oggetto; nell'esistenza di una pluralità di soggetti coinvolti nelle relative complesse operazioni; nella riconducibilità dell'azione di ciascuno ad un'unica attività di direzione e ad una complessa regia; nell'esistenza di collegamenti con trafficanti d'oltre oceano e di complicità di pubblici funzionari stranieri; nella disponibilità di veicoli e aeromobili e di cospicui capitali da investire; il tutto argomentato secondo una congrua e ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.Si tratta, infatti, di argomentazioni coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, non presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell'indagine e che analizzano le captazioni utilizzate, illustrando il loro significato nell'ambito del complessivo compendio indiziario raccolto dagli inquirenti.

Del resto, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371401).

5. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, va rammentato, sul piano giuridico, che nel caso si verte in ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzatA tanto dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto dalla presunzione di adeguatezza (relativa) della misura carceraria, nel caso ritenuta non superata dal Tribunale in considerazione della rilevante capacità criminale del prevenuto, dimostrata dal suo inserimento nella struttura associativa oggetto di indagine, dalla natura internazionale dei trasporti di sostanze stupefacenti, dall'esistenza di eccezionali disponibilità economiche in capo al sodalizio, tutti elementi che hanno indotto il Tribunale a non dare peso, ai fini cautelari, all'incensuratezza del prevenuto, unico elemento positivo in ipotesi valutabile a suo favore.

Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità dell'esigenza di prevenire i ravvisati pericoli di fuga e di reiterazione di reati aventi ad oggetto il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per rinamrnissibilital del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo A) ed ai reati tentati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti (capi B e C) nell'imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui ai capi A), B) e C) della provvisoria incolpazione. Deduce che, secondo la tesi accusatoria, il ruolo associativo del ricorrente sarebbe stato quello di reperire aerei e reclutare i piloti che avrebbero dovuto curare il trasporto dello stupefacente. In sede di interrogatorio, l'indagato ha negato gli addebiti, precisando di avere svolto nella vicenda una regolare attività di broker, senza avere conoscenza di ciò che effettivamente doveva essere trasportato con i voli che il coindagato Amato gli aveva chiesto di procurare. Osserva che, dagli stessi atti di indagine, si evince che il ricorrente aveva ricevuto il primo incarico soltanto il 15.6.2021, mentre per organizzare il trasporto interessato gli altri soggetti coinvolti avevano cominciato a lavorare sin dai primi mesi del 2021, e del trasporto avrebbero dovuto occuparsi altri soggetti, in particolare gli stessi appartenenti al gruppo degli "Albanesi". Rileva che se il ricorrente fosse stato membro del sodalizio di cui al capo A), non si riuscirebbe a comprendere perché, per la pianificazione dei predetti trasporti, il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato investito sin dal primo momento in cui si è cercato di programmare i voli in questione (gennaio 2021). Sul punto il Tribunale non ha speso una parola. Deduce, inoltre, che nella motivazione del Tribunale non si dice nulla in ordine all'eventuale apporto delle dichiarazioni del coindagato Naldini, ai fini dei gravi indizi a carico del ricorrente, e nulla si osserva sulle doglianze difensive concernenti l'attendibilità del predetto "chiamante" in correità.Lamenta, infine, la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, quanto alla dimostrazione della partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico oggetto di contestazione. 2.2. Vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale non ha escluso la ricorrenza delle esigenze cautelari o, in subordine, non ha stabilito che le stesse potessero essere fronteggiate con il regime degli arresti domiciliari. Deduce che in sede di merito era stata evidenziata l'insussistenza dei ravvisati pericoli di fuga e di reiterazione del reato, tenuto conto delle condizioni economiche e familiari del prevenuto, da poco divenuto padre e amministratore di due importanti realtà imprenditoriali nel campo dell'aviazione, con sedi nel territorio elvetico, e per avere egli sempre frequentato con assiduità l'Italia. Lo stesso GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non aveva convalidato il fermo del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistente il pericolo di fuga. Quanto al pericolo di recidiva, non è stata considerata l'incensuratezza del prevenuto ed il fatto che l'intero sodalizio criminale oggetto di indagine è stato sottoposto a misura restrittiva. Il Tribunale si è limitato a considerare la presunta gravità dei fatti, sulla base di asserzioni congetturali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, si pongono ai limiti della inammissibilità, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di evidenziare, deducendo essenzialmente dei vizi motivazionali, che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non vi sarebbe prova di una sua effettiva partecipazione nella vita del sodalizio criminoso e che il suo coinvolgimento nei fatti in questione non sarebbe adeguatamente dimostrato dal tenore delle conversazioni captate. Ma è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità. 3. Sul piano della gravità indiziaria, mette conto precisare che in sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'articolo 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (vedi articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime dì comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli. Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001. Infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 4 r; 4. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine, fornendo adeguata risposta alle critiche avanzate in sede di riesame dalla difesa dell'indagato. Il Tribunale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto pienamente coinvolto nelle attività illecite ed abbia consapevolmente e volontariamente apportato il proprio contributo, affinché andassero a buon fine le programmate operazioni di importazione dello stupefacente. Al riguardo, i giudici di merito hanno precisato che già in data 2.12.2020 l'Amato, prima di incontrarsi presso l'area di servizio [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], si era messo in contatto proprio con il [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva sollecitato una risposta, facendogli presente che stava per incontrare "i suoi clienti". Ciò a dimostrazione del coinvolgimento del prevenuto in epoca ben antecedente a quella del giugno 2021, diversamente da quanto eccepito dalla difesa del ricorrente. È stata poi evidenziata la consegna al ricorrente, da parte di Amato, di una considerevole somma di denaro in contanti, quantificata in 50.000 euro, avvenuta il 22.6.2021 nell'area di servizio "Arluno" sull'autostrada A4; circostanza ritenuta, non illogicamente, gravemente indiziante della natura illecita degli affari intrapresi dai soggetti indicati. Un'ulteriore somma di 150.000 euro destinata al [OSCURATO:PERSONA] è emersa dalle conversazioni intercettate. Il Tribunale ha anche dato atto degli incontri del [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali, quali Cestagalli e Naldini, nonché della sua sicura conoscenza della pericolosità dei soggetti, clienti dell'Amato, ben prima di leggere gli "sms" inviati da tale "Ronaldo" all'Amato stesso. Altra circostanza che il Tribunale ha ritenuto indicativa della illiceità degli affari trattati, è quella della perfetta conoscenza da parte del ricorrente del fatto che l'Amato, per comunicare con i suoi "clienti", usasse telefoni "dedicati"; nonché la conversazione in cui l'Amato manifesta al [OSCURATO:PERSONA] di temere per la sua incolumità ("...se non gli arriva un aereo lì io sono morto..."), in caso di rinvio del volo (destinato a reperire lo stupefacente in Sudarnerica) al lunedì successivo. Quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, il Tribunale l'ha ravvisata, sul piano indiziario, nel suo accertato coinvolgimento nei plurimi tentativi di organizzare i trasporti della droga; negli ingenti quantitativi in oggetto; nell'esistenza di una pluralità di soggetti coinvolti nelle relative complesse operazioni; nella riconducibilità dell'azione di ciascuno ad un'unica attività di direzione e ad una complessa regia; nell'esistenza di collegamenti con trafficanti d'oltre oceano e di complicità di pubblici funzionari stranieri; nella disponibilità di veicoli e aeromobili e di cospicui capitali da investire; il tutto argomentato secondo una congrua e ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.Si tratta, infatti, di argomentazioni coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, non presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell'indagine e che analizzano le captazioni utilizzate, illustrando il loro significato nell'ambito del complessivo compendio indiziario raccolto dagli inquirenti. Del resto, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371401). 5. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, va rammentato, sul piano giuridico, che nel caso si verte in ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzatA tanto dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto dalla presunzione di adeguatezza (relativa) della misura carceraria, nel caso ritenuta non superata dal Tribunale in considerazione della rilevante capacità criminale del prevenuto, dimostrata dal suo inserimento nella struttura associativa oggetto di indagine, dalla natura internazionale dei trasporti di sostanze stupefacenti, dall'esistenza di eccezionali disponibilità economiche in capo al sodalizio, tutti elementi che hanno indotto il Tribunale a non dare peso, ai fini cautelari, all'incensuratezza del prevenuto, unico elemento positivo in ipotesi valutabile a suo favore. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità dell'esigenza di prevenire i ravvisati pericoli di fuga e di reiterazione di reati aventi ad oggetto il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm